Decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27154.

Decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell’art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione – nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 – della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice; l’eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l’eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall’opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell’art. 650 c.p.c..

Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27154. Decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo

Data udienza 12 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione a decreto ingiuntivo – Decorrenza del termine – Necessità della notifica del ricorso e del decreto monitorio ma non anche della procura alle liti del difensore della parte creditrice – Possibilità di far valere la mancanza o i vizi della procura come motivo di opposizione – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18510 dell’anno 2019, proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1424/2019, pubblicata in data 3 aprile 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., per l’importo di Euro 45.140,00, oltre accessori, sulla base di due fatture commerciali.
La societa’ ingiunta ha proposto opposizione. La societa’ opposta ha eccepito la tardivita’ dell’opposizione.
Il Tribunale di Venezia ha emesso sentenza non definitiva, rigettando l’eccezione di tardivita’ dell’opposizione e disponendo la prosecuzione del giudizio per il merito.
La Corte di Appello di Venezia ha confermato tale decisione non definitiva di primo grado.
Ricorre la (OMISSIS) S.r.l., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.r.l..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il presente ricorso ha ad oggetto la decisione di secondo grado relativa ad una questione pregiudiziale di rito su cui il tribunale, adito in primo grado, aveva pronunciato sentenza non definitiva, disponendo la prosecuzione del giudizio per il merito.
Esso deve ritenersi ammissibile.
Come ormai chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, “l’articolo 360 c.p.c., comma 3, nel precludere la proponibilita’ del ricorso per cassazione avverso le “sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio”, fa riferimento alla nozione di “giudizio” quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicche’, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex articolo 279 c.p.c., comma 2, n. 4, cui seguano i provvedimenti per l’ulteriore corso del giudizio medesimo, e’, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex articolo 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato articolo 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l’impugnazione, confermando la decisione di prime cure” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3556 del 10/02/2017, Rv. 642438 – 02).
2. Con il primo motivo del ricorso (non rubricato) si denunzia la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il secondo motivo (non rubricato) si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il terzo motivo (anch’esso non rubricato) si denunzia la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
I tre motivi del ricorso sono connessi, avendo tutti ad oggetto, nella sostanza, la medesima questione, e cioe’ quella relativa alla validita’ della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo ai fini della decorrenza dei termini per l’opposizione da parte della societa’ ingiunta, essendo stata tale notificazione effettuata a mezzo P.E.C. ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, su istanza del difensore della societa’ creditrice (OMISSIS) S.r.l., con allegazione di una procura alle liti priva di sottoscrizione della parte.
3. E’ opportuno, in primo luogo, riepilogare in dettaglio i fatti rilevanti.
La (OMISSIS) S.r.l. ha agito in sede monitoria nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., ottenendo il decreto ingiuntivo richiesto.
Il difensore della societa’ creditrice ha quindi proceduto alla notificazione del ricorso e del decreto alla societa’ ingiunta, a mezzo P.E.C., allegando anche copia della procura alle liti relativa al procedimento monitorio, ma priva della sottoscrizione della parte. Successivamente, ha rinnovato la suddetta notificazione, a mezzo ufficiale giudiziario.
La (OMISSIS) S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza del credito oggetto di ingiunzione.
Tale opposizione e’ (pacificamente) tardiva rispetto alla data della prima notificazione del ricorso e del decreto, avvenuta a mezzo P.E.C., ma (pacificamente) tempestiva rispetto alla seconda, avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario.
L’opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha preliminarmente eccepito la tardivita’ della stessa.
Il tribunale ha ritenuto giuridicamente inesistente la prima notificazione del ricorso e del decreto, a causa della mancanza della sottoscrizione nella procura ad litem ad essa allegata ed ha, quindi, rigettato l’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ dell’opposizione, con sentenza non definitiva.
La societa’ opposta ha proposto appello immediato avverso tale sentenza, sostenendo: a) che la procura alle liti del proprio difensore era stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed era quindi presente nel fascicolo telematico del procedimento monitorio, acquisito agli atti del giudizio di opposizione; b) che non era necessario che la stessa fosse notificata all’ingiunta, unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione.
