La presentazione della domanda di condono

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 13 novembre 2019, n. 7788.

La massima estrapolata:

Ai sensi dell’art. 38 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative, con la conseguenza che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere, tra l’altro, adottato alcun provvedimento di demolizione.

Sentenza 13 novembre 2019, n. 7788

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2014, proposto da
COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fl. Da., Pa. St. Ri., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pa. St. Ri. in Roma, viale (…);
contro
GI. VO., rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Do., Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Ma. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. n. 184 del 2013;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora GI. VO.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Fl. Da., Pa. St. Ri. e Pa. Ca., in dichiarata delega dell’avvocato Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
– con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la signora GI. VO. – premesso di essere proprietaria di un complesso immobiliare formato da un fabbricato ad uso residenziale, con giardino e garage (p. ed. 101, 102 e 103) – impugnava il provvedimento n. 688 del 12 settembre 2012, con il quale il COMUNE DI (omissis) le aveva ingiunto di demolire l’immobile adibito a garage, in quanto realizzato abusivamente ed in violazione delle fasce di rispetto (stradale ed idraulico), e perché parzialmente insistente sul demanio comunale (identificata dalla particella fond. 65/1);
– a fondamento dell’impugnativa l’istante deduceva i seguenti vizi:
i) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento;
ii) violazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, in quanto per tale immobile era stata presentata istanza di condono in data 26 settembre 1986 (prot. 2037), la quale, visto il lungo tempo decorso, dovrebbe intendersi accolta per silenzio assenso dell’amministrazione comunale;
iii) l’invasione della fascia di rispetto idraulico, se davvero sussistente, sarebbe dovuta allo spostamento dell’alveo del rio (omissis) verso l’area di proprietà della ricorrente;
iv) violazione dell’art. 15 della legge provinciale n. 18 del 1976, in quanto l’Amministrazione, una volta accertata la violazione delle distanze dal rio (omissis) con conseguente invasione della proprietà comunale, avrebbe dovuto comunicare alla signora Vo. le modalità per acquisire l’autorizzazione in sanatoria, e solo in caso di rigetto di quest’ultima avrebbe potuto ordinare la rimessa in pristino dei luoghi;
– il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza n. 184 del 2013, respinta l’eccezione di tardività del ricorso, annullava il provvedimento impugnato, rilevando: sia la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento; sia che la domanda di sanatoria presentata nel 1986 non era mai stata formalmente definita dall’Amministrazione comunale;
– avverso la predetta sentenza ha proposto appello il COMUNE DI (omissis), chiedendone l’integrale riforma;
– secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare che non sussistevano i presupposti per accogliere l’istanza di condono, in quanto l’accertata demanialità dell’area su cui insiste parte dell’immobile in contestazione avrebbe comportato il venir meno della legittimazione della signora Vo. a coltivare la domanda di condono, non essendo la medesima più titolare di parte dell’area e non avendo ottenuto alcuna concessione in uso della area (e neppure le autorizzazioni relative alla fasce di rispetto stradale e idrico);
– l’appellante censura altresì la sentenza gravata nella parte in cui ha accolto il vizio di illegittimità dell’ordine di demolizione per mancata comunicazione di avvio del procedimento, e nella parte in cui avrebbe implicitamente rigettato le eccezioni di violazione del principio di correttezza (stante la mancata presentazione della documentazione richiesta con la nota del 1987), nonché di abuso del processo;
– si è costituito in giudizio in giudizio la signora GI. VO., insistendo per il rigetto del gravame;
– all’odierna udienza del 24 settembre 2019, la causa è stata discussa e decisa;
Ritenuto in diritto che:
– la sentenza di primo grado deve essere confermata;
– è dirimente considerare che gli argomenti spesi da controparte per dimostrare che l’immobile in contestazione non era condonabile – in quanto: l’istante avrebbe realizzato i due garage su area demaniale senza dichiararlo, senza ottenere la previa concessione e neppure le autorizzazioni degli enti preposti alla tutela della fascia di rispetto stradale e di quella idrica del rio (omissis); la stessa avrebbe poi mancato di integrare la documentazione richiesta dal Comune con nota del 1987 – non elidono in alcun modo la constatazione che sull’istanza di condono non è stato mai emanato alcun provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) da parte del COMUNE DI (omissis), cosicché il procedimento di sanatoria, introdotto nel 1986, risulta ancora pendente;
– ai sensi dell’art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 – disposizione espressiva di un principio generale che si impone anche alle autonomie speciali -, la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative, con la conseguenza che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere, tra l’altro, adottato alcun provvedimento di demolizione (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. VI, 29 novembre 2016, n. 5028; Consiglio di Stato sez. VI, 10 giugno 2019, n. 3875);
– la tesi dell’Amministrazione comunale – secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto in “indagare sulla permanenza in essere e sulla procedibilità stessa della sequela condonatoria” – non può essere accolta;
– pendendo un procedimento amministrativo da cui è dipesa la qualifica di abusività di un immobile, il giudice non può anticiparne gli esiti in sede processuale, in forza della norma processuale che gli fa divieto di esprimersi sull’esercizio dei poteri non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.), e dunque gli inibisce una tutela di accertamento “preventiva” dell’interesse legittimo;
– il tenore dell’ordinanza di demolizione esclude poi che essa possa valere anche quale diniego (per così dire “uno actu”) dell’istanza di condono del manufatto abusivo;
– la fondatezza del ricorso, nei termini precisati, vale di per sé a superare le eccezioni di abuso del processo (non senza rimarcare, in senso contrario, che è la pendenza di una pratica edilizia per oltre venticinque anni a non essere un esempio di buona amministrazione);
– può assorbirsi l’esame dell’altro capo di sentenza, in quanto l’accertamento del vizio procedimentale non varrebbe a soddisfare alcun interesse ulteriore dell’odierna appellata;
– per le ragioni che precedono, l’appello è infondato e va respinto;
– le spese del secondo grado di lite vanno compensate, in considerazione del carattere risalente della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 282 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata. Compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

 

 

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