La responsabilità per danni da cose in custodia

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 30 settembre 2019, n. 24215

Massima estrapolata:

Va esclusa la responsabilità per danni da cose in custodia in capo all’Ente gestore della strada allorché, per le condizioni di tempo e di luogo l’insidia sia agevolmente prevedibile dal conducente e, quindi, evitabile attraverso l’impiego di un adeguato grado di diligenza alla guida.

Ordinanza 30 settembre 2019, n. 24215

Data udienza 18 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 03584/2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVVOCATO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Comune di Melissano, in persona del sindaco in carica, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVVOCATO (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 04246/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 da Cristiano Valle, osserva:

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, in difformita’ dal Giudice di Pace di Casarano, che aveva accolto la domanda proposta in primo grado, con sentenza n. 04246 del 2017, ha rigettato la domanda di (OMISSIS) proposta ai sensi dell’articolo 2051 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, conseguenti all’incidente stradale occorsogli in data (OMISSIS), mentre percorreva con la sua autovettura la strada (OMISSIS), nel Comune di (OMISSIS), a causa del disallineamento di un cordolo sul quale l’auto da lui condotta aveva impattato.
Il ricorso del (OMISSIS) e’ articolato su due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Melissano.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
Non sono state depositate memorie per l’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso e’ formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 2051 c.c..
La censura afferma che il Comune non aveva offerto prova alcuna dell’insorgenza del caso fortuito, con la conseguenza che il giudice dell’appello aveva errato nell’applicazione dell’articolo 2051 c.c. ritenendolo, viceversa, sussistente.
Il secondo mezzo e’ proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’articolo 1227 c.c., comma 2.
Il mezzo afferma che il sinistro era stato, dalla sentenza del Tribunale, attribuito all’esclusiva responsabilita’ del danneggiato, con conseguente erronea applicazione dell’articolo 1227 c.c., comma 2, ed inoltre che non vi era stata alcuna valutazione, da parte della sentenza impugnata, della velocita’ alla quale l’autovettura del (OMISSIS) viaggiava al momento dell’impatto con il basolo staccatosi dal cordolo.
I motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
Essi sono entrambi inammissibili.
La sentenza in esame ha ritenuto che il caso fortuito potesse essere ravvisato anche nel comportamento del conducente, in relazione alle condizioni della strada percorsa. Nella specie, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito (di per cio’ solo incensurabile in sede di legittimita’: Cass. n. 15224 del 19/07/2005) e’ stato nel senso che le condizioni di tempo e di luogo – mattina di maggio, condizioni di tempo buone, assenza di flussi di traffico contrari, peraltro “mai dedotti” – avrebbero dovuto comportare, da parte del conducente, un adeguato livello di diligenza nella guida dell’autovettura, con conseguente agevole preventiva individuazione dell’insidia costituita dal basolo staccatosi dal cordolo.
Sul punto il motivo all’esame non censura adeguatamente la ragione decisoria adottata dalla sentenza in scrutinio, che e’ coerente con il reiterato orientamento di questa Corte. Il mezzo, invero, ricostruisce tutta la vicenda in fatto e dal punto di vista processuale, ma non censura adeguatamente la sentenza del Tribunale, limitandosi ad affermare che vi sarebbe stata violazione dell’articolo 2051 c.c..
La sentenza in esame richiama coerentemente la giurisprudenza di legittimita’ ed evidenzia che date le condizioni di tempo e di luogo (mattina, strada ampia, insussistenza di flussi veicolari contrari) l’insidia era agevolmente prevedibile e, quindi, evitabile con un adeguato grado di diligenza alla guida (Cass. n. 11946 del 16/05/2013) “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilita’ dell’insidia e della conseguente responsabilita’ della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto piu’ la situazione di pericolo e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”).
Questa Corte ha, altresi’, affermato (Cass. n. 23919 del 22/10/2013) che “L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’articolo 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovra’ tener conto che quanto piu’ questo e’ suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto piu’ il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso”.
Il secondo mezzo e’ inammissibile avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il fatto decisivo controverso non e’ in alcun modo individuato, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e piu’ di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: “La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” potendosi soltanto in via di mera congettura che si tratti della velocita’ alla quale viaggiava l’autovettura del (OMISSIS).
Lo stesso secondo motivo, nella parte riguardante l’interpretazione dell’articolo 1227 c.c., comma 2, e’, altresi’, inammissibile laddove afferma che al (OMISSIS) era stata addebitata l’esclusiva responsabilita’ del sinistro, in quanto la sentenza impugnata ha, richiamando (si veda segnatamente la pag. 3) la giurisprudenza in tema di prova del fortuito, implicitamente fatto riferimento alla responsabilita’ del danneggiato nella causazione del sinistro.
La disamina delle doglianze mosse con l’appello incidentale e’ preclusa dalle superiori statuizioni.
Il ricorso e’, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell’inammissibilita’ dell’impugnazione, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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