La polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 aprile 2019, n. 15003.

La massima estrapolata:

La polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine, anche non necessari e urgenti, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive e le deleghe eventualmente impartite dal medesimo

Sentenza 4 aprile 2019, n. 15003

Data udienza 11 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Lu – rel. Consigliere

Dott. TUDINO A. – Consigliere

Dott. RICCARDI Giusepp – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso presentato da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/1/2019 del Tribunale di Reggio Emilia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Birritteri Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero nel procedimento a carico del medesimo per il reato di esercizio abusivo di attivita’ finanziaria.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione, eccependo l’omessa trasmissione al giudice del riesame della denuncia presentata da (OMISSIS) dalla quale e’ scaturito il procedimento a carico dello (OMISSIS), nonche’ della delega di indagini adottata dal pubblico ministero assegnatario dello stesso. Omissione integrante una nullita’ a regime intermedio e che era stata eccepita dinanzi al Tribunale, il quale, secondo il ricorrente, avrebbe sostanzialmente omesso di motivare sul punto. Analogamente viene eccepito l’ulteriore difetto di trasmissione degli atti sequestrati in esecuzione del decreto di cui si e’ detto, questione anch’essa sottoposta al Tribunale e sulla quale parimenti i giudici del riesame avrebbero omesso di motivare.
2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo, dove viene riproposta l’eccezione – rigettata dal Tribunale con motivazione solo apparente a giudizio del ricorrente – relativa all’esistenza nel procedimento a carico dell’indagato di un’unica notizia di reato rappresentata dalla menzionata denunzia dei (OMISSIS), costituendo le dichiarazioni degli altri testimoni assunte dalla polizia giudiziaria null’altro che un atto di indagine eseguito in relazione alla suddetta denunzia. Conseguentemente la perquisizione e il sequestro sarebbero stati disposti e le menzionate dichiarazioni acquisite ben oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari, decorrente dall’iscrizione nei confronti dello (OMISSIS) della primigenia ed invero unica notitia criminis. Ne’, a giudizio del ricorrente, evocando l’eventuale inutilizzabilita’ degli atti d’indagini tardivi, il giudice del riesame avrebbe effettivamente risposto alla doglianza difensiva, posto che in seguito non ne ha tratto le dovute conclusioni.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione in merito ai rilievi svolti nella memoria depositata nel giudizio di riesame con riguardo alla violazione dell’articolo 370 c.p.p.in relazione all’assunzione da parte della polizia giudiziaria a sommarie informazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) in mancanza di specifica delega in tal senso da parte del pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Pregiudiziale e’ l’esame del secondo motivo, che e’ peraltro manifestamente infondato e generico. Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente l’ordinanza impugnata ha specificamente evidenziato come la denunzia del (OMISSIS) avesse portato all’iscrizione dello (OMISSIS) nel registro degli indagati e come, nel corso delle indagini svolte in relazione a tale iscrizione, siano state assunte le dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), dalle quali e’ stata estrapolata una nuova ed autonoma notizia di reato a carico dell’indagato, cui e’ seguita una autonoma ed inedita iscrizione dell’indagato per un fatto autonomo integrante un autonomo reato. E’ dunque fuor di discussione che il Tribunale abbia specificamente risposto alla doglianza avanzata sul punto dalla difesa con la memoria depositata nel corso del giudizio di riesame. Doglianza non poco generica – cosi’ come il motivo di ricorso in trattazione – atteso che la difesa ha sempre contestato in maniera solo assertiva l’autonomia del fatto di reato individuato a seguito delle dichiarazioni dei citati testi rispetto a quello denunziato dal (OMISSIS), senza mai indicare le ragioni di tale assunto, mentre, come correttamente osservato dal Tribunale, e’ a tali fini irrilevante che la nuova notitia criminis venga acquisita nell’ambito delle indagini relative ad altro procedimento e che in riferimento ai termini di quest’ultimo i singoli atti siano tardivi, eventualita’ che comporta al piu’ la loro inutilizzabilita’ nei confronti dell’indagato in riferimento al reato oggetto della primigenia iscrizione.
3. Alla luce di quanto teste’ illustrato e’ evidente la manifesta infondatezza anche del primo motivo, posto che il pubblico ministero ha trasmesso al giudice del riesame esattamente gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato, proprio come imposto dall’articolo 324 c.p.p., comma 3. Ne’ il ricorrente ