La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 aprile 2023| n. 9271.

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso – recante la data del 14 agosto 2020 e “Marsala-Roma” quale luogo di redazione – proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all’atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania).

Ordinanza|4 aprile 2023| n. 9271. La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida

Data udienza 24 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22564/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 419 del TRIBUNALE DI TRAPANI, depositata il 17/6/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida

RILEVATO IN FATTO

CHE:
– (OMISSIS) proponeva opposizione avverso l’atto di pignoramento presso terzi con il quale l’agente della riscossione per le province siciliane, (OMISSIS) S.p.A., in virtu’ di cartelle di pagamento relative a crediti tributari, aveva promosso l’espropriazione del quinto dei suoi crediti retributivi presso la locale Direzione Provinciale del Tesoro; l’opponente deduceva vizi della notificazione delle cartelle e dello stesso atto di pignoramento;
– l’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Trapani, ma, pronunciandosi sul ricorso di (OMISSIS) S.p.A., questa Corte (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 6055 del 09/03/2017) cassava la pronuncia impugnata, con rinvio al giudice di merito;
– con la sentenza n. 419 del 17/06/2020 Tribunale di Trapani, quale giudice del rinvio, accoglieva l’opposizione e condannava l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite;
– avverso tale decisione (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; l’intimato Cuttone restava tale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
– l’impugnazione e’ inammissibile e cio’ esime dall’illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalla ricorrente, nonche’ dalla verifica dell’integrita’ del contraddittorio in questa sede, applicati i principi di cui a Cass., Sez. U., ord. 22/03/2010, n. 6826, Rv. 612077 – 01;
– la procura rilasciata per il ricorso per cassazione – redatta su foglio separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e autenticata in data 6/7/2020 in Catania, mentre l’atto introduttivo reca la data del 14/8/2020 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, e’ stato predisposto in Marsala-Roma;
– da tanto si evince, dunque, che il difensore non ha autenticato una procura apposta in calce al ricorso (per la quale, secondo Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, e’ irrilevante la collocazione “topografica”), bensi’ una procura a se’ stante, redatta e sottoscritta in un momento e in un luogo diverso da quello in cui e’ stato redatto il ricorso;
– in forza dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, secondo periodo, l’autografia della sottoscrizione della parte puo’ essere certificata dal difensore solo se la procura e’ apposta in calce o a margine di uno degli atti menzionati nel primo periodo (tra i quali e’ annoverato il ricorso), perche’ l’avvocato, a differenza di altri pubblici ufficiali (ad esempio, il notaio), non e’ munito di un potere certificativo generale, bensi’ limitato dalle speciali disposizioni (tra cui l’articolo 83 c.p.c.) che regolano il suo potere di autentica;
– nel caso in esame la procura e’ affetta da invalidita’, perche’ il difensore che ha certificato la sottoscrizione non aveva il potere di autentica in un atto separato – non solo “topograficamente”, ma redatto in un luogo distinto e in un tempo diverso – dal ricorso;
– e’ opinione del Collegio che a tale conclusione non ostino le statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, ne’ quindi le argomentazioni ad essa riferite di altre pronunce di segno contrario, rese oltretutto in fattispecie non del tutto sovrapponibili alla presente, poiche’ in questa l’inammissibilita’ non discende dal contenuto della delega, in cui l’intrinseca carenza di specialita’ puo’ essere superata dalla sua collocazione “topografica”, bensi’ dalla dirimente e preliminare circostanza della violazione dei limiti intrinseci dei poteri di autenticazione che l’ordinamento eccezionalmente riconosce all’avvocato;
– per la indefensio del Cuttone non occorre provvedere sulle spese;
– tuttavia, deve farsi luogo alla dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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