Giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3846.

Giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c.

Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l’esercizio di un’azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all’assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.

Ordinanza|8 febbraio 2023| n. 3846. Giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c.

Data udienza 15 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione di terzo all’esecuzione – Azione di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo – Sentenza che decide l’opposizione – Valenza solo per l’assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati – Natura bifasica – Opponibilità ai terzi dei negozi traslativi del diritto di proprietà su beni immobili – Trascrizione – Validità erga omnes – Valore della lite si determina «dal valore dei beni controversi ex art. 17 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10461/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
Avverso la sentenza n. 4004/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 2 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere ROSSI RAFFAELE.

Giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1. Nel marzo 2014 (OMISSIS) promosse in danno di (OMISSIS) espropriazione forzata avente ad oggetto la quota indivisa di 5/11 del diritto di proprieta’ su alcuni immobili siti nel Comune di Ponte in Valtellina, gia’ gravati da ipoteca in favore della procedente.
2. Con ricorso presentato al giudice dell’esecuzione, formulo’ opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c. (OMISSIS), assumendo di essere proprietaria della quota di proprieta’ staggita, per acquisto fattone a mezzo scrittura privata di compravendita del 18 febbraio 2001, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Sondrio nell’aprile 2014 e non trascritta.
3. Con distinto ricorso al giudice dell’esecuzione, l’esecutato (OMISSIS) propose opposizione agli atti esecutivi (deducendo la nullita’ della notifica dell’atto di pignoramento) e spiego’ intervento adesivo all’opposizione di terzo della (OMISSIS).
4. Riunite le controversie, all’esito delle due fasi, sommaria e di merito, l’adito Tribunale di Sondrio rigetto’ l’opposizione della (OMISSIS) e dichiaro’ inammissibile quella del (OMISSIS).
5. L’appello interposto dalla sola (OMISSIS) e’ stato respinto dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha altresi’ condannato l’appellante al pagamento in favore di (OMISSIS) di ulteriore importo a titolo di responsabilita’ processuale aggravata.
6. Ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, (OMISSIS); non ha svolto difese in grado di legittimita’ (OMISSIS).
5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si eccepisce la nullita’ della sentenza e del procedimento, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Secondo la ricorrente, la gravata sentenza ha omesso la pronuncia sulla domanda (formulata a suffragio dell’opposizione in prime cure e riproposta in appello) volta ad “accertare e dichiarare che la quota del diritto di proprieta’ di 5/11 pignorata in danno di (OMISSIS)” era di proprieta’ dell’opponente (OMISSIS), in forza della scrittura privata di vendita del 18 febbraio 2001 “ripetuta in forma pubblica” con decorrenza ex tunc da tale data con atto per notar (OMISSIS) del 13 giugno 2015, trascritto nei Registri Immobiliari.
1.1. La doglianza e’ infondata.
Il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione si configura come un’azione di accertamento dell’illegittimita’ dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente un’azione di revindica o di accertamento della proprieta’ o di altro diritto reale.
Il terzo che promuove la controversia ex articolo 619 c.p.c., fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l’aggressione esecutiva della res; e la sentenza che decide l’opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilita’ o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (sull’oggetto dell’opposizione di terzo all’esecuzione, cfr. Cass. 09/03/2017, n. 6016, in parte motiva; Cass. 12/04/2011, n. 8426; Cass. 13/10/2003, n. 15278; Cass. 06/03/2011, n. 3256; Cass. 26/03/1981, n. 1771).
Ben correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha centrato la sua decisione (conclusa con esito negativo) sulla opponibilita’ al creditore procedente del diritto dominicale vantato dall’opponente, in piena conformita’ con il sopra delineato thema decidendum del giudizio: alcuna omissione di pronuncia puo’, dunque, ravvisarsi.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 616 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “in ordine alla declaratoria di inammissibilita’ delle censure attoree sui vizi dell’ordinanza 02.02.2015 del G.E.”.
