La ratio del principio di proporzionalità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 gennaio 2022| n. 2532.

La ratio del principio di proporzionalità tende ad escludere espressamente che le condizioni personali del destinatario dell’ordine di demolizione possano avere un peso determinante per escludere la violazione del diritto del singolo al rispetto del proprio domicilio, quando questi abbia consapevolmente costruito la propria abitazione in un’area protetta senza permesso, perché, a ritenere altrimenti, si incoraggerebbe un’azione illegale a scapito della tutela dei diritti ambientali delle altre persone facenti parte della comunità. Ne consegue che il dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nella fase di esecuzione dell’ordine di demolizione di un’abitazione illegalmente edificata, secondo l’orientamento consolidato della Corte EDU, non implica un’assoluta discrezionalità del giudice, ma la necessità di rispettare alcuni precisi criteri guida. Ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, un ruolo rilevante deve essere attribuito alle garanzie procedurali assicurate, e, in particolare, alla concessione all’interessato di un tempo ragionevole per effettuare la demolizione.

Sentenza|24 gennaio 2022| n. 2532. La ratio del principio di proporzionalità

Data udienza 12 gennaio 2022

Integrale

Tag – parola: Esecuzione – Ordine di demolizione – Intervenuta demolizione dell’immobile abusivo – Carenza d’interesse all’impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – rel. Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Presidente RAMACCI LUCA;
lette le conclusioni del PG Fimiani P. inammissibilita’ del ricorso.

La ratio del principio di proporzionalità

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 febbraio 2021 ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di (OMISSIS) finalizzata ad ottenere la nullita’ ovvero la revoca dell’ingiunzione a demolire emessa contestualmente alle sentenza 21 giugno 2001 ed, ancora, a sospenderne gli effetti fino al perfezionamento della procedura estintiva o di quella relativa alla destinazione dell’immobile ad uso di residenza sociale o, comunque, fino al compimento delle attivita’ propedeutiche di cui al provvedimene del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli del 10 dicembre 2015.
La Corte di Appello ha preliminarmente rilevato la carenza di interesse sopravvenuta essendo stato eseguito l’ordine di demolizione e, nel merito, ha ritenuto comunque infondati l’istanza.
Avverso tale pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per cassazioni tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la mancanza o illogicita’ della motivazione, rappresentando che non vi sarebbe alcuna prova fornita dalla parte pubblici dell’effettivo completo, esaurimento della procedura ripristinatoria e che, in ogni caso, l’ne dente dl esecuzione era finalizzato non solo alla revoca dell’ordine di demolizione, ma anche soprattutto alla declaratoria di inesistenza, nullita’ e inefficacia dell’ingiunzione emessa dalle Procura Generale oltreche’ all’accertamento della inammissibilita’ dell’azione esecutiva.

 

La ratio del principio di proporzionalità

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rappresentando aver denunciato la violazione del diritto all’inviolabilita’ del domicilio alla luce dei princip fissati dalla corte EDU con la sentenza “Ivanova” del 21 aprile 2016 e che la Corte territoriale, nel considerare la questione prospettata, avrebbe omesso ogni valutazioni sulla proporzionalita’ della misura della demolizione che pure era stata chiesta cor, l’incidente d’ esecuzione, contravvenendo conseguentemente ai principi affermati dalla corte EDU.
Rappresenta che, nel caso specifico, sarebbe stato documentalmente dimostrato che il ricorrente non era proprietario di alcun appartamento al di fuori di quello oggetto delle, procedura esecutiva ed evidenziato il pregiudizio imminente ed irreparabile che sarebbe: derivato dal fatto che questi, insieme al suo nucleo familiare, era stato costretto ad abbandonare la casa familiare nella quale viveva dal 1996, nonche’ che sarebbero state accertate le sue gravi condizioni di salute.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l’inamissibilita’ del ricorso.

