La responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso o servitore, prevista dall’art. 2049 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10445.

La massima estrapolata:

La responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso o servitore, prevista dall’art. 2049 c.c., sussiste anche quando difetti una identificazione precisa dell’autore materiale del fatto illecito, quando sia comunque certo che questo sia da attribuirsi ad un incaricato o preposto del padrone o committente suddetto.

Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10445

Data udienza 25 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21918-2017 proposto da:
PROVINCIA LATINA, in persona del Presidente Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4486/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
2. Il 18.10.1991 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), persero la vita per essere stati travolti dall’onda di piena del canale “(OMISSIS)”, sito nel Comune di (OMISSIS), allorche’, nel corso d’una bufera, e dopo essere discesi dall’autoveicolo sul quale stavano viaggiando, vennero a trovarsi nei pressi del piccolo ponte che sormontava il suddetto corso d’acqua.
3. Otto anni dopo, nel 1999, i figli dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) convennero dinanzi al Tribunale di Latina la Provincia di Latina e l’ (OMISSIS), esponendo che:
-) l’infortunio mortale occorso ai propri genitori andava ascritto a responsabilita’ solidale dei convenuti;
-) la Provincia doveva ritenersi responsabile per non avere dotato di barriere protettive il ponte sul quale si trovavano le vittime al momento dell’infortunio;
-) l’Ente Morale doveva ritenersi responsabile per avere fatto realizzare il ponte, sul quale si trovavano le vittime, con una tecnica costruttiva che comporto’ il tombinamento del sottostante torrente Querce, e l’inadeguato deflusso delle acque.
Conclusero chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
4. Nel giudizio intervennero volontariamente (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente marito e figlie della terza vittima ( (OMISSIS)), anch’essi chiedendo la condanna degli enti convenuti al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
5. Con sentenza 2 settembre 2008 n. 1309 il Tribunale di Latina accolse la domanda.
La sentenza venne appellata in via principale dalla Provincia di Latina, ed in via incidentale dall’Ente Morale e dagli eredi di (OMISSIS).
Con sentenza 13 luglio 2016 n. 4486 la Corte d’appello di Roma rigetto’ tutti gli appelli, compensando le spese.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione della Provincia di Latina con ricorso fondato su otto motivi ed illustrato da memoria.
Hanno resistito (OMISSIS) e (OMISSIS) con un controricorso unitario; e con altro controricorso (pressoche’ identico al primo, sinanche ad litteram) (OMISSIS) ed (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo la Provincia sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (deduce che sarebbero stati violati gli articoli 191 e 196 c.p.c.), sia dall’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
1.2. L’illustrazione del motivo espone, innanzitutto, i seguenti fatti processuali.
Il giudice di primo grado nomino’ un c.t.u. (ing. (OMISSIS)) per accertare tra l’altro le cause dell’accaduto e la correttezza della tecnica costruttiva del ponte sul quale si trovavano le vittime.
Gli chiese di accertare la cause dell’infortunio “anche in riferimento alla mancanza di barriere protettive”.
L’ausiliario accerto’ che l’onda di piena era stata causata dal tombinamento del torrente e dalla riduzione da 6 a 1,5 metri quadrati della sezione del letto torrentizio, utile al deflusso delle acque.
L’ausiliario, per contro, nulla osservo’ circa l’efficacia concausale dell’assenza di guard rail sul ponte che sormontava il canale.
Nonostante cio’, dopo il deposito della consulenza, il Tribunale senza chiedere ulteriori chiarimenti al primo c.t.u. ne nomino’ un secondo (ing. (OMISSIS)); questi pero’ non accetto’ l’incarico, che fu affidato al geom. (OMISSIS).
Il geom. (OMISSIS), per eseguire l’incarico, si avvalse di un ausiliario, che individuo’ nella persona dell’ing. (OMISSIS).
