La presunzione di demanialità delle strade nel territorio comunale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27054.

La presunzione di demanialità delle strade nel territorio comunale.

La presunzione di demanialità delle strade rientranti nel territorio comunale, di cui all’art. 22 della l. n. 2248 del 1865, ha carattere relativo, e pertanto, ai sensi dell’art. 2728 c.c., dispensa dalla prova colui che intenda giovarsene, onerando la controparte della prova contraria.

Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27054. La presunzione di demanialità delle strade nel territorio comunale

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Presenza di una buca nel manto stradale – Risarcimento del danno – Presunzioni n – Assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente – Configurabilità di una motivazione meramente apparente – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30259-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Audio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/2019 del TRIBUNALE di LODI, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lodi, il Comune di Vizzolo Predabissi per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta verificatasi a causa di una buca presente sul manto stradale nella (OMISSIS) di detto Comune, in corrispondenza del civico n. (OMISSIS), mentre era alla guida della propria bicicletta.
Il giudice di Pace di Lodi, con sentenza n. 396/14 del 14 aprile 2014, condanno’ il Comune, rimasto contumace, al pagamento, in favore della (OMISSIS), a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 4.726,72, oltre interessi, nonche’ alle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado il Comune interpose appello, del quale la (OMISSIS) chiese il rigetto.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 321/2019, accolse l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigetto’ la domanda proposta dalla (OMISSIS), che condanno’ a restituire quanto eventualmente gia’ ricevuto dal Comune nonche’ al pagamento delle spese di quel grado.
Avverso detta sentenza Carmela (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso il Comune di Vizzolo Predabissi.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando “violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2728 c.c., della L. n. 2248 del 1865, articolo 22 (All. F), con riferimento all’articolo 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che “parte danneggiata (e non danneggiante come, per evidente lapsus calami, riportato a p. 4 del ricorso, v. p. 4 della sentenza, impugnata) non ha assolto l’onere sulla stessa incombente, non avendo provato il rapporto di custodia tra il Comune di Vizzolo Predabassi e la strada in cui e’ avvenuto l’incidente…”.
Secondo la ricorrente, infatti, sarebbe stato, invece, onere del Comune provare di non essere titolare dell’obbligo di custodire il punto della strada in cui e’ occorso il sinistro, in quanto, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 22, il suolo delle strade comunali e’ di proprieta’ dei comuni, determinando cosi’ detta norma una vera e propria presunzione di titolarita’, rispetto alla quale spetterebbe alle Amministrazioni fornire prova contraria. La ricorrente ritiene, dunque, di aver soddisfatto l’onere probatorio posto a proprio carico dall’articolo 2051 c.c., avendo allegato di essere caduta in un tratto di strada sito nell’abitato del Comune di Vizzolo Predabissi e precisamente in (OMISSIS), all’altezza del n. (OMISSIS), circostanza confermata dal teste (OMISSIS), la cui attendibilita’ non e’ stata posta in discussione.
Ad avviso della ricorrente, una volta accertato il verificarsi del sinistro nel perimetro urbano, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la proprieta’ di quel tratto di strada in capo al Comune di Vizzolo Predabissi, non essendo emersi elementi in base ai quali attribuire la proprieta’ a soggetti diversi da tale ente.
In conclusione sostiene la ricorrente che la mancata applicazione di tali principi e l’errata interpretazione delle norme richiamate nella rubrica del motivo renderebbe illegittima la sentenza impugnata, in quanto la strada in cui si e’ verificato il sinistro deve presumersi ricompresa nel territorio comunale di Vizzolo Predabissi, sicche’ non sarebbe spettato alla danneggiata provare la proprieta’ comunale della strada, spettando, invece, al Comune provare il contrario.
1.1. Il motivo e’ fondato.
Ed invero la ricorrente, indicando, nell’atto di citazione (p. 1, come pure riportato testualmente in ricorso a p. 5), che, mentre “percorreva, alla guida del proprio velocipide, la Via Giovanni Paolo 1 dell’abitato di Vizzolo Predabissi (MI), giunta all’altezza del civico (OMISSIS),… cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca presente sulla sede stradale”, pur non invocando espressamente la L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 22, ha, implicitamente fatto riferimento alla presunzione di cui alla normativa appena indicata e secondo cui “e’ proprieta’ dei comuni il suolo delle strade comunali” e “nell’interno delle citta’ e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando pero’ ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti… “; pertanto, non sussiste la novita’ della questione eccepita ex adverso.
Trattasi di presunzione di demanialita’ avente carattere relativo (Cass. 9/11/2009, n. 23705; Cass., ord., 15/07/2020, n. 15033), superabile mediante prova contraria, evidenziandosi che, ai sensi dell’articolo 2728 c.c., le presunzioni legali, qual e’ quella in questione, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite mentre e’ onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria.
Il Tribunale, ritenendo non provata la proprieta’ della strada in cui e’ avvenuta la caduta di cui si discute ed affermando che la danneggiata, come era suo onere, non abbia provato il rapporto di custodia esistente tra il Comune di Vizzolo Predabissi e detta strada, non risulta essersi attenuta ai principi sopra enunciati, sicche’ il motivo va accolto.
2. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l’esame del secondo motivo, rpbricato “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, articoli 2 e 14, Regio Decreto 15 novembre 1923, n. 2056, articolo 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel teste introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia 14 causa al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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