Partecipazione al bando di concorso

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 13 novembre 2019, n. 7789.

La massima estrapolata:

In considerazione del principio di legalità, un bando di concorso non può consentire la partecipazione ad un concorso a coloro che non siano in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa primaria o secondaria, ovvero che siano in possesso di un titolo diverso da quello richiesto, che non sia equiparato al requisito di partecipazione.

Sentenza 13 novembre 2019, n. 7789

Data udienza 7 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3913 del 2019, proposto da
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
Ab. An. ed altri, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3592 del 2019, proposto da
Lu. Pa. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Or. Ab., St. Ru., Gu. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Or. Ab. in Roma, via (…);
contro
An. Ab. ed altri, non costituiti in giudizio;
So. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
nei confronti
Miur – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2019, proposto da
An. Lo. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. La., Si. Co., Fr. La., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
An. Ab. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 3723 del 2019, proposto da
An. Lo. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. La., Si. Co., Fr. La., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
An. Ab. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2019, proposto da
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
Ab. An. ed altri, non costituiti in giudizio;
Lu. Gr., rappresentato e difeso dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 3586 del 2019, proposto da
Lu. Pa. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Or. Ab., St. Ru., Gu. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Or. Ab. in Roma, via (…);
contro
An. Ab. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);

per la riforma
quanto ai ricorsi nn. 3592 del 2019, 3722 del 2019, 3913 del 2019:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza n. 02368/2019, resa tra le parti, concernente “l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica: A) dei decreti della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 N. 04518/2016 REG.RIC. febbraio 2016 (pubblicati sulla GURI – 4° Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016), con i quali venivano indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola Secondaria di I e II grado, nella parte in cui disciplinano i requisiti di ammissione alle suddette procedure (art. 3) specificando che “Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento (…) conseguito entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda (…)”; B) dei medesimi decreti nella parte in cui impongono la modalità telematica come esclusiva modalità per l’inoltro delle domande di ammissione; D) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale. Nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione in parola, siccome titolari di valido requisito di ammissione, E, conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire ai ricorrenti di svolgere le prove concorsuali;
quanto al ricorso n. 3723 del 2019, 3909 del 2019, 3586 del 2019:
per la riforma
della sentenza n. 2366/2019 del 22.02.2019, notificata in pari data, con la quale il TAR Lazio – Roma, sez. terza bis, ha accolto il ricorso 4516/2016 e successivi motivi aggiunti proposti dagli odierni appellati per ottenere l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica: A) dei decreti della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicati sulla GURI – 4° Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016), con i quali venivano indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola Secondaria di I e II grado, nella parte in cui disciplinano i requisiti di ammissione alle suddette procedure (art. 3) specificando che “Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento (…) conseguito entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda (…)”; B) dei medesimi decreti nella parte in cui impongono la modalità telematica come esclusiva modalità per l’inoltro delle domande di ammissione; D) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale. La declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione in parola, siccome titolari di valido requisito di ammissione, e, conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire ai ricorrenti di svolgere le prove concorsuali; nonché, con successivi ricorsi per motivi aggiunti ritualmente depositati in data 17.06.2016, in data 22.01.2018, in data 30.04.2018, nonché in data 27.07.2018, per l’annullamento e/o la riforma delle graduatorie definitive pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali per le classi di concorso richieste.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di So. Al. ed altri;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale So. Al. ed altri;
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale CCh. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Chiara Albano, Boris Antonio Anania, Sergio Antonelli, Adalgisa Avino, Angela Bacarelli, Giuseppe Maria Bagnuoli, Luciano Barbieri, Michele Bianco, Francesca Boraso, Luigi Bruno, Ermelinda Cannavacciuolo, Raffaella Capucci, Vito Carrassi, Brigida Cesarano, Raffaella Ciccarelli, Erasmo Ciccariello, Gabriele Cioffi, Elvira Cocozza, Carmine Cornacchia, Eugenia D’Ambrosio, Carmela D’Ambrosio, Giovanni D’Angelo, Salvatore De Chiara, Rosa De Paola, Stefania De RosCh. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Ch. Al. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gu. Ma. in Roma, via (…);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Da. Di Gi. dell’Avvocatura Generale dello Stato Gu. Ci. e Gu. Ma. Le. Fi. per delega degli avv.ti La. e Co., Da. Di Gi. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Gu. Ma. Le. Fi. per delega degli avv.ti La. e Co., Da. Di Gi. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Gu. Ma. Da. Di Gi. dell’Avvocatura Generale dello Stato Gu. Ci., Da. Di Gi. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Gu. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con gli appelli in epigrafe il Ministero e gli originari controinteressati impugnano due sentenze, nn. 2366 e 2368 del 2019, con cui il Tar Lazio ha accolto i ricorsi proposti, da una serie di aspiranti concorrenti, avverso i decreti nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; con tali atti sono stati indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado, nella parte in cui escludono la partecipazione dei candidati privi di abilitazione.