1.3. Premessi questi fatti processuali, la Provincia prosegue osservando che:
a) sia la scelta del Tribunale di nominare un secondo c.t.u. senza chiedere chiarimenti al primo; sia la scelta di nominare come secondo c.t.u. un geometra anziche’ un ingegnere; sia l’omessa valutazione delle censure mosse dalla Provincia all’opera del secondo c.t.u., erano state oggetto di un motivo d’appello;
b) tale motivo d’appello era stato rigettato con una motivazione apparente;
c) la Corte d’appello aveva ritenuto inoltre “non contestata”, da parte della Provincia, la seconda perizia, il che non corrispondeva al vero, dal momento che la Provincia aveva ampiamente censurato nella comparsa conclusionale le valutazioni del perito (OMISSIS).
Sulla base di queste osservazioni, la Provincia conclude che la Corte d’appello avrebbe:
-) violato l’articolo 191 c.p.c., per avere considerato tamquam non esset la prima perizia, la quale aveva ravvisato solo nel dissesto idrogeologico, e non nella mancanza di barriere protettive sul ponte, la causa della sciagura;
-) violato l’articolo 196 c.p.c., per avere avallato la scelta del Tribunale di sostituire il c.t.u. nominato per primo senza alcuna motivazione;
-) trascurato di considerare il “fatto decisivo” rappresentato dalle osservazioni critiche da essa mosse all’operato del geometra (OMISSIS).
1.4. Tutte le censure appena riassunte sono o inammissibili, o infondate.
Sara’ opportuno premettere, prima di esaminare le singole censure prospettate dall’amministrazione ricorrente, che:
(a) lo stabilire quale sia stata la causa di un’esondazione;
(b) lo stabilire se la presenza di un guardavia avrebbe o non avrebbe impedito che una persona fosse travolta da un’onda piena;
(c) lo stabilire se una consulenza tecnica sia condivisibile o non condivisibile, convincente o non convincente, esaustiva o non esaustiva, costituiscono altrettante questioni di fatto, non certo valutazioni giuridiche.
Esse sono pertanto riservate al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimita’.
Per contro l’Amministrazione, ricorrente, pur formalmente prospettando con questo primo motivo varie questioni processuali, nella sostanza ascrive alla sentenza impugnata il seguente errore: di avere affermato la responsabilita’ della Provincia nonostante una consulenza tecnica disposta d’ufficio l’avesse esclusa. Una censura, quindi, che per quanto veicolata attraverso la formale prospettazione di errores in procedendo od in iudicando, non puo’ sfuggire al giudizio di inammissibilita’.
1.5. Cio’ premesso, va dichiarata infondata, in primo luogo, la censura con cui l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 191 c.p.c..
Violazione di tale norma non vi fu, dal momento che la Corte d’appello non ha affatto espunto la perizia redatta dall’ingegnere (OMISSIS) dal novero delle prove utilizzabili (unico caso in cui tale norma si sarebbe potuta ritenere, forse, violata).
La Corte d’appello ha semplicemente ritenuto che la presenza di barriere protettive sul ponte sul quale si trovavano le vittime avrebbe “con ogni verosimiglianza” evitato la sciagura, e tale statuizione le era certamente consentita, riguardando l’oggetto del contendere. La circostanza, poi, che il giudice di merito abbia adottato una valutazione contrastante col parere del consulente non costituisce, di per se’, violazione dell’articolo 191 c.p.c., dal momento che qualunque opinione del consulente tecnico non potrebbe mai vincolare il giudice.
1.6. Non vi fu, in secondo luogo, violazione dell’articolo 196 c.p.c., dal momento che alcuna norma del codice di rito vieta al giudice di merito di disporre piu’ consulenze successive. Ne’ la nomina di un secondo ausiliario, dopo lo svolgimento d’una prima consulenza tecnica, costituisce “sostituzione” del primo consulente.
1.7. Infondata, in terzo luogo, e’ la censura di omesso esame d’un fatto decisivo.
Il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, infatti, sussiste quando il giudice trascuri di considerare il fatto costitutivo della pretesa, ovvero un fatto primario o secondario, fondativo della domanda o dell’eccezione, e che sia stato tempestivamente dedotto e provato.