Si sostiene che introducendo il giudizio di merito (OMISSIS) aveva sollevato doglianze avverso le affermazioni del G.E. (relative all’opponibilita’ della compravendita ed alla ammissibilita’ dell’intervento adesivo di (OMISSIS)) contenute nell’ordinanza di fissazione del termine per il merito, doglianze poi reiterate in sede di appello, ma ritenute dal giudice di seconde cure inammissibili (per difetto di interesse all’impugnazione) sul rilievo che “le ragioni dell’opposizione hanno trovato la loro sede nel giudizio di merito, conclusosi con la sentenza appellata”.
2.1. Il motivo e’ infondato.
L’opposizione di terzo all’esecuzione e’ giudizio unitario a cadenza bifasica, scandito cioe’ da una preliminare e necessaria fase sommaria innanzi il giudice dell’esecuzione seguita da una – soltanto eventuale – fase di merito a cognizione piena.
Nella descritta articolazione, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a conclusione della fase sommaria ha natura di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non ha contenuto (neanche implicitamente) decisorio ne’ carattere di definitivita’: e’ infatti il giudizio di merito – ove instaurato – la sedes deputata ad una nuova e compiuta rivalutazione, nelle forme e con le modalita’ della cognizione piena ed esauriente, delle ragioni dell’opposizione e della correttezza sotto ogni profilo – sostanziale e processuale – delle statuizioni del giudice dell’esecuzione, anche in punto di spese della fase sommaria.
Ineccepibile, allora, si rivela, alla luce di queste premesse, la valutazione della Corte d’appello allorquando ha ritenuto l’ordinanza del giudice dell’esecuzione emessa a definizione della fase sommaria assorbita dalla sentenza conclusiva della causa di merito e, quindi, inammissibili le contestazioni rivolte dall’appellante avverso tale ordinanza.
3. Il terzo motivo deduce nullita’ della sentenza e del procedimento ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato “in ordine alle domande relative alla documentata tardivita’ e mutatio libelli delle eccezioni sollevate dalla convenuta nella procedura esecutiva”.
Si eccepisce l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello con cui erano state mosse contestazioni sulla ritualita’ delle eccezioni sollevate nella fase sommaria dalla parte opposta.
3.1. Il motivo e’ infondato: la Corte di Appello ha pronunciato sul primo motivo di appello nella sua interezza unitariamente considerato, ritenendo le doglianze con lo stesso sollevate inammissibili, per le ragioni sopra sub § 2.1. valutate, oltremodo conformi a diritto.
4. Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 619 c.p.c., e articolo 474 c.p.c., comma 2, n. 3, nonche’ degli articoli 2650, 2700 e 2914 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inopponibile al creditore pignorante l’alienazione della quota in favore della opponente, in ragione della “mancata trascrizione dell’atto di compravendita in data anteriore alla trascrizione del pignoramento”, reputando irrilevante “il richiamo alla pretesa retroattivita’ dell’atto pubblico di compravendita” (rogato nel giugno 2015) “trattandosi di effetti che, al piu’, possono trovare efficacia nei rapporti tra le parti della medesima scrittura”.
Si sostiene, per contro, che il diritto di proprieta’ di (OMISSIS), nascente dalla scrittura privata del febbraio 2001 registrata nell’aprile 2014, “e’ stato opposto a (OMISSIS) mediante notifica ai sensi dell’articolo 619 c.p.c., comma 2, del ricorso e del decreto del giudice dell’esecuzione di fissazione udienza”, con conseguente inoperativita’ dell’articolo 2914 c.c.; si assume inoltre che “l’atto notarile di compravendita ripetuto in forma pubblica e trascritto nei registri immobiliari con decorrenza retroattiva 18.02.2001” non era stato attaccato dalla creditrice con domanda di annullamento oppure con querela di falso, sicche’ ne risultava accertato l’effetto ex tunc.