La corte di appello ha rigettato il gravame, affermando, in proposito quanto segue: “la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del provvedimento monitorio stesso veniva posta in essere via pec dal legale della (OMISSIS) il 31.8.2015 senza sottoscrizione del mandato ad opera della parte – come emerge dal fascicolo telematico messo a disposizione da essa onerata”… “la prima notifica, priva di sottoscrizione della procura, appare qualificabile – analogamente a quanto ritenuto dal Tribunale – come inesistente”.
4. Secondo la societa’ ricorrente, la corte di appello, nel ritenere giuridicamente inesistente la originaria notificazione del decreto ingiuntivo effettuata a mezzo P.E.C. per la presenza in allegato di una procura difensiva priva di sottoscrizione, avrebbe omesso di considerare che la suddetta procura difensiva, debitamente sottoscritta, era in realta’ depositata nel fascicolo telematico del procedimento monitorio, acquisito agli atti dei giudizi di primo e secondo grado, e che non era necessario che la stessa fosse notificata unitamente al ricorso ed al decreto ingiuntivo, ai fini del decorso del termine per l’opposizione. Di conseguenza, per un verso, avrebbe omesso di prendere in considerazione un documento regolarmente prodotto in giudizio (primo motivo del ricorso), per altro verso avrebbe omesso di prendere in esame il relativo fatto, decisivo ai fini dell’esito della lite (secondo motivo); in ogni caso (terzo motivo), mancherebbe, nella decisione impugnata, una effettiva e comprensibile motivazione con riguardo alla questione sollevata con il gravame (costituita dall’esistenza di una procura difensiva, valida anche ai fini della notificazione del decreto ingiuntivo alla debitrice).
5. Le indicate censure sono fondate, nei termini che saranno di seguito precisati.
Occorre premettere, in diritto, che ai fini della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale e’, di regola, necessario il patrocinio di un legale munito di valida procura, ai sensi dall’articolo 83 c.p.c..
La corretta costituzione del ricorrente in sede monitoria va verificata di ufficio dal giudice: il difetto o il vizio della procura del difensore non consente, in generale, l’emissione del decreto ingiuntivo richiesto.
Laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente.
Naturalmente, se la procura manca o e’ viziata, lo stesso decreto ingiuntivo risultera’ a sua volta viziato e il vizio potra’ essere denunciato con l’opposizione.
Poiche’, peraltro, il decreto ingiuntivo e’ un provvedimento giudiziario con attitudine al giudicato, l’ingiunto che intenda contestare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio della procura difensiva del ricorrente, deve comunque proporre tempestiva opposizione nel termine di legge decorrente dalla sua notificazione, ad effettuare la quale e’ senz’altro legittimato il difensore (che e’ stato ritenuto regolarmente) costituito nel procedimento monitorio, secondo tutte le modalita’ consentite dall’ordinamento.
Non e’ possibile ipotizzare la proposizione di una autonoma actio nullitatis da parte dell’ingiunto, in relazione al decreto ingiuntivo che si assume emesso in mancanza di regolare procura in favore del difensore della parte ricorrente, senza limiti di tempo, sulla base dell’assunto per cui il difensore del ricorrente in sede monitoria privo di procura non sarebbe neanche legittimato alla notificazione del decreto ingiuntivo emesso su sua istanza (sull’attitudine del decreto ingiuntivo a formare il giudicato e sull’esclusione di una autonoma actio nullitatis per far valere i vizi relativi al procedimento monitorio, cfr. ad es.: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4833 del 03/05/1991, Rv. 471938 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 27406 del 06/12/2013, Rv. 628871 – 01).
Infatti, l’attivita’ notificatoria del ricorso e del decreto viene compiuta dal difensore dopo che il giudice del monitorio ha giudicato in via sommaria ed ha ravvisato le condizioni per l’emissione del decreto. In tal modo, quel giudice implicitamente afferma anche l’esistenza del ministero del difensore e, se lo fa in mancanza della procura o sulla base di una procura invalida, l’emissione del decreto si risolve necessariamente nella mancata percezione di tali irritualita’ e, dunque, in un vizio del decreto, come tale da dedursi con il mezzo dell’opposizione, che l’ordinamento prevede come rimedio necessario. Nel caso di procura inesistente, la notificazione del decreto fatta dal difensore non si presenta a sua volta come attivita’ riconducibile al vizio radicale di inesistenza, in quanto legittimata in via provvisoria dalla pronuncia del giudice e discutibile – non ricorrendo le ipotesi di cui all’articolo 650 c.p.c. solo con l’opposizione tempestiva.
