La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 novembre 2020| n. 25840.

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (Principio ribadito dalla S.C. che ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello, respingendo l’opposizione all’esecuzione, tenuto conto che gli originari opponenti nel costituirsi in appello, lungi dall’aver esposto compiutamente le ragioni dell’opposizione non decise al tribunale, non ne avevano fatto neppure sommario cenno nell’esposizione dei fatti di causa).

Ordinanza|13 novembre 2020| n. 25840

Data udienza 29 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione forzata – Beni ipotecati – Terzi proprietari – Rinnovazione iscrizione Opposizione all’esecuzione – Legittimazione passiva – Difetto – Riproposizione dell’eccezione – Forme

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19894/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., nella qualita’ di procuratrice della (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in presso il suo studio (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 390 della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 9 marzo 2017.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380-bis-1 c.p.c..
RITENUTO
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva l’opposizione in relazione alla mancata rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria.
La (OMISSIS) s.p.a., nella spiegata qualita’, impugnava la decisione. Gli opponenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva l’appello in relazione al profilo dell’iscrizione ipotecaria, rilevando che la stessa era stata tempestivamente rinnovata. Tuttavia, esaminate le altre ragioni di opposizione, la riteneva fondata in relazione al difetto di legittimazione attiva dalla (OMISSIS) s.p.a..
Avverso tale decisione la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

CONSIDERATO

Conviene esaminare anzitutto, in ordine logico, il secondo motivo di ricorso. Con questo, infatti, la societa’ ricorrente sostiene che la Corte d’appello, violando l’articolo 346 c.p.c. e, con esso, l’articolo 112 c.p.c., si sarebbe illegittimamente pronunciata sulle altre eccezioni formulate dagli opponenti in primo grado, non esaminate dal Tribunale e non ritualmente riproposte in sede di gravame.
Ai fini di garantire l’autosufficienza del ricorso, la (OMISSIS) s.p.a. riporta testualmente la formula di stile con la quale gli appellanti “ripropongono tutte le eccezioni e domande gia’ formulate negli atti di opposizione all’esecuzione (…) nonche’ nel ricorso ex articolo 624” (pag. 18 del ricorso). Tale indicazione, peraltro, trova riscontro a pag. 11 del controricorso.
Il motivo e’ fondato.
Questa Corte, infatti, ha – a piu’ riprese – chiarito che, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volonta’ di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, Rv. 608106 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004, Rv. 577245 – 01).
Ne consegue che il mero richiamo generico alle conclusioni assunte in primo grado non puo’ essere ritenuto sufficiente a manifestare la volonta’ di sottoporre al giudice dell’appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata (Sez. L, Sentenza n. 23925 del 25/11/2010, Rv. 615645 – 01). Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’articolo 346 c.p.c., l’appellante ha l’onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volonta’ di chiederne il riesame al giudice superiore (Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 11/05/2005, Rv. 581394 – 01)
Nel caso in esame gli appellati, nel costituirsi in quel giudizio, lungi dall’esporre compiutamente le ragioni dell’opposizione non decise dal Tribunale, non ne hanno neppure fatto sommario cenno nell’esposizione dei fatti di causa. La comparsa di costituzione in appello, dunque, non hance manifestato la chiara intenzione degli appellati di riproporre, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., la questione della carenza di legittimazione attiva dell’ (OMISSIS) s.p.a. Pur senza richiedere l’impiego di formule sacramentali, si deve rilevare il tenore di una simile eccezione non e’ desumibile neppure dalla lettura complessiva dell’atto, il quale quindi era inidoneo ad ingaggiare sul punto il giudice d’appello.
Non puo’ neppure ritenersi che la questione fosse rilevabile d’ufficio, in quanto non si tratta di un profilo di legittimazione attinente al giudizio di opposizione, bensi’ di una ragione di opposizione all’esecuzione: la questione della titolarita’ del credito viene in rilievo nell’espropriazione forzata opposta, non essendovi dubbio invece sul fatto che la (OMISSIS) s.p.a., in quanto creditore pignorante, fosse legittimato passivo nella causa di opposizione.
L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento delle altre censure.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata sul punto.
E’ possibile, pero’, decidere nel merito, senza rinvio, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Difatti, sulla circostanza della tempestiva rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria si e’ formato il giudicato interno, poiche’ il relativo capo della sentenza d’appello – che in parte qua deve essere quindi confermata – non e’ stato impugnato dagli interessati. Tutte le altre ragioni dell’opposizione, anche quelle diverse dalla questione della carenza di legittimazione attiva della (OMISSIS) s.p.a., non sono state ritualmente riproposte (come evidenziato nelle pagine precedenti).
Pertanto, non residuano ragioni che possano condurre all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, che deve essere, in conclusione, respinta.
Gli opponenti devono essere condannati, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali tanto del giudizio di legittimita’, quanto dei gradi di merito. Tale condanna va pronunciata in solido, ai sensi dell’articolo 97 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione. Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in Euro 13.000,00, del giudizio di appello, liquidate in Euro 7.200,00 e del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 8.200,00 ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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