La querela in relazione al reato di stalking

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 6 febbraio 2020, n. 5092

Massima estrapolata:

In relazione al reato di stalking, la querela è irrevocabile solo quando la minaccia è reiterata e grave. Pertanto, la remissione della querela da parte della ex moglie estingue il reato se la minaccia, benché reiterata, non può essere considerata grave.

Sentenza 6 febbraio 2020, n. 5092

Data udienza 14 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V – rel. Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 febbraio 2019, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, disapplicando la recidiva e ritenendo le gia’ concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante del vincolo di coniugio, rideterminava la pena inflitta ad (OMISSIS) per il delitto di atti persecutori consumato ai danni della moglie separata (OMISSIS), dal (OMISSIS), nella misura indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai motivi di appello, la Corte di merito osservava che:
– l’intervenuta remissione di querela era inefficace in considerazione della ripetizione delle minacce, non avendo rilievo alcuno la loro gravita’;
– il comportamento, talora inopportuno, della persona offesa non costituiva una scriminante della condotta dell’imputato;
– il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non concretava un elemento essenziale del contestato delitto.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita’ del prevenuto per il delitto di atti persecutori ascrittogli.
La Corte si era ricondotta alla motivazione del primo giudice non verificando cosi’ la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Facendo poi riferimento alle sole minacce inviate tramite messaggi telefonici non aveva affrontato il punto dell’evento che l’imputato avrebbe cagionato, il perdurante stato d’ansia, o il fondato timore per la propria incolumita’ o il mutamento delle abitudini di vita.
Si sarebbe poi dovuto tenere anche conto del fatto che la persona non aveva mostrato particolare timore del prevenuto: quando era intervenuta in una udienza del procedimento di separazione, presente anche l’imputato, e quando aveva riferito al cognato come, nel corso del litigi coniugali, entrambi passassero alle vie di fatto.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il prevenuto non intendeva affatto perseguitare la moglie ma solo rivendicare le proprie esigenze abitative ed impedire, inoltre, che la figlia avuta con costei fosse costretta a frequentarne il nuovo compagno.
2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge per non avere ritenuto la remittibilita’ della querela sulla sola base della ripetitivita’ delle minacce senza valutarne la gravita’, come invece richiede la norma, l’articolo 612 bis c.p., comma 4, dovendosi inoltre tenere conto dell’assoluzione del prevenuto da tutte le condotte ascrittegli dal (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato e’ fondato in relazione al primo ed al terzo motivo. Il secondo motivo, sull’elemento soggettivo del delitto, e’ assorbito dall’accoglimento del primo motivo, sull’elemento oggettivo del reato.
1. Quanto al primo motivo di censura, infatti, l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale “il cambiamento delle abitudini di vita puo’ essere un sintomo della condotta illecita ma non e’ un requisito essenziale” e’ errata in considerazione della stessa lettera dell’articolo 612 bis c.p. che prevede come, per configurare il delitto di atti persecutori, alla condotta, reiterata, di minaccia o molestia, debba derivare uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma: un perdurante e grave stato d’ansia o di paura, o il fondato timore per l’incolumita’ della vittima o di un suo prossimo congiunto o di una persona a questa legata da vincoli affettivi o, infine, il mutamento delle sue abitudini di vita.
L’evento in questione si pone cosi’ come elemento essenziale del contestato reato e non appare sufficiente a colmare il vuoto motivazionale della Corte d’appello l’affermazione fatta dal giudice di prime cure circa la “realizzazione (in capo alla persona offesa) dell’evento costituito dal progressivo accumulo di disagio degenerato in uno stato di prostrazione psicologica della vittima”, sia perche’ non si comprende se l’accennato “disagio” si sia trasfuso in uno degli eventi previsti dalla norma (pur apparendo prospettare “un perdurante e grave stato d’ansia”), sia perche’, pur in presenza di specifico motivo di appello, la Corte territoriale, come si e’ visto, non aveva fornito adeguata risposta ed anzi, meramente ipotizzando un diverso evento (“il mutamento delle abitudini di vita”), ne escludeva, tuttavia (ed erroneamente), la rilevanza.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, come si e’ detto, l’assorbimento delle censure sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che va, infatti, investigato alla luce di quanto dovesse emergere, innanzitutto, dal dato fattuale, dalle condotte consumate e dall’evento cagionato.
2. Anche il terzo motivo e’ fondato posto che l’affermazione della Corte di merito, secondo cui “la remissione della querela non ha potuto produrre l’effetto estentivo del reato, poiche’ ricorrono minacce reiterate, a nulla rilevando secondo la legge il carattere di gravita’, ma la ripetizione della condotta volta a spaventare la vittima”, confligge con la lettera della norma, l’articolo 612 bis c.p., comma 4, che prevede come la querela sia irrevocabile solo quando le minacce reiterate concretino anche l’ipotesi prevista dall’articolo 612 c.p., comma 2 e, quindi, “se la minaccia e’ grave o e’ fatta in uno dei modi indicati dall’articolo 339” del medesimo codice.
Cosi’ da far affermare a questa Corte:
– e’ irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi (Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015, dep. 20/01/2016, Rv. 266043);
– ed anche che, in tema di atti persecutori, quando la condotta sia realizzata mediante minacce gravi e reiterate, non spiega alcun effetto sulla regola di irrevocabilita’ della querela la modifica del regime di procedibilita’ del delitto di minaccia grave (articolo 612 c.p., comma 2) introdotta dal Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. 5, n. 12801 del 21/02/2019, Rv. 275306).
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza anche sul punto della giudicata irrevocabilita’ della querela, non avendo la Corte territoriale valutato se le minacce reiterate consumate dall’imputato avessero altresi’ concretato le ipotesi previste dall’articolo 612 c.p., comma 2.
3. In considerazione del titolo del reato e del rapporto personale fra le parti si dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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