In particolare, le sentenze accoglievano il gravame in quanto l’art. 3, che non ammette la partecipazione dei docenti non abilitati, era stato definitivamente annullato in parte qua con la sentenza n. 3705/18 del Consiglio di Stato. Secondo il Tar, tale clausola del bando, in quanto ormai definitivamente annullata nei confronti di tutti i concorrenti che avevano provveduto tempestivamente ad impugnarla, è divenuta inopponibile ai ricorrenti; e l’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, le parti appellanti pubblica e privata deducevano una serie di censure tese a contestare la conclusione raggiunta dal Tar.
Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto degli appelli e proponendo appello incidentale in relazione alla omessa pronuncia sui vizi assorbiti e non esaminati in primo grado.
Con una serie di ordinanze cautelari veniva fissata l’udienza di discussione nel merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod proc amm.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2019 le cause passavano in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, sussistono evidenti ragioni che impongono la riunione degli appelli in epigrafe, oltre che ai sensi dell’art. 96 cod proc amm in quanto proposti in parte qua avverso le medesime sentenze, di connessione oggettiva e soggettiva: in termini di connessione soggettiva assume rilievo l’identità parziale delle parti e l’analogia di situazione per le restanti parti; in termini di connessione oggettiva, i gravami hanno ad oggetto i medesimi originari provvedimenti e le medesime censure accolte dal Tar.
2. Nel merito, gli appelli principali sono fondati relativamente all’assorbente profilo dedotto in termini di error in iudicando delle sentenze appellate, basata sull’errato presupposto del già avvenuto annullamento della clausola escludente in questione.
2.1 Come anticipato nella narrativa in fatto, l’accoglimento del ricorso di prime cure si fonda sulla seguente argomentazione: l’art. 3 del provvedimento impugnato, “che non ammette la partecipazione dei docenti non abilitati, è stato definitivamente annullato in parte qua con la sentenza n. 3705/18 del Consiglio di Stato. Tale clausola del bando, dunque, in quanto ormai definitivamente annullata nei confronti di tutti i concorrenti che avevano provveduto tempestivamente ad impugnarla, è divenuta inopponibile ai ricorrenti. Invero l’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes…”.
In tale sentenza la sezione, oltre alla dichiarata ammissibilità del ricorso collettivo in materia (cui va data conferma anche ai fini delle presenti cause), ha accolto gli originari gravami, proposti per l’annullamento, in parte qua, del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 d’indizione del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sotto i due specifici profili dedotti.
In primo luogo, con riguardo ai ricorrenti insegnanti tecnico pratici o di strumento musicale, in quanto non è stato avviato in tempo utile il percorso abilitante richiesto dal bando, sicché, in violazione dell’art. 2 l. 24 novembre 1998 n. 460, essi si sono trovati nell’impossibilità oggettiva di partecipare al concorso, che costituisce – va sottolineato – per l’insegnamento la prima tappa per potere essere avviati all’esercizio dell’insegnamento professionale.
In secondo luogo, con riferimento ai ricorrenti dottori di ricerca, in quanto il decreto impugnato, in violazione dell’art. 401 d.lgs. n. 297/94, pretermette d’indicare fra i requisiti soggettivi di partecipazione, l’utile produzione del possesso di crediti formativi universitari, che – almeno in astratto quantitativamente e qualitativamente – assorbono quelli previsti dai percorsi abilitanti (SISS e TFA o PAS).
3. Dall’analisi della pronuncia invocata, pertanto, emerge la differenza del caso di specie, caratterizzato dalla carenza, in capo ai ricorrenti quali docenti non abilitati, della richiesta abilitazione.
3.1 Se per un verso l’invocata efficacia erga omnes (comunque insussistente stante la diversità della fattispecie) va esclusa sulla scorta dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria (cfr. di recente sentenza 27 febbraio 2019 n. 5), per un altro verso la distinta disciplina trova il proprio fondamento nella specifica e letterale dizione legislativa.
Occorre richiamare la norma di riferimento (art. 1 comma 110 legge n. 107 del 20159): “110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità “.
Come emerge dalla lettura del disposto richiamato, la norma esclude direttamente la partecipazione ai soggetti privi della richiesta abilitazione, in termini di chiarezza letterale non superabile in via ermeneutica diversa, neppure costituzionalmente orientata.
Conseguentemente, unico presupposto per l’accoglimento del ricorso è la proposizione della questione di costituzionalità in merito alla compatibilità della contestata limitazione ai principi tratti dalla Carta fondamentale.
3.2 Al riguardo, il necessario approfondimento svolto anche alla luce della giurisprudenza costituzionale più recente, non integra il necessario presupposto della non manifesta infondatezza.
Infatti, nel richiedere un titolo attestante un livello adeguato di preparazione all’insegnamento (l’abilitazione) la norma non restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso. Piuttosto, posto che “il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente” (cfr. Corte Cost. n. 41 del 2011), la richiesta di tale titolo specifico appare coerente alla stessa ratio di fondo del sistema.