4.1. La doglianza e’ destituita di fondamento.
Per scolastica nozione, in ius positum riconducibile agli articoli 2643 e seguenti c.c. (e, segnatamente, al disposto dell’articolo 2644 c.c.), l’opponibilita’ ai terzi dei negozi traslativi del diritto di proprieta’ su beni immobili (al pari di ogni atto costitutivo o estintivo di diritti reali immobiliari) postula, indefettibilmente, la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, divenendo da tale momento efficace erga omnes (sul tema, cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4842; Cass. 30/08/2018, n. 21385; Cass. 30/03/2018, n. 8000; Cass. 12/12/2003, n. 19058; Cass. 19/08/2002, n. 12236).
Si realizza, in tal guisa, a basilare presidio della sicurezza dei traffici giuridici, un sistema di pubblicita’ legale dichiarativa, che non ammette alcun tipo di equipollente al previsto adempimento della trascrizione, con conseguente irrilevanza della conoscenza dell’atto aliunde acquisita dal terzo o dello stato soggettivo (di buona o mala fede) di questi (cfr. Cass. 14/07/1980, n. 4508 nonche’ Cass. 23/10/1985, n. 5194, la quale, proprio con riferimento ad un’opposizione ex articolo 619 c.p.c., ha chiarito che il terzo opponente e’ tenuto a dedurre un titolo di proprieta’ sull’immobile staggito, trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando – non ammettendo la trascrizione deroghe od equipollenti – l’effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarita’ del bene esecutato).
Al lume di cio’, manifestamente infondato si appalesa l’assunto del ricorrente, che ascrive alla notifica del ricorso in opposizione di terzo l’effetto di rendere opponibile al creditore pignorante il trasferimento della proprieta’ sul cespite staggito, in difetto della trascrizione di esso; del pari irrilevante nei riguardi dei terzi (in essi inclusi il ceto creditorio, in virtu’ dell’articolo 2914 c.c.) la pattuizione di retroattivita’ convenuta nell’atto pubblico di compravendita stipulato nell’anno 2015, in epoca addirittura successiva al promovimento dell’espropriazione forzata.
5. Il quinto mezzo, ascritto a violazione di plurime norme di diritto, critica la sentenza impugnata nella parte in cui (disattendendo specifico motivo di appello) ha confermato la condanna inferta dal primo giudice al pagamento di una somma a titolo di responsabilita’ processuale aggravata e nella parte in cui ha impartito condanna ad ulteriore risarcimento, sempre ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., con riferimento al giudizio di secondo grado.
Si adduce, in sintesi, l’inesistenza di una lite temeraria, per aver l’odierna ricorrente “legittimamente proposto” l’opposizione di terzo “al fine di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto di proprieta’, a far tempo dal 18.02.2001 sugli immobili indebitamente pignorati” e stante l’inapplicabilita’ al caso di specie dell’articolo 2914 c.c..
5.1. Il motivo e’ inammissibile.
Basti rammentare, sul punto, il monolitico indirizzo esegetico di questa Corte secondo cui “l’accertamento della responsabilita’ aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non e’ censurabile in sede di legittimita’, se adeguatamente motivato” (cosi’, da ultimo, Cass. 04/03/2022, n. 7222).
Vizio motivazionale nella specie nemmeno adombrato.
Soltanto per completezza argomentativa, si rileva come il giudice territoriale non abbia fatto discendere l’affermazione di responsabilita’ processuale aggravata sic et simpliciter dal mero rigetto della domanda formulata, ma abbia ravvisato la temerarieta’ della condotta della parte opponente nell’ignoranza dell’infondatezza delle proprie tesi, connotata da colpa grave siccome derivante dal mancato uso di una diligenza pur minima richiesta nell’approntare le difese in giudizio (sul concetto di colpa grave rilevante ai fini dell’articolo 96 c.p.c., cfr., tra le tante, Cass., Sez. U, 20/04/2018, n. 9912; Cass. 26/01/2018, n. 2040; Cass. 30/11/2017, n. 28658).