Quel vizio, per contro, non sussiste allorche’ il giudice trascuri di prendere in esame uno o piu’ rilievi difensivi svolti dalle parti, cosi’ come una o piu’ fonti di prova.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice di merito non e’ tenuto ad esaminare una per una le prove raccolte, ma puo’ limitarsi ad indicare quali, tra esse, ritenga sufficienti a dimostrare i fatti posti a fondamento della decisione (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982; e cosi’ via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962, Rv. 251161 – 01, nella quale gia’ si stabili’ con limpida prosa che il giudice non e tenuto a svolgere i motivi del suo convincimento con una confutazione analitica delle singole prove, ma e’ sufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo”, la cui valutazione in concreto rientra nel suo potere di prudente apprezzamento delle prove, e non puo’ essere sindacata in Cassazione, nemmeno sotto il profilo di travisamento del fatto, “quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici e non sia travagliata da omesso esame di fatti decisivi”.
Allo stesso modo, e’ altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il mancato esame, da parte del giudice di appello, di una o piu’ argomentazioni difensive, non si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, se la sentenza contiene comunque l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione dei punti devoluti al giudice di appello (cosi’ Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006, Rv. 589439 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, Sentenza n. 16650 del 29/07/2011, Rv. 619080 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 8702 del 10/04/2013, Rv. 625935 – 01, ed innumerevoli altre; tale orientamento rimonta sino Sez. 3, Sentenza n. 957 del 11/05/1962, Rv. 251575 – 01).
1.8. Alla luce di tali principi, deve escludersi la sussistenza, nella sentenza impugnata, del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo:
-) sia perche’ quel che la Corte avrebbe omesso di considerare, a tutto concedere, non era un “fatto” materiale, ma gli argomenti difensivi sviluppati dalla Provincia nelle osservazioni alla c.t.u. e nelle comparse conclusionali di primo e secondo grado;
-) sia perche’, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, quel che si ascrive alla Corte d’appello non e’ l’omissione della valutazione dei fatti (la Corte d’appello non ha affatto trascurato di considerare se la mancanza di barriere sul ponte fosse o non fosse colposa, e potesse o non potesse prevenire l’evento), ma la valutazione in se’ di quei fatti, e cioe’ l’avere la Corte d’appello ritenuto che la presenza di barriere avrebbe evitato “con alta probabilita’” l’evento di danno.
1.9. Ad abundantiam, questa Corte rileva che comunque il motivo sarebbe stato infondato nel merito.
La ricorrente, infatti, si duole che non sia stato preso in esame il “fatto materiale” rappresentato dal ruolo causale svolto, nella genesi del danno, dall’assenza di barriere protettive sul luogo della sciagura. Tale fatto, tuttavia, e’ stato preso in esame dal giudice di merito, il quale ha rigettato sul punto il gravame della Provincia (p. 10 della sentenza d’appello), reputando che la presenza di barriere sul ponte sul canale “(OMISSIS)” avrebbe evitato l’evento dannoso in modo “altamente probabile”.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata (formalmente prospettando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di nullita’ processuale, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo) per avere confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha esaminato ed accolto la domanda proposta dai familiari di (OMISSIS), anziche’ dichiararla rinunciata.
2.2. Espone l’amministrazione ricorrente che in primo grado il giudizio venne dichiarato interrotto, a causa della morte dell’avvocato difensore della Provincia.
Il giudizio venne ritualmente riassunto dagli attori, ma dopo la riassunzione i congiunti di (OMISSIS) non si costituirono e ne fu dichiarata la contumacia. Essi, inoltre, omisero di comparire a tutte le udienze successive alla riassunzione.
La Corte d’appello, nondimeno, ha accolto egualmente la loro domanda, ritenendo che la loro mancata costituzione dopo la riassunzione del giudizio non equivalesse ad una rinuncia alla domanda.
Osserva in contrario la ricorrente che tale decisione sarebbe:
-) priva di motivazione, giacche’ la Corte d’appello per giustificare la propria decisione si e’ limitata ad indicare gli estremi di una sentenza di questa Corte;
-) erronea in diritto, perche’:
-) i (OMISSIS) erano intervenuti volontariamente nel processo, e ad essi non potevano percio’ applicarsi i principi formulati dalla S.C. nell’ipotesi di mancata costituzione, dopo la riassunzione, di parti necessarie;
-) in ogni caso le domande proposte dagli attori e quelle proposte dagli intervenuti nei confronti della Provincia erano scindibili, circostanza dalla quale la ricorrente trae la conclusione che la riassunzione del giudizio compiuta dagli eredi (OMISSIS) non giovava agli eredi (OMISSIS).
