La pratica di fertilizzazione con letame

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 giugno 2020, n. 18101.

Massima estrapolata:

La pratica di fertilizzazione con letame, in difformità alle disposizioni regionali in materia, costituisce reato e non illecito amministrativo (integra il reato di cui all’art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l’utilizzazione agronomica di acque provenienti da allevamenti e effettuata in contrasto con le prescrizioni imposte dalle regioni, ivi comprese quelle per il controllo dell’attività). Fattispecie: utilizzazione agronomica di affluenti di allevamento al di fuori dei casi e delle procedure previste dal citato art. 112 d. Lgs. 152/2006 e contravvenendo a quanto disposto dalla legge Regione Campania n. 14/2010 e del relativo disciplinare tecnico n. 771/2012, così come approvato dall’articolo 3 della richiamata legge regionale; in particolare non risultavo rispettato il limite di 340 kgN/Ha annuo

Sentenza 12 giugno 2020, n. 18101

Data udienza 18 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Rifiuti – Scarico reflui allevamento – Azoto – Limiti – Superamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/03/2019 del TRIBUNALE di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
Il difensore, Avv. (OMISSIS), chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno con sentenza dell’11 marzo 2019 ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche relativamente al reato di cui all’articolo 137, comma 14, in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 112, perche’ (…) effettuava l’utilizzazione agronomica di affluenti di allevamento al di fuori dei casi e delle procedure previste dal citato Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 112 e contravvenendo a quanto disposto dalla Legge Regionale Campania n. 14 del 2010 e del relativo disciplinare tecnico n. 771 del 21/12/2012, cosi’ come approvato dall’articolo 3 della richiamata legge regionale; in particolare non risultava rispettato il limite di 340 kgN/Ha annuo (2014) per le seguenti particelle (…); accertato il 23 dicembre 2014.
L’imputato era, invece, assolto dal reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera A e comma 2, perche’ il fatto non sussiste.
2. L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Erronea dichiarazione di responsabilita’ penale per il reato in oggetto.
La responsabilita’ e’ stata rilevata, dalla sentenza impugnata, nel superamento dei limiti previsti dalla normativa di settore, ovvero nello spargimento di azoto nella misura di 553, 5 kgN/Ha annuo.
Si sono poste alla base della condanna le conclusioni dei tecnici dell’ARPAC dopo l’accesso in azienda. Pero’, il tecnico dell’ARPAC (OMISSIS) – aveva riferito che nessun elemento di criticita’ era stato rilevato nello spandimento del letame (reflui da allevamenti) sui terreni.
La considerazione del superamento dei limiti dell’azoto e’ stata, del resto, effettuata solo sulla documentazione, senza alcun prelievo di campioni nel terreno. I valori soglia, comunque, sono fissati in maniera cautelativa (ultra) e gli sforamenti dovrebbero essere frequenti e notevoli, per la probabilita’ del danno ambientale.
Manca o risulta insufficiente, quindi, la prova del commesso reato.
2. 2. Violazione del principio del ne bis in idem per le sanzioni amministrative irrogate al ricorrente.
Per la medesima condotta sono state irrogate al ricorrente le sanzioni amministrative; sussiste pertanto il divieto di un doppio giudizio (articolo 4, Protocollo n. 7, CEDU). La condotta che ha dato origine al procedimento penale e’ la stessa delle sanzioni amministrative.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, genericita’ e perche’ tenta di rileggere i fatti accertati in sede di merito. Inoltre, il motivo sul ne bis in idem non risulta proposto al giudice di merito.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non puo’ essere utilmente dedotto in cassazione solo perche’ il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiche’ cio’ si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicita’, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilita’ della ricorrente relativamente al reato contestato, rilevando il superamento del limite di 340 kgN/Ha annuo inerente alla distribuzione di azoto con gli effluenti di allevamento; in particolare azoto pari a 553,5 kg annuo, per ettaro.
Il superamento del limite e’ stato determinato con un calcolo matematico avente ad oggetto la divisione del quantitativo di azoto prodotto in un anno per la superficie dei terreni utilizzati per lo spandimento del letame, in relazione ai registri di stalla forniti dallo stesso ricorrente.
Si tratta di accertamenti di fatto, relativi ai quantitativi dello spandimento sul terreno dell’azoto, insindacabili in sede di legittimita’, se adeguatamente motivati come nella fattispecie in giudizio.
Del resto, la pratica di fertilizzazione con letame, in difformita’ alle disposizioni regionali in materia, costituisce reato e non illecito amministrativo: “Integra il reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 137 l’utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di frantoi effettuata in contrasto con le prescrizioni imposte dalle regioni, ivi comprese quelle per il controllo dell’attivita’. (Fattispecie relativa ad attivita’ di trasporto delle acque svolta in difetto di documento di trasporto conforme alle disposizioni emanate dalla Regione Puglia)” (Sez. 7, n. 37442 del 10/04/2015 – dep. 16/09/2015, Muraglia, Rv. 26445101).
Il ricorso sul punto, articolato in fatto non si confronta con le motivazioni della sentenza, ma in via del tutto generica ritiene configurabile solo un illecito amministrativo.
4. Relativamente al motivo sul ne bis in idem, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, si deve rilevare la manifesta infondatezza del motivo per genericita’ (non risulta nemmeno indicato se le sanzioni amministrative sono o no definitive) e in quanto la questione non e’ stata proposta al giudice di merito, per gli eventuali accertamenti in fatto: “Non e’ deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del “ne bis in idem” sostanziale, in quanto l’accertamento relativo alla identita’ del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, ne’ e’ consentito alle parti produrre in sede di legittimita’ documenti concernenti elementi fattuali” (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019 – dep. 03/05/2019, ZINDATO GAETANO ANDREA, Rv. 27612202).
Inoltre, “E’ preclusa la deducibilita’ della violazione del divieto di bis in idem in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura “sostanzialmente penale” secondo l’interpretazione data dalle decisioni emesse dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nelle cause “Grande Stevens e altri contro Italia” del 4 marzo 2014, e “Nykanen contro Finlandia” del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitivita’ della irrogazione della sanzione amministrativa medesima” (Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016 – dep. 17/11/2016, Pellicani, Rv. 26849301).
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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