La Regione anche in caso di delega di funzioni alle Province è dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3745.

La Regione anche in caso di delega di funzioni alle Province è dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3745. La Regione anche in caso di delega di funzioni alle Province è dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose

Data udienza 8 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile PA – Fauna selvatica – Sinistro stradale – Risarcimento del danno – Regione Abruzzo – Delega alle province – Non esclude la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Regione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30774/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), e domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Regione Abruzzo;
– intimata –
nonche’ da
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui e’ rappresentata e difesa;
– resistente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), e domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: (OMISSIS);
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 462/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2022 dal Cons. Dott. ANNA MOSCARINI.

RILEVATO

che:
Tribunale di Vasto accogliendo la domanda (OMISSIS) volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla collisione tra la sua autovettura ed un cinghiale avvenuta in una localita’ della Regione Abruzzo, ritenne quest’ultima responsabile ai sensi dell’articolo 2051 c.c., quale proprietaria della strada ovvero ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per aver omesso di adottare le necessarie cautele atte ad evitare il danno e la condanno’ a risarcire all’attore la somma di Euro 15,673,42 oltre accessori;
la Corte d’Appello de L’Aquila, pronunciando su appello della Regione Abruzzo perche’ fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva in favore della Provincia di Chieti per avere la Regione delegato alla stessa le funzioni amministrative di gestione e tutela della fauna selvatica, e comunque per la mancanza di elementi costitutivi della responsabilita’ della Regione, ha, con sentenza resa in data 12/3/2019, accolto parzialmente il gravame e rigettato per l’effetto la domanda di risarcimento del danno preposta dal (OMISSIS);
per quanto ancora di interesse in questa sede la corte di merito ha ritenuto che, trattandosi di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2043 c.c., la sentenza di primo grado non aveva dato conto degli elementi costitutivi della stessa limitandosi ad indicare l’omessa “apposizione di idonea segnaletica della presenza di animali selvatici e la mancata adozione delle cautele”, senza precisare a quali cautele si facesse riferimento e senza dare la prova dell’accadimento di altri analoghi incidenti nel medesimo luogo;
avverso la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
la Regione Abruzzo ha resistito con controricorso ed ha proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato;
il (OMISSIS) ha resistito al ricorso incidentale con autonomo controricorso;
la causa e’ stata assegnata alla trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 380 bis c.p.c.;
ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo del ricorso principale – vizio di motivazione con
riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente lamenta motivazione apparente per avere la corte di merito soltanto analizzato una parte della testimonianza del sovraintendente Capo della Polizia di Vasto che aveva riferito di aver visto un cinghiale solo tre anni prima, omettendo per il resto di valutare quanto riferito nella stessa testimonianza sia in relazione alla mancanza di qualsiasi strumento di prevenzione sia in ordine alla riferita elevata frequenza di episodi analoghi nello stesso territorio; in sostanza la corte di merito ha omesso di esaminare il fatto storico, determinante ai fini del decidere, consistente nella omessa apposizione, da parte della Regione Abruzzo, di mezzi tradizionali di protezione, quali mezzi di recinzione, catarifrangenti o apprestamento di sottopassi o sovrappassi o qualunque altra condotta idonea a prevenire incidenti analoghi cosi’ come ha omesso di valorizzare la testimonianza relativa alla massiccia presenza di cinghiali e al frequente verificarsi di incidenti analoghi;
con il secondo motivo di ricorso – violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, ricorrente lamenta motivazione apparente in relazione alla pretermissione di cautele che non sarebbero state descritte analiticamente dal giudice di prime cure cosi’ rendendo la motivazione intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui fa riferimento alla mancata adozione delle “suindicate cautele”;
con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza ha violato l’articolo 115 c.p.c., per non aver considerato come non contestata, da parte della Regione, la pacifica circostanza dell’omessa adozione di misure di precauzione;
i ricorso soddisfa i criteri di autosufficienza, ed e’ da accogliere quanto meno con riguardo al primo motivo che deduce l’omesso esame di circostanze di fatto riferite nelle testimonianze acquisite agli atti;
a prescindere dal mutamento giurisprudenziale intervenuto medio tempere in ordine all’applicazione – ai danni da fauna selvatica – dell’articolo 2052 c.c., con il conseguente diverso riparto dell’onere probatorio ed imputazione della responsabilita’ alla Regione, il primo motivo del ricorso e’ fondato anche nella prospettiva dell’articolo 2043 c.c., perche’ e’ errato ritenere che il ricorrente non abbia provato la colpa o la negligenza della Regione per non aver adottato alcun elemento dissuasore o protettivo in presenza di ampio numero di cinghiali nel territorio di riferimento; le prove testimoniali acquisite in giudizio hanno inequivocabilmente consentito di escludere che la Regione si fosse in alcun modo attivata per prevenire incidenti con la fauna selvatica, sicche’ l’elemento soggettivo della colpa era certamente provato;
l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo;
quanto al motivo di ricorso incidentale condizionato, – violazione e falsa applicazione (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) delle previsioni di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, articoli 1 e 9, e dell’articolo 2043 c.c., erronea imputazione della responsabilita’ per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione – con esso la Regione contesta il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Provincia di Chieti e cita anche un precedente di questa Corte che ha riconosciuto la responsabilita’ della provincia proprietaria di una strada per gli incidenti derivanti alla circolazione stradale dalla fauna selvatica;
il motivo e’ infondato;
questa Corte ha in piu’ occasioni affermato che “sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (articolo 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 (articolo 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, e’ responsabile, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attivita’ in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (Cass., 3, n. 4202 del 21/2/2011; Cass., 3, n. 26197 del 6/12/2011; Cass., 3, n. 21395 del 10/10/2014); ne consegue che, in mancanza di prova di una specifica responsabilita’ attribuita alla Provincia di Chieti per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali provocati dalla fauna selvatica, la responsabilita’ della Regione Abruzzo non puo’ essere revocata in dubbio.
conclusivamente il ricorso principale va accolto per quanto di ragione e l’incidentale condizionato rigettato, la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello de L’Aquila in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, rigetta l’incidentale condizionato, cassa l’impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa alla Corte d’Appello de L’Aquila in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

 

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