Soggiunge, infine, la Provincia che non vi e’ prova che la riassunzione del processo da parte degli attori sia stata notificata anche agli eredi (OMISSIS).
2.2. Il motivo e’ infondato.
L’articolo 303 c.p.c., comma 4, stabilisce che, quando il processo sia stato interrotto ed una delle parti abbia notificato a tutte le altri il ricorso in riassunzione col pedissequo decreto, “se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia”.
Gia’ durante i lavori preparatori del codice di rito, la dottrina non manco’ di segnalare l’ambiguita’ di tale disposizione. Essa, infatti, e’ destinata a disciplinare con una norma apparentemente unica due fattispecie concrete ben diverse: l’ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della morte d’una delle parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del difensore d’una delle parti).
Nel caso di riassunzione modificativa, la previsione di cui all’articolo 303 c.p.c., comma 4, e’ perfettamente coerente col sistema: poiche’ parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario, e’ doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia.
Non altrettanto puo’ dirsi nel caso di riassunzione non modificativa: in questo caso, infatti, resta invariato il soggetto del rapporto processuale, e potrebbe restare invariato sinanche il suo difensore, come accade nell’ipotesi in cui l’evento interruttivo abbia colpito una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell’atto di riassunzione, ometta di “costituirsi”.
Per superare tale ambiguita’ autorevolissima dottrina, gia’ all’indomani dell’entrata in vigore del codice di rito, propose che la mancata comparizione, dopo l’interruzione e la riassunzione del processo, della parte gia’ costituita e non colpita dall’evento interruttivo, dovesse definirsi “assenza”, piuttosto che “contumacia”.
E sebbene tale proposta non abbia avuto seguito, la dottrina e’ pressoche’ concorde nel ritenere che la parte non colpita dall’evento interruttivo, quando avvenga la riassunzione del processo, non abbia l’onere di costituirsi ex novo, per la semplice ragione che l’interruzione del processo non ha fatto venir meno ne’ la capacita’ di stare in giudizio di quella parte; ne’ la legittimazione del suo difensore; ne’ gli effetti delle domande proposte o delle eccezioni sollevate.
2.3. Tali insegnamenti dottrinari sono stati da tempo recepiti da questa Corte, la quale ha gia’ ripetutamente affermato (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 14351 del 19.67009) che nel caso di interruzione del processo e sua riassunzione c.d. non modificativa, restano ferme le domande e le eccezioni gia’ sollevate dalle parti, anche quando queste non si costituiscano dopo la riassunzione.
Tali principi sono consolidati da molti anni: la sentenza capostipite in tal senso e’ infatti rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 329 del 04/02/1967, Rv. 326179 – 01, la quale stabili’ che “la Costituzione dell’attore per proseguire il processo, interrotto per la morte del procuratore costituito, puo’ aver luogo mediante la presentazione della procura conferita al nuovo procuratore in cancelleria o nell’udienza istruttoria gia’ fissata. A tal fine, non deve ritenersi necessario altresi’ il deposito di una comparsa di costituzione, in quanto, nel caso che il procedimento, interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti, prosegua in seguito alla Costituzione del nuovo procuratore, non si fa luogo alla Costituzione di un nuovo processo fra soggetti diversi, ma si ha soltanto la sostituzione di un nuovo procuratore, sicche’ permangono, nella nuova fase, tutti gli effetti processuali e sostanziali del rapporto originario”.
Ne’ tali conclusioni possono mutare nel caso in cui a non costituirsi, dopo la riassunzione, sia una parte intervenuta volontariamente, piuttosto che l’attore od il convenuto.