 

La ratio del principio di proporzionalità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Occorre in primo luogo rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che del tutto correttamente il giudice dell’esecuzione ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse dell’istante in conseguenza dell’avvenuta esecuzione della demolizione.
L’esecuzione dell’ordine di demolizione, contrariamente a quanto affermato da ricorrente, risulta avvenuta il 9 ottobre 2019 ed, effettivamente accertata, dandone atto il provvedimento impugnato richiamando, in premessa, anche l’attestazione del consulente tecnico nella procedura esecutiva (arch. (OMISSIS)).
Quanto alla rilevata sopravvenuta carenza di interesse in capo all’odierno ricorrente deve osservarsi che, come e’ noto, colui che avanza la richiesta di procedimento di esecuzione deve essere portatore di un interesse concreto alla rimozione di in pregiudizio derivato dar provvedimento, interesse che la Corte di appello ha legittimamente escluse sul presupposto che la procedura di esecuzione che l’incidente proposto tendeva ad inficiare era stata ormai portata a compimento con la completa demolizione del manufatto abusivo.
Il ricorrente, inoltre, non spiega di quali altri interessi giuridicamente rilevanti a dedure la “inesistenza, nullita’ ed inefficacia della ingiunzione” e la inammissibilita’ della ingiunzione esecutiva” egli darebbe portatore, palesandosi pertanto tale affermazione come del tutto generica.

 

La ratio del principio di proporzionalità

Quanto appena detto evidenzia anche l’assenza di un interesse concreto in capo a ricorrente ad impugnare il provvedimento del giudice dell’esecuzione, richiesto dall’articolo 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilita’ di qualsiasi impugnazione.
Si e’ infatti gia’ avuto modo di osservare – in un caso in cui l’inammissibilite’ dell’incidente dl esecuzione oggetto di ricorso per cessazione era stata dichiarata per carenza di interessi in considerazione del fatto che il condannato aveva documentato di avere gia’ provveduto all’imposta demolizione – che l’interesse; richiesto dall’articolo 568 c.p.p., comma 4, deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell’atto da impugnare e sussiste solo se il gravame e’ idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l’impugnante una situazione pratica piu’ vantaggiosa di quella esistente; mentre gli interessi di mero fatto non sono apprezzabili dall’ordinamento giuridico e un provvedimento inutilite’ – datum, come nella specie l’ingiunzione a demolire un manufatto gia’ demolito, privo in concreto di effettivita’, non e’ idoneo a produrre alcuna conseguenza pregiudizievole che destinatario dell’atto abbia interesse ad eliminare (cosi’, Sez. 3, n. 24272 del 24/3/2010, Abbagnale, Rv. 247685).
3. In ogni caso, il ricorso risulta anche manifestamente infondato.
Nel secondo motivo di impugnazione, invero, il ricorrente denuncia la violazione del diritto all’inviolabilita’ del domicilio e la mancata verifica, da parte del giudice dell’esecuzione, della proporzionalita’ della demolizione; il tutto alla luce dei principi affermati dalla Corte EDU come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Ricorda a tale proposito il Collegio come si sia affermato (Sez. 3, n. 7232 del 5/2/2020.
Costante non ancora massimata), richiamando pressoche’ testualmente altra precedente pronuncia che aveva preso in considerazione – fa questione tenendo anche conto de precedenti (Sez. 3, n. 15141 del 20/2/2019, Pignalosa, non massimata), il principio secondo il quale l’articolo 8 CEDU non evidenzia alcun diritto “assoluto” ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perche’ casa familiare, con la conseguenza che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, che afferma in concreto il diritto della collettivita’ e rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l’equilibrio urbanistico – edilizio violato, non contrasta con il diritto al rispetto della vita private e familiare e del domicilio tutelato dalla convenzione EDU.
La menzionata decisione e’ stata richiamata anche in una successiva pronuncia (Sez. 3, n. 2282 del 10/12/2020 (dep. 2021), Giovannetti, non ancora massimata).
Ancor piu’ recentemente altra pronuncia (Sez. 3, n. 39167 del 7/9/2021, Negri, non ancora massimata) ha nuovamente analizzato nel dettaglio la giurisprudenza della Corte EDU e quella di questa Corte, affrontando anche in maniera specifica la questione delle proporzionalita’ sulla quale insiste l’odierno ricorrente.
Quanto rilevato dalla sentenza Negri merita dunque di essere qui riproposto pressoche’ testualmente.