Sotto altro e concorrente profilo, va poi osservato che l’articolo 643 c.p.c. prevede, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione, che siano notificati all’ingiunto il ricorso e il decreto ingiuntivo, per copia autentica, ma non che agli stessi sia allegata la procura alle liti del difensore che effettua la notificazione, la quale deve essere presente agli atti del procedimento monitorio e la cui regolarita’ va accertata nell’ambito e secondo le regole di detto procedimento, anche eventualmente in fase di opposizione.
Ne’ tale allegazione e’ prevista dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati. L’articolo 1 di tale legge prevede esclusivamente che l’avvocato che effettua la notificazione, anche a mezzo P.E.C., deve essere munito di procura alle liti ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., non che tale procura debba essere allegata all’atto da notificare: anche in questo caso (almeno con riguardo alle notificazioni di atti relativi a procedimenti gia’ instaurati) la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del procedimento giudiziario sottostante e la sua regolarita’ va accertata nell’ambito di detto procedimento, secondo le regole processuali che lo disciplinano.
Di conseguenza, laddove sia stato emesso decreto ingiuntivo su istanza di una parte assistita da difensore che abbia allegato di essere munito di regolare procura, l’implicito accertamento della regolare costituzione della parte stessa che sta alla base dell’emissione del provvedimento monitorio va eventualmente contestato dall’ingiunto nelle forme previste dalla legge, cioe’ con la proposizione di tempestiva opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo e’ idoneo alla formazione del giudicato anche sostanziale e, come tale, esso di per se’ legittima il difensore (che e’ stato ritenuto regolarmente) costituito del ricorrente ad effettuarne la notificazione ai sensi dell’articolo 643 c.p.c., ai fini del decorso del termine per l’opposizione.
L’ingiunto, con l’opposizione, potra’ contestare la regolarita’ del decreto anche sotto il profilo processuale e, quindi, anche in relazione alla presenza ed alla regolarita’ della procura del difensore del ricorrente in sede monitoria, ma dovra’ farlo notificando tempestiva opposizione al decreto, il cui termine decorre dalla notificazione dello stesso operata dal difensore (fatta salva la eventuale possibilita’ di una regolarizzazione della procura, quanto meno ai fini dell’accertamento del credito nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all’opposizione, ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, sussistendone i presupposti: l’opposizione, infatti, anche se il decreto e’ invalido, comunque da’ ingresso all’ordinario giudizio a cognizione piena sul credito).
Sulla base di quanto sin qui esposto, deve concludersi che, nel caso di specie, in realta’ non ha decisivo rilievo se la procura munita di regolare sottoscrizione della parte al difensore della societa’ creditrice fosse o meno presente nel fascicolo del procedimento monitorio (la circostanza pare in qualche modo negata dalla controricorrente, ma e’ ripetutamente affermata dalla ricorrente, che in verita’ la documenta anche con la produzione della procura stessa, munita di attestazione di conformita’ alla copia informatica presente nel fascicolo telematico del procedimento monitorio, dal quale dichiara di averla estratta).
Essendo comunque stato emesso il decreto ingiuntivo, il difensore costituito nel procedimento monitorio per la societa’ ricorrente era infatti, per cio’ solo, certamente legittimato ed effettuarne la notificazione ai sensi dell’articolo 643 c.p.c., anche a mezzo P.E.C., ai fini del decorso del termine perentorio per l’opposizione. Ed il preteso difetto di procura (cosi’ come il suo eventuale vizio) avrebbe eventualmente dovuto essere fatto valere della societa’ ingiunta a mezzo di tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal suddetto difensore, il che non e’ avvenuto.
6. La decisione impugnata, nella sua motivazione, non risulta conforme, in diritto, ai principi sin qui esposti.
La corte di appello (cosi’ come lo stesso tribunale, in primo grado) non ha operato un corretto inquadramento giuridico della fattispecie, sotto il profilo processuale e, di conseguenza, ha fondato la propria decisione su una motivazione che finisce per rivelarsi del tutto priva di coerenza logica e/o addirittura non comprensibile nel suo effettivo senso, oltre che certamente erronea in diritto.
