La professionalità nel reato

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 30 aprile 2020, n. 13463.

Massima estrapolata:

La professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma può essere attribuita solo quando risulti che l’imputato, che si trovi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, tragga fonte pressoché costante di guadagno dalla reiterazione delle sue azioni criminose.

Sentenza 30 aprile 2020, n. 13463

Data udienza 5 novembre 2019

Tag – parola chiave: Furto pluriaggravato – Continuazione – Recidiva specifica reiterata infraquinquennale – Delinquenza abituale ex art. 105 cp – Professionalità del reo – Fonte di guadagno dall’attività illecita

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENICHETTI Carla – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela R – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TORNESI DANIELA RITA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARINELLI FELICETTA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2018 il Tribunale di Brescia, all’esito del rito abbreviato, dichiarava (OMISSIS) responsabile dei reati ascritti e, ritenuti gli stessi in continuazione tra loro, operato l’aumento per la recidiva contestata, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.400 Euro di multa.
1.1. Al predetto imputato erano addebitati i reati:
– capo a) di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articolo 61 c.p., n. 5, articoli 56, 624 e 625 c.p., e articolo 61 c.p., n. 5, articolo 56 c.p., articolo 624 bis c.p., commi 1 e 3, perche’, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, dapprima si introduceva nel centro diurno comunale “(OMISSIS)” di Ospitaletto, previa effrazione di una porta antipanico e di due porte interne, rovistando negli armadi e, subito dopo, tentava di introdursi nella vicina abitazione di (OMISSIS), previa effrazione di un’anta della porta finestra del salotto, cosi’ compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto presente all’interno degli edifici, non riuscendo nell’intento per fatti indipendenti dalla sua volonta’ (ovvero, l’entrata in funzione del sistema di allarme e l’intervento della polizia giudiziaria).
Con l’aggravante di avere profittato di circostanze di tempo (orario notturno) tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose e portando indosso le armi indicate al capo c) senza farne uso;
– capo b) di cui all’articolo 707 c.p., perche’, gia’ condannato per reati contro il patrimonio, veniva trovato in possesso di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature (tra cui una chiave a bussola con tre uscite);
– capo c) di cui all’articolo 61 c.p., n. 2 e L. n. 110 del 1975, articolo 4, perche’, al fine di commettere il delitto di cui al capo a), portava fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un machete con lama lunga 35 cm e una roncola a serramanico con lama lunga 9 cm, strumenti utilizzabili per l’offesa alla persona.
In (OMISSIS);
Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e dopo l’esecuzione della pena.
Con la richiesta di dichiarazione di professionalita’ nel delitto e di conseguente applicazione della misura di sicurezza dell’assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro per la durata di anni tre.
1.2. Il giudice di primo grado riteneva comprovati, a carico del (OMISSIS), i reati nei termini di cui alla contestazione e sussistente anche l’aggravante della recidiva avuto riguardo alla pluralita’ di precedenti risultanti dal casellario giudiziale riferibili anche al quinquennio antecedente ai fatti oggetto del processo che sono stati commessi in data successiva a quella di esecuzione della pena detentiva ((OMISSIS)).
Veniva rigettata l’istanza con la quale la pubblica accusa chiedeva, nei confronti del (OMISSIS), la declaratoria di delinquente professionale ai sensi dell’articolo 105 c.p., sul rilievo che il predetto, sino a due anni prima, aveva svolto l’attivita’ lavorativa come meccanico, aveva frequentato corsi professionali (di meccanico e di idraulico) ed inoltre, vivendo con la madre, era da ritenersi verosimile che il predetto traesse il proprio sostentamento dagli aiuti familiari e non gia’ dalla reiterazione delle azioni criminose.
Rilevava l’insussistenza, in ogni caso, dei presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza richiesta dalla pubblica accusa (assegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro) non ravvisando i requisiti per una valutazione in termini di pericolosita’ sociale del (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 203 c.p., in considerazione del fatto che la condotta illecita era rimasta allo stadio del tentativo.
2. Con sentenza del 18 febbraio 2019 la Corte distrettuale, in parziale riforma della predetta pronuncia appellata dall’imputato, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, ha dichiarato il (OMISSIS) delinquente professionale con conseguente assegnazione del predetto ad una colonia agricola per la durata di anni tre in considerazione dell’attualita’ della pericolosita’ sociale che veniva apprezzata alla luce dei fatti – reato oggetto dell’odierno procedimento.
Inoltre veniva rigettato il ricorso per cassazione del Procuratore Generale presso la Corte di territoriale (convertito in appello) in mancanza dei presupposti per l’applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in quanto nel caso in esame la pena base era stata fissata in misura inferiore ad anni tre ed inoltre doveva essere considerata anche la riduzione per il rito.
3. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza elevando due motivi.
3.1.Con il primo motivo lamenta l’inosservanza e/o erronea applicazione di legge rappresentando che la Corte distrettuale lo ha dichiarato delinquente professionale in assenza di alcun accertamento in concreto sulle sue concreti fonti reddituali e, dunque, affermando in via del tutto presuntiva che i proventi dell’attivita’ delittuosa erano destinati al suo sostentamento.