L’interventore, infatti, quanto a poteri, facolta’ ed oneri, va parificato a tutte le altre parti, e costituirebbe una ingiustificata disparita’ di trattamento, difficilmente giustificabile sul piano costituzionale, assoggettarlo ad oneri non richiesti a queste ultime.
2.4. Per quanto attiene, poi, alla deduzione della ricorrente, secondo cui la riassunzione del processo non venne mai notificata agli eredi (OMISSIS) (circostanza su cui il controricorso dei (OMISSIS) glissa, curiosamente), tale circostanza non risulta essere stata proposta come motivo d’appello (o, comunque, nel ricorso si indica in quale atto e quando fu proposta), e non puo’ pertanto essere sollevata per la prima volta in questa sede.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo la Provincia lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie il termine prescrizionale di 10 anni.
Sostiene che la sussistenza di un fatto-reato in capo ai dipendenti della Provincia non era stata nemmeno allegata dagli attori e dagli interventori; che in ogni caso la persona teoricamente responsabile dell’omessa installazione delle barriere protettive era un dirigente della Provincia, ma non un suo dipendente; che comunque non era stata indicata ne’ individuata dagli interventori la persona fisica che, operando per conto della Provincia, aveva tenuto la condotta penalmente rilevante; che gli interventori non avevano mai provato il nesso di causa tra la condotta della Provincia e la morte della propria parente, nesso che si sarebbe dovuto accertare con le piu’ rigorose regole valide per l’accertamento del nesso di causa tra condotta penalmente illecita ed evento di danno.
3.2. Tutte le censure appena riassunte sono manifestamente infondate:
-) il termine di prescrizione applicabile al credito risarcitorio e’ individuabile d’ufficio, e costituisce una valutazione di diritto, sicche’ non vi era necessita’ che quel piu’ lungo termine fosse invocato dal creditore;
-) ai sensi dell’articolo 2049 c.c. e dell’articolo 28 Cost., la Provincia e’ tenuta a rispondere dei reati commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che le norme appena citate non richiedono affatto, quale presupposto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
-) la responsabilita’ del padrone o del committente per il fatto del commesso o servitore, prevista dall’articolo 2049 c.c., sussiste anche quando non sia stato individuato l’autore materiale del danno, quando sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello (Sez. 3, Sentenza n. 1135 del 10/02/1999, Rv. 523112 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12951 del 05/12/1992, Rv. 479917 – 01);
-) l’accertamento della responsabilita’ civile derivante da reato va effettuato con le regole della responsabilita’ civile, e non con quelle penalistiche, e quindi correttamente la Corte d’appello ha applicato per l’accertamento del nesso di causa il principio della preponderanza dell’evidenza, altrimenti detto del “piu’ si’ che no”, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008);
-) non vi era necessita’ che gli interventori invocassero espressamente la sussistenza del fatto-reato, ai fini dell’applicabilita’ del piu’ lungo termine di prescrizione previsto dall’articolo 2947 c.c., in quanto lo stabilire se un fatto illecito integri o meno gli estremi del reato, ai fini della scelta del termine prescrizionale da applicare, e’ una valutazione di diritto e va compiuta d’ufficio.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, formalmente prospettando sia il vizio di violazione di legge, sia la nullita’ processuale, sia l’omesso esame d’un fatto decisivo, che erroneamente la Corte d’appello abbia escluso la ricorrenza, nel caso di specie, d’un caso fortuito.
Deduce che l’ostruzione del deflusso delle acque del torrente “(OMISSIS)” non fu provocato dal tombinamento conseguente alla realizzazione del ponticello antistante il sagrato della (OMISSIS), ma fu provocato dalla circostanza che la tromba d’aria abbattutasi sul luogo il (OMISSIS) trascino’ numerosi detriti nell’alveo del torrente, tra i quali un cassonetto dei rifiuti; questo ingombrante oggetto ostrui’ la sezione di deflusso delle acque, provocando l’onda di piena.