I giudici di secondo grado sembrerebbero infatti essersi limitati a valutare la regolarita’ della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo effettuata dal difensore della societa’ ricorrente a mezzo P.E.C., sotto il profilo della completezza della procura difensiva allegata alla stessa, senza tener conto dell’avvenuta definizione del procedimento monitorio con l’emissione del decreto richiesto e, quindi, dell’implicita verifica della regolarita’ della costituzione del difensore della parte istante, ne’ della necessita’ di una tempestiva opposizione per fare eventualmente valere la illegittima emissione del suddetto decreto, come se la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell’articolo 643 c.p.c. richiedesse di per se’ l’allegazione della procura alle liti sottoscritta dalla parte, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione.
Ed e’ evidente che, ricostruita in questi termini, la decisione non sarebbe conforme a diritto, per quanto piu’ sopra osservato.
Per altro verso, in realta’, a ben vedere, nella decisione impugnata non si rinviene neanche una chiara ed esplicita affermazione dell’indicato (ed erroneo) principio di diritto da ultimo esposto. La corte di appello si limita in effetti ad affermare che “la prima notifica”, in quanto “priva di sottoscrizione della procura” sarebbe giuridicamente inesistente, ma non chiarisce in alcun modo le ragioni alla base di una siffatta affermazione e, in particolare, non chiarisce se abbia inteso riferire la mancanza di sottoscrizione alla procura allegata agli atti notificati dal difensore o a quella prodotta nel giudizio monitorio.
In altri termini, sulla base delle motivazione della sentenza impugnata, non e’ in realta’ possibile comprendere con certezza se la corte abbia inteso affermare, in diritto, che la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’articolo 643 c.p.c., su richiesta del difensore della parte ricorrente (regolarmente munito di procura per il ricorso monitorio) sia giuridicamente inesistente qualora agli stessi non sia allegata anche la procura regolarmente sottoscritta dalla parte (come potrebbe apparire dalla scarna motivazione che si e’ piu’ sopra riportata), ovvero se abbia ritenuto addirittura, in fatto, che il difensore della societa’ opposta non fosse in origine munito di regolare procura alle liti valida ai fini del procedimento monitorio (come pare sostenere la controricorrente) e avesse eventualmente conseguito tale regolare procura solo al momento della seconda notificazione del decreto ingiuntivo (come dovrebbe ipotizzarsi, quanto meno per ragioni di coerenza logica, essendo stata ritenuta tale notificazione idonea a far decorrere il termine per l’opposizione).
Non essendo possibile comprendere con certezza l’effettivo fondamento logico e giuridico della decisione impugnata, devono, per cio’ solo, accogliersi le censure di carenza assoluta di motivazione avanzate dalla ricorrente.
Peraltro, la predetta decisione (in qualunque senso possa essere ricostruito il suo fondamento logico e giuridico) di certo non sarebbe conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie, come gia’ ampiamente esposto, risultando quindi altresi’ fondate le censure di violazione di legge di cui al ricorso.
La sentenza impugnata va quindi cassata, sulla base dell’affermazione dei seguenti principi di diritto:
“ai sensi dell’articolo 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non e’ necessaria altresi’ la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, cosi’ come l’eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che puo’ sempre essere effettuata, secondo tutte le modalita’ previste dall’ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede – fuori dei casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’articolo 650 c.p.c. – il solo rimedio dell’opposizione tempestiva”.
7. Sulla base degli esposti principi di diritto, la causa puo’ essere decisa nel merito senza necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto.
La notificazione eseguita a mezzo P.E.C. dal difensore della (OMISSIS) S.r.l. costituito nel procedimento monitorio doveva infatti ritenersi senz’altro idonea a far decorrere il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo, onde l’opposizione stessa e’ da ritenersi tardiva.
Ne consegue che va dichiarata l’inammissibilita’, per tardivita’, della predetta opposizione, con definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto (il che implica altresi’ che il processo di merito non potra’ ulteriormente proseguire, a causa del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto).
8. Il ricorso e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata. Decidendo nel merito, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla (OMISSIS) S.r.l. e’ dichiarata inammissibile.
Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., in considerazione della novita’ della (peraltro peculiare) questione processuale affrontata.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (OMISSIS) S.r.l.;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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