In tema di profitto del reato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 novembre 2020| n. 30934.

In tema di profitto del reato, si ritiene identificabile con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito. Nel caso in cui il profitto consista in una somma di denaro, se ne è esteso l’ambito sino a ricomprendere i beni acquistati con tale somma, quando l’impiego del denaro sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, trattandosi in tal caso di una mera trasformazione del profitto che non impedisce di riconoscere la sua diretta derivazione dal fatto di reato. Essendo il profitto costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, esso può consistere anche in un risparmio di spesa.

Sentenza|6 novembre 2020| n. 30934

Data udienza 22 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Occultamento o distruzione di documenti contabili – Sequestro preventivo per equivalente – GIP – Assenza del vantaggio economico in via diretta ed immediata nella commissione dell’illecito – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore del Tribunale di Firenze;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 13/01/2020 del tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Romano Giulio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Firenze, adito ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. dal pubblico ministero del tribunale di Firenze, avverso il decreto con cui il gip del medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo per equivalente di beni rinvenibili presso l’indagato (OMISSIS), in relazione all’ipotesi di reato ex Decreto Legislativo n.. 74 del 2000, articolo 10, per occultamento o distruzione di documenti contabili, confermava il decreto impugnato.
2. Avverso la predetta ordinanza del tribunale di Firenze, propone ricorso il Procuratore del tribunale di Firenze deducendo due motivi di impugnazione.
3.Prospetta, in particolare, il vizio ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per inosservanza del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 e 12 bis e dell’articolo 240 c.p.. Si sottolinea come il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, introdotto dalla Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 10, comma 1, preveda la confisca obbligatoria del profitto di ogni reato tributario, compreso quello in questa sede ipotizzato; si evidenzia come a tale ultimo riguardo, allorquando nonostante la condotta di occultamento o distruzione di documentazione realizzata dall’agente, i verificatori siano riusciti comunque a ricostruire il reddito e le imposte dovute, si configurerebbe un vantaggio economico conseguente alla condotta illecita, quantificabile e suscettibile di confisca, anche per equivalente, quale profitto del reato. A supporto di tale ricostruzione si richiama anche la recente sentenza di questa sezione, n. 166 del 2020.
4.Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge nella parte in cui, con l’ordinanza impugnata, il tribunale, dopo avere riconosciuto la confiscabilita’ del profitto anche nei casi di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, a seguito dell’introduzione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, avrebbe pero’ limitato la confisca in presenza di soli casi di evasione fiscale penalmente rilevante, non rinvenibili nel caso concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione al primo motivo, dovendo ritenersi in esso assorbito il secondo.
L’orientamento interpretativo da tempo consolidato in tema di profitto del reato (v., ad es., gia’ Sez. U., n. 1811 del 15/12/1992, dep. 1993, Bissoli) lo reputa identificabile con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e aa., Rv. 239924; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854). Nel caso in cui il profitto consista in una somma di denaro, se ne e’ esteso l’ambito sino a ricomprendere i beni acquistati con tale somma, quando l’impiego del denaro sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, trattandosi in tal caso di una mera trasformazione del profitto che non impedisce di riconoscere la sua diretta derivazione dal fatto di reato (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700, confermata da S.U. Gubert 10561/2014 e da S.U. Lucci 31617/2015 e ripresa, tra le altre, da Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613 e Sez. 6, n. 7896 del 15/12/2017, dep. 2018, Zullo, Rv. 272482).
Essendo il profitto costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, esso puo’ consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, dep. 2014, Riva Fi.re Spa e a., Rv. 257788).
Tanto premesso, avendo riguardo nel caso concreto alla fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, occorre muovere dalla considerazione che la stessa punisce chi, al fine di evadere le imposte, “occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.
La struttura evidenzia dunque un reato di pericolo concreto (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697), ed essendo un delitto a consumazione anticipata, non e’ necessario che la finalita’ di evasione che sorregge la condotta sia in concreto conseguita, potendo gli organi accertatori riuscire a ricostruire aliunde, anche con documentazione acquisita presso terzi, il volume di affari ed il reddito e cosi’ quantificare l’imposta dovuta (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 – 02).
Rileva con riguardo al caso di specie la notazione per cui quando non si riesca a ricostruire, neppure in parte, il reddito ed il volume degli affari, non e’ possibile individuare, nell’an e, comunque, nel quantum, un’eventuale imposta dovuta, sicche’ non potra’ in tal caso essere determinato un illecito profitto suscettibile di confisca – diretta o per equivalente – conseguente alla condotta criminosa.
Quando, invece, cio’ si verifichi – come nel caso di specie – non v’e’ ragione di non applicare la regola generale che prevede la confisca del profitto del reato, anche nella forma per equivalente.
Come e’ stato gia’ rilevato con decisione di altro collegio di questa sezione, che si condivide (cfr. piu’ ampiamente Sez. 3 -, n. 166 del 09/10/2019 (dep. 07/01/2020) Rv. 278576 01 CALDERATO), si tratta in tal caso di un profitto corrispondente all’all’indebito vantaggio economico commisurato al debito d’imposta altrimenti ignoto, di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta cosi’ consentendo al contribuente di evitarne l’accertamento e l’esazione.
A tale conclusione, non osta la rilevazione per cui l’illecito profitto conseguente alla condotta di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 in realta’ sarebbe gia’ stato conseguito dal disonesto contribuente a seguito della commissione di un reato dichiarativo in precedenza commesso, ovvero – laddove non siano superate le soglie di punibilita’ previste dalle fattispecie dichiarative – di un mero illecito amministrativo penalmente irrilevante. Cio’ perche’ si tratta di condotte illecite (penali e/o amministrative) distinte, che possono concorrere ed in relazione a ciascuna delle quali e’ astrattamente configurabile un illecito profitto nel senso piu’ sopra delineato, il quale in taluni casi potrebbe essere (in parte) coincidente ma che, fermo il divieto di duplicazione della confisca, non ne esclude la configurabilita’ in relazione a ciascun illecito (cfr. amplius Sez. 3 n. 166 del 09/10/2019 (dep. 07/01/2020) Rv. 278576 – 01 cit.). Invero si ammette pacificamente che i delitti in materia di dichiarazione previsti nel capo primo del titolo secondo del Decreto Legislativo n. 74 del 2000 possano concorrere con il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, non essendo configurabile alcuna relazione di genere a specie in grado di legittimare l’applicazione dell’articolo 15 c.p. (cosi’, con riguardo al delitto di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5 del decreto, Sez. 3, n. 32054 del 06/02/2013, Mutari, Rv. 256895; con riguardo al delitto di dichiarazione fraudolenta di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, Sez. 3, n. 12455 del 01/12/2011, dep. 2012, Sirani, Rv. 252245).
Anche del resto la “novella” (Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158) che ha introdotto l’articolo 12 bis nel corpo del Decreto Legislativo n. 74 del 2000 conferma la conclusione qui raggiunta, avendo la predetta disposizione esteso la confisca del profitto per equivalente anche al reato di cui al precedente articolo 10 e, ferma restando la sua inapplicabilita’ ai fatti commessi fino al 20 ottobre 2015, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, la modifica legislativa ne da’ per scontata l’applicabilita’ anche alle condotte di occultamento o distruzione di documenti contabili.
2. Per quanto sinora rilevato, dunque, l’ordinanza impugnata siccome formulata in contrasto con il suidicato orientamento, cui il nuovo giudice dovra’ attenersi, dev’essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 5.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Firenze competente ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 5.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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