3.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio motivazionale in relazione alle argomentazioni poste a fondamento della dichiarazione di professionalita’ nel reato.
3.3. Conclude chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. I due motivi, in quanto strettamente connessii, vengono esaminati unitariamente.
3. Si premette che l’articolo 105 c.p., contempla una figura di pericolosita’ qualificata, quella del delinquente professionale, che si configura come una forma speciale di abitualita’ criminosa. Cio’ comporta che, ricorrendo i presupposti stabiliti da tale disposizione, il reo viene sottoposto non solo alla pena prevista per i reati commessi ma anche allo strumento deputato specificamente a perseguire la finalita’ special- preventiva e cioe’ la misura di sicurezza.
Nella Relazione Ministeriale si legge “La distinzione tra abitualita’ e professionalita’ trova il suo fondamento nella realta’ della vita sociale. Vi sono, specialmente in materia di delitti di sangue, abituali che non sono professionali, persone, cioe’, che sono dedite al delitto, ma che tuttavia non traggono, dai delitti che commettono, i mezzi di sussistenza. Accomunare i due tipi sarebbe stato non equo, perche’ ognuno sente come il delinquente che vive del provento delle sue malefatte sia una figura molto piu’ ignomindosa dell’abituale; ed e’ bene che il giudice o le Autorita’, e lo stesso pubblico siano messi in grado di differenziare gli abituali dai professionali”. Sulla base di quanto scritto nella suddetta Relazione la dottrina ha definito la professionalita’ nel reato una forma specifica di abitualita’ caratterizzata dal proposito di vivere dei proventi del reato. Si tratta, dunque, di una forma giuridica che corrisponde a una specifica realta’ sociologica.
Dalla lettura dell’articolo 105 c.p., si evince che, ai fini della declaratoria di professionalita’ nel reato, il soggetto deve trovarsi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualita’ e deve avere riportato la condanna per un altro reato. A tale ultimo riguardo va puntualizzato che non occorre che l’imputato commetta un altro reato oltre a quelli gia’ richiesti per la dichiarazione di abitualita’. Ed invero i precedenti sono quelli stabiliti dagli articoli 102 e 103 c.p., mentre l’altro successivo reato e’ quello che potra’ discrezionalmente condurre alla dichiarazione di abitualita’ o di professionalita’. A tale conclusione si perviene sia sulla base del dato testuale dell’articolo 105 c.p., ove non si fa riferimento a condanne aggiuntive, limitandosi a richiamare le medesime condizioni per la dichiarazione di abitualita’, che alla stregua di un’interpretazione esegetica dell’istituto tesa evidentemente a valorizzare aspetti criminologici qualitativi e non solo meramente quantitativi.
L’ulteriore presupposto imprescindibile e’ rappresentato dall’accertamento giudiziale che il reo “viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato”.
Secondo la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, n. 13933 del 24/09/1986, Rv. 174558; Sez. 2, n. 2483 del 15/12/1969 – dep. 1970 – Rv. 114612), la professionalita’ nel reato non puo’ essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma e’ una qualifica che si attribuisce solo ove risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressoche’ costante dalla reiterazione delle sue azioni criminose.
La ratio di tale forma di pericolosita’ qualificata va infatti ravvisata nel “sistema di vita” e, quindi, nella maggiore pericolosita’ ed allarme sociale che suscita questa particolare categoria di soggetti.
Cio’ posto, si osserva che la Corte distrettuale ha preliminarmente accertato e riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di abitualita’ evidenziando che il (OMISSIS) ha riportato tredici condanne per rapine, furti e lesioni personali, oltre a diciotto sentenze ex articolo 444 c.p.p., per reati contro il patrimonio. A tal fine e’ stata valorizzata la gravita’ dei reati di cui il predetto si e’ reso responsabile (in particolare furti pluriaggravati e rapine), il tempo di commissione degli stessi – avvenuto costantemente nel corso di un ventennio -, la loro progressione criminosa (dopo diversi furti nel 1998 veniva commesso il piu’ grave reato di rapina), la personalita’ dell’imputato che, nonostante la sottoposizione al regime penitenziario (con periodi trascorsi sia in carcere che a misure alternative alla detenzione), ha successivamente proseguito nell’attivita’ illecita della commissione di reati contro il patrimonio.
Quanto poi, ai fini della declaratoria di delinquente professionale, e’ stato sottolineato che dalle verifiche svolte dalla pubblica accusa e’ stato accertato che il (OMISSIS) non ha mai svolto una stabile attivita’ lavorativa che gli abbia consentito di fare fronte al proprio mantenimento richiamando, ad ulteriore conferma di cio’, anche la documentazione da cui risultava che la maggior parte dei contributi versati in suo favore provenivano dal Ministero della Giustizia in relazione al periodo in cui il predetto era detenuto.
Ed ancora la Corte d’appello, nel rispondere alle censure contenute nel gravame, ha ritenuto del tutto generici ed inconferenti gli argomenti difensivi sottolineando, con motivazioni congrue, che, in mancanza di piu’ precise allegazioni, gli aiuti economici ricevuti dalla madre, non erano evidentemente sufficienti a soddisfare le esigenze dell’imputato e che in ogni caso le condotte oggetto dell’odierno processo poste in essere successivamente al periodo di detenzione in relazione al reato di rapina aggravata commesso in data (OMISSIS),” cessato il (OMISSIS) confermano l’allarmante capacita’ a delinquere del (OMISSIS), per come e’ dato evincere anche dall’insieme degli strumenti atti allo scasso sequestrati e dal suo concreto modus operandi.
4.L’inammissibilita’ del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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