La previsione di una soglia di punibilità

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 17 aprile 2020, n. 12384.

Massima estrapolata:

La previsione di una soglia di punibilità non esclude l’applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Illegittima l’affermazione del giudice che ritiene la soglia già indice di grave comportamento e quindi anche il superamento solo marginale di essa non consente la non punibilità

Sentenza 17 aprile 2020, n. 12384

Data udienza 29 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Reati tributari – Omesso versamento delle imposte – Previsione di una soglia di punibilità – Applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto – Non è esclusa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/02/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 07/02/2019, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 14/06/2016 dal Tribunale di Rieti, con la quale (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile del reato di cui di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter – perche’, quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl, non versava l’imposta sul valore aggiunto pari ad Euro 250,846,00 dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta (OMISSIS) – e condannato alla pena di mesi nove di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa speciale di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
Argomenta che la Corte territoriale aveva affermato in maniera erronea ed in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che la previsione di una soglia di punibilita’ elevata per la configurabilita’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter comportava che ogni superamento della stessa, anche marginale, determinava la non applicabilita’ dell’istituto di cui all’articolo 131 bis c.p.; nella specie, il superamento della soglia era vicinissimo alla soglia di punibilita’ (Euro 846,00) e poteva trovare applicazione la causa di non punibilita’ invocata.
Inoltre, il richiamo effettuato alla abitualita’ della condotta quale elemento comunque ostativo alla applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’, non era sorretto da adeguata motivazione, in quanto la Corte di merito si era limitata a richiamare i precedenti penali dell’imputato, quali reati della stessa indole, senza valutare e confutare la documentazione prodotta dalla difesa, con la quale si comprovava non solo l’inesistenza di precedenti penali specifici a carico del (OMISSIS), (essendo state le due sentenze relative al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter revocate ex articolo 673 c.p.p. perche’ attinenti a condotte non piu’ costituenti reato), ma anche la marginalita’ degli ulteriori precedenti non specifici (riferiti ad inadempienze di obblighi previdenziali ed assistenziali, tutte sanate per effetto dei sopravvenuti integrali pagamenti), espressivi di una situazione di oggettiva difficolta’ economica.
Aggiunge, infine, che la decisione della Corte territoriale non era conforme al combinato disposto dell’articolo 530 c.p.p., comma 3 e articolo 533 c.p.p., in quanto, in presenza di ragionevole dubbio sulla esistenza di una causa personale di non punibilita’, il giudice di merito e’ tenuto a pronunciare sentenza assolutoria.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della pena irrogata dal primo giudice ed alla mancata applicazione della circostanza della particolare tenuita’ del danno e delle circostanze attenuanti generiche.
Argomenta che la Corte territoriale aveva escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti invocate, limitandosi a richiamare, quali elementi ostativi, i precedenti penali dell’imputato ed il superamento della soglia di punibilita’ che, pur contenuto, non poteva essere valutato come marginale; ribadisce, quindi, le considerazioni a confutazione gia’ esposte nel precedente motivo di ricorso.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Espone che il diniego di concessione della sospensione condizionale della pena era supportato da motivazione inadeguata, che aveva dato rilievo ai precedenti penali dell’imputato senza valutare la documentazione prodotta dalla difesa a confutazione dei precedenti penali, costituiti da reati depenalizzati, o estinti, e relativi a condanne per pene pecuniarie.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, anzitutto, rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data (OMISSIS), si e’ estinto per prescrizione in data (OMISSIS), ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, 160 e 161 c.p..
2. Per procedere all’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 1, peraltro, deve considerarsi l’insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui puo’ condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d’ufficio ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilita’ (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).
3. Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il primo motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato, atteso che, la Corte territoriale ha denegato l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p. affermando, erroneamente, che tale causa non puo’ trovare applicazione, in quanto il reato contestato prevede una soglia di punibilita’, gia’ di per se’ significativa della gravita’ della violazione e che, pertanto, anche il superamento marginale di tale soglia connoterebbe la gravita’ ed offensivita’ del bene giuridico protetto.
Tale affermazione contrasta, infatti, con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589- 01), in base al quale la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. e’ configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – in relazione ad ogni fattispecie criminosa e che la presenza di soglie di punibilita’ all’interno della fattispecie tipica, non e’ in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuita’; si e’ specificato, inoltre, che quanto piu’ ci si allontana dal valore-soglia tanto piu’ e’ verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo, sebbene nessuna conclusione possa trarsi in astratto, senza considerare cioe’ le peculiarita’ del caso concreto.
Tale principio e’ stato ribadito anche in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilita’, precisandosi che solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, laddove, invece, se tale superamento e’ di poco superiore, puo’ procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza (Sez.3,n. 15020 del 22/01/2019, Rv.275931 – 01).
4. La non manifesta infondatezza della doglianza del ricorrente conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, (cfr Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955), alla dichiarazione, ex articolo 129 c.p.p., comma 1, della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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