 

La ratio del principio di proporzionalità

Ricorda la sentenza che il significato del principio di proporzionalita’ e’ stato oggetto di analitica e rigorosa puntualizzazione da parte della stessa Corte EDU (sent. 04/09/2020 Kaminskas c. Lituania), escludendo espressamente che le condizioni personali del destinatario dell’ordine di demolizione possano avere un peso determinante per escludere le violazione del diritto del singolo al rispetto del proprio domicilio, quando questi abbia consapevolmente costruito la propria abitazione in un’area protetta senza permesso, perche’, a ritenere altrimenti, si incoraggerebbe un’azione illegale a scapito della tutela dei diritti ambientali delle altre persone facenti parte della comunita’. Sottolineando come, ai fini del rispetto del principio di proporzionalita’, un ruolo rilevante doveva essere attribuito alle garanzie procedurali assicurate, e, in particolare, alla concessione all’interessato di un tempo ragionevole per effettuare la demolizione (Sez. 3, n. 35835 del 13/11/2020, Ongari noi massimata).
La sentenza Negri richiama anche altra decisione (Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270), ove si e’ affermato che l’obbligo di osservare il principio di proporzionalita’ nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato ed adibito ad abituale abitazione di una persona, costituisce principio rispondente all’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDU ed e’ applicabile da parte del giudice italiano in forza Ai interpretazione sistematica adeguatrice. Ne consegue che il dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalita’ nella fase di esecuzione dell’ordine di demolizione di un’abitazione illegalmente edificata, secondo l’orientamento consolidato della Corte EDU, non implica un’assoluta discrezionalita’ del giudice ma’ la necessita’ di rispettare alcuni precisi criteri guida. Innanzitutto, si osserva in sentenza, il principio di proporzionalita’ nell’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile illegalmente costruito assume rilievo, secondo l’orientamento consolidato della Corte EDU solo quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e dal domicilio di una persona di cui all’articolo 8 della CEDU e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprieta’, garantito dall’articolo 1 del Prot. 1 CEDU (Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria sopra citato; Kaminskas c. Lituania sopra citato, solo in relazione all’articolo 8 CEDU).
Proseguendo nell’esame della sentenza n. 423/2021, la sentenza Negri richiama l’attenzione sul fatto che l’esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalita’ quando attiene ad un manufatto illegalmente edificato, e’ configurabile esclusivamente in relazione all’immobile destinato ad abituale abitazione di una persona e che, ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalita’, un rilievo centrale assumono, da un lato, l’eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell’attivita’ edificatoria da parte dell’interessato, stante l’esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente e, dall’altro, i tempi intercorrenti tra la definitivita’ delle decisioni giudiziarie di cognizione e l’attivazione del procedimento di esecuzione, per consentire all’interessato di “legalizzare”, se possibile, la situazione, e di trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative. Inoltre, ai, fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalita’, sono sicuramente rilevanti le condizioni di eta’ avanzata, poverta’ e basso reddito dell’interessato.

 

La ratio del principio di proporzionalità

Queste condizioni, pero’; aggiunge la sentenza Negri, non risultano mai essere considerate, di per se’ sole, risolutive, o perche’ valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitivita’ delle decisioni giudiziarie di cognizione e l’attivazione del procedimento di esecuzione o perche’ esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell’illegalita’ della edificazione al momento del compimento di tale attivita’ e di concessione di adeguati periodi di tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare una soluzione alle esigenze abitative. Pertanto, per quanto non sufficienti pe evitare la demolizione della propria abitazione, le condizioni personali dell’interessato non possono essere ignorate dal giudicante ma, al contrario, vanno soppesate e devono trovare sede nella motivazione del suo provvedere.
4. Si tratta di argomentazioni del tutto condivisibili che il Collegio intende far proprie, rappresentando come, nella concreta applicazione del “criteri guida” cui si e’ fatto in precedenza riferimento, il giudice dell’esecuzione deve basarsi su elementi concreti ed efficacemente dimostrati, considerando, peraltro, che la destinazione dell’immobile ad abituale abitazione presuppone che lo stesso sia effettivamente utilizzato per un considerevole lasso di tempo in assenza di soluzioni abitative alternative e che l’eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell’attivita’ edificatoria ben puo’ essere validamente desunta anche dalla motivazione della sentenza di condanne ovvero da condotte successive.
Fatte tali premesse deve rilevarsi, con riferimento al caso in esame, ferma restando la rilevata carenza di interesse, che le censure formulate dal ricorrente sono caratterizzate da assoluta genericita’, in quanto, al di la’ dei diffusi richiami alla giurisprudenza, egli si limita ad affermare, senza ulteriori specificazioni, di aver “documentalmente dimostrato” di non essere proprietario di alcun appartamento oltre a quello demolito e che un pregiudizio imminente ed irreparabile gli sarebbe derivato dal fatto di essersi dovuto allontanare dalla case nella quale viveva dal 1996, versando peraltro in gravi condizioni di salute.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilita’ consegue l’onere delle spese del procedimento, nonche’ quelle del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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