6. Il quinto motivo, articolato per violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca una duplice, distinta censura.
In primo luogo, si contesta la liquidazione delle spese di ambedue i gradi di merito, operata in base allo scaglione tariffario compreso tra Euro 26.001 ed Euro 52.000, assumendo come valore della controversia il valore (Euro 40.000) della quota pignorata; per contro, ad avviso del ricorrente, il valore della lite va ancorato all’importo (Euro 19.000) intimato a (OMISSIS) con l’atto di pignoramento immobiliare, con conseguente applicazione dello scaglione tariffario da Euro 5.201 ad Euro 26.000 e quantificazione in minore entita’ delle spese processuali.
Si denuncia inoltre come sproporzionato l’importo di Euro 3.305 liquidato per la fase decisionale in appello, a fronte di una comparsa conclusionale “di poche righe”.
6.1. La prima doglianza e’ infondata, la seconda inammissibile.
6.1.1. A mente dell’articolo 17 c.p.c. (per chiaro lapsus calami indicato come “c.c.” nella gravata sentenza), nelle opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’articolo 619 c.p.c. da terzi che pretendono avere la proprieta’ o altro diritto reale sulla res pignorata, il valore della lite si determina “dal valore dei beni controversi”.
Avuto riguardo all’inequivoco tenore letterale della disposizione ed in coerenza con l’individuato thema decidendum delle controversie ex articolo 619 c.p.c. (legittima assoggettabilita’ ad espropriazione dei beni pignorati), la locuzione teste’ trascritta deve intendersi riferita all’equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva, e non gia’, come opinato dal ricorrente, al credito per cui si procede, criterio invece regolante (in virtu’ del medesimo articolo 17 c.p.c.) il valore delle cause di opposizione all’esecuzione (sull’argomento, cfr. Cass. 07/02/2000, n. 1340, in parte motiva; Cass. 05/01/1994, n. 68; Cass. 04/10/1979, n. 5123; Cass. 23/03/1963, n. 715).
Ineccepibilmente, quindi, i giudici di merito hanno parametrato i compensi professionali dovuti alla parte vittoriosa in base allo scaglione tariffario pertinente al valore della quota del diritto di proprieta’ pignorato, individuato (circostanza non controversa) in Euro 40.000.
6.1.2. Inammissibile e’ poi la censura alla liquidazione per la fase decisionale del giudizio di appello dell’importo di Euro 3.305, corrispondente alla misura media stabilita per tale attivita’ dallo scaglione tariffario compreso tra Euro 26.001 ed Euro 52.000.
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di determinazione del compenso, contenuto tra il minimo e il massimo, non e’ soggetto a sindacato di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione e’ doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (v. Cass. 05/05/2022, n. 14198; Cass. 07/01/2021, n. 89).
7. Il ricorso e’ rigettato.
8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
9. Complessivamente esaminato, il ricorso in questione si connota per l’inammissibilita’ di alcuni motivi e per la manifesta infondatezza di altri nonche’, piu’ in generale, per l’articolazione, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo, di tesi giuridiche contrastanti con inequivoche previsioni normative, con il diritto vivente o con la giurisprudenza consolidata, vieppiu’ a fronte di una doppia e conforme contraria pronuncia di merito.
Tanto costituisce, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria l’impugnazione di legittimita’ spiegata da (OMISSIS) (cfr., da ultimo, Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) e giustifica l’irrogazione della condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex articolo 96 c.p.c., comma 3, la quale “configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente” (in questi termini Cass. 09/05/2022, n. 14548; analogamente, Cass. 270/02/2019, n. 5725).
In applicazione della citata disposizione, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, a titolo di responsabilita’ processuale aggravata, dell’ulteriore somma di Euro 4.000.
10. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte della ricorrente – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, a titolo di responsabilita’ processuale aggravata ed ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, dell’ulteriore somma di Euro 4.000.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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