4.2. Il motivo e’ manifestamente infondato in tutti i profili in cui si articola.
In primo luogo non vi fu violazione di legge, perche’ lo stabilire se un certo evento costituisca o no un caso fortuito; cosi’ come lo stabilire se esso fosse prevedibile od imprevedibile, e’ una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
Non vi fu neanche nullita’ della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dal momento che tale vizio sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto sinanche come segno grafico, ovvero sia totalmente inintelligibile: ma non e’ questo il nostro caso, dal momento che la Corte d’appello (pagina 8 della sentenza) ha ritenuto che il ponte, per come era stato costruito, era insufficiente a ricevere “i materiali trasportati dalla corrente da monte”.
Infondata infine e’ la censura di omesso esame di un fatto decisivo, dal momento che la Corte d’appello, come appena detto, ha preso in esame il “fatto materiale” rappresentato dalla presenza di detriti e materiale all’interno dell’alveo del torrente.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo la ricorrente (formalmente invocando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di nullita’ processuale, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo), nella sostanza lamenta che la Corte d’appello, malamente valutando le prove ed in special modo le deposizioni testimoniali, avrebbe escluso qualsiasi addebito di colpa concorrente od esclusiva a carico delle vittime.
5.2. Il motivo e’ inammissibile, in quanto censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non e’ consentita in sede di legittimita’ una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e cosi’ via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermo’ il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioe’ che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte e’ incensurabile in Cassazione”).
6. Il sesto motivo di ricorso.
6.1. Col sesto motivo la ricorrente (formalmente invocando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di nullita’ processuale, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo), lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la colpa della Provincia per l’omessa installazione di un guard rail sul ponticello ove avvenne la sciagura.
Deduce che all’epoca dei fatti nessuna norma di legge le imponeva l’adozione di tale misura protettiva; che erroneamente il consulente tecnico d’ufficio aveva ritenuto il contrario; che in ogni caso la conformazione dei luoghi, anche in base alle norme vigenti all’epoca, non imponeva l’installazione delle barriere; che l’installazione delle barriere non avrebbe, con ogni verosimiglianza, evitato la sciagura.
6.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge, il motivo e’ infondato, dal momento che la Corte d’appello ha affermato il corretto principio secondo cui la pubblica amministrazione e’ in colpa non solo quando omette di adottare misure precauzionali imposte da una precisa norma di legge, ma anche quando non adotta a protezione delle strade misure precauzionali dettate dalla comune prudenza.
Tale principio e’ stato ripetutamente affermato da questa Corte, da ultimo da Sez. 3 -, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, Rv. 644015 – 02, secondo cui la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma non esime la P.A. dal valutare comunque, in concreto, se la conformazione dei luoghi soggetto al suo controllo possa comunque costituire un rischio per l’incolumita’ degli utenti, atteso che la colpa della P.A. puo’ consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (nello stesso senso, ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 22801 del 29/09/2017, Rv. 645773 – 01).
6.3. Nella parte restante il motivo e’ inammissibile, in quanto censura una tipica valutazione di fatto.
7. Il settimo motivo di ricorso.
7.1. Col settimo motivo la ricorrente (anche in questo caso formalmente invocando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di nullita’ processuale, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo) lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un nesso di causa tra l’omissione ascritta alla Provincia (la mancata installazione di un guard rail) e la morte delle tre persone piu’ sopra indicate
Sostiene che dalla stessa consulenza tecnica di ufficio era emerso che all’epoca dei fatti la messa in opera sul luogo della sciagura di un guard rail avrebbe offerto una protezione dell’altezza di soli 70 cm, insufficiente a trattenere una persona travolta da un’onda di piena.
7.2. Il motivo e’ manifestamente infondato in tutti i profili in cui si articola, perche’ censura un tipico accertamento di merito, quale e’ la valutazione della sussistenza del nesso di causa tra una omissione ed un evento di danno.
8. L’ottavo motivo di ricorso.
8.1. Con l’ottavo motivo l’amministrazione ricorrente censura (formalmente invocando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di nullita’ processuale, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo) la liquidazione del danno.
8.2. Anche tale censura e’ inammissibile, poiche’ investe un apprezzamento di fatto.
9. Le spese.
9.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ possono essere compensate tra le parti, in considerazione della oggettiva controvertibilita’ della vicenda.
9.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della Provincia di Latina di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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