3.3 A differenza del precedente invocato dalle parti appellate (Corte cost. n. 251 del 2017), nel caso in esame la contestata restrizione non può considerarsi irragionevole rispetto alla ratio della norma e di tale tipologia di concorsi; infatti, tale limitazione appare fondata sul merito, risultando richiesto il titolo abilitativo oltre il mero titolo di studio: Ciò appare invero ragionevole, a fronte della rilevanza dell’attività e degli obiettivi dell’istruzione, settore strategico e fondamentale per l’ordinamento e l’attuazione degli stessi principi costituzionali sullo sviluppo della persona e la garanzia del diritto allo studio.
Diversamente, la questione accolta dalla Consulta nel 2017 con la pronuncia invocata dagli appellati riguardava una disposizione che escludeva dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico veniva condizionato alla circostanza – invero “eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analoga preclusione non era prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione.
La contestata esclusione, censurata dalla Consulta, si fondava sulla durata del contratto (a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni). Tuttavia, nessuno di tali criteri è apparso funzionale all’individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità .
3.4 Nel caso in esame, invece, l’esclusione si basa, per tutti gli eventuali interessati, sulla mancanza di un titolo di merito ulteriore rispetto al semplice titolo di studio, in termini coerenti ai principi vigenti in materia, alla ratio del sistema nonché logicamente collegati all’obiettivo della selezione dei migliori.
Ciò appare altresì coerente alla giurisprudenza costituzionale (cfr. ad es. sentenze n. 225 del 2010 e n. 293 del 2009) che ritiene rispettato il requisito del pubblico concorso, di cui all’art. 97, terzo comma, Cost., ove l’accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura aperta, alla quale possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini. La stessa deve essere, inoltre, di tipo comparativo, ossia volta a selezionare i migliori fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, che consenta di verificare la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo da ricoprire.
Il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e una disposizione che impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, si porrebbe in contraddizione con tale criterio (sono richiamate le sentenze n. 41 del 2011 e n. 251 del 2017). Le eccezioni alla regola del pubblico concorso, oltre che rigorose e limitate, devono comunque prevedere adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto (sentenza n. 149 del 2010) e rispondere ad una “specifica necessità funzionale” dell’amministrazione, ovvero a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” (sentenza n. 293 del 2009).
Nel caso di specie, la necessità di un titolo abilitativo specifico, oltre a riguardare la generalità dei possibili interessati, appare congruo alla verifica della professionalità necessaria nonché connesso all’obiettivo della selezione dei migliori.
4. Anche sotto un diverso profilo, la sezione sul punto ha già avuto modo di evidenziare, in analoghi contenziosi (cfr. ad es sentenza n. 2264\2018) che, in considerazione del principio di legalità, un bando di concorso non può consentire la partecipazione ad un concorso a coloro che non siano in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa primaria o secondaria, ovvero che siano in possesso di un titolo diverso da quello richiesto, che non sia equiparato al requisito di partecipazione.
5. Ciò appare coerente a quanto ancora di recente rilevato, in ordine all’abilitazione in discussione, dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 130 del 2019).
Secondo la Consulta, già in passato, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e ora ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti erano come sono finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
In considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all’insegnamento, ciò che rileva è l’avere svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti; è in vista dell’assunzione di tali rilevantissime responsabilità, affidate dall’ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento “ontologicamente diverso”, rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato. In tale contesto è stata esclusa, in considerazione delle finalità della selezione concorsuale, l’irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca, quale titolo per l’ammissione al concorso di cui alla disposizione censurata.
Ciò non può che estendersi anche alla richiesta abilitazione rispetto al mero titolo di studio, oggetto della presente controversia.
6. Quanto infine al richiamo alla Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007, è risolutivo osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l’accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. VI, n. 1516 del 2017).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli riuniti vanno accolti e per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, vanno respinti i ricorsi di primo grado.
8. Le argomentazioni sin qui svolte possono estendersi anche all’esame degli appelli incidentali, infondati al pari dei relativi vizi di prime cure, meramente riportati nella presente sede.
Con riferimento alla presunta erronea applicazione del regime transitorio, la norma del comma 110 oggetto di applicazione costituisce disciplina legislativa transitoria e speciale, il cui chiaro tenore letterale ne esclude ogni possibile lettura alternativa contraria al chiaro senso delle parole.
Il carattere della norma applicata conferma l’infondatezza del vizio dedotto in termini di presunta contraddittorietà rispetto all’ordinamento di settore per l’accesso all’insegnamento.
Con riferimento alla presunta violazione dei principi costituzionali ed alla connessa questione di legittimità proposta, valgono le considerazioni sopra svolte, anche sulla scorta della richiamata giurisprudenza costituzionale.
9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie e per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi di primo grado.
Respinge appelli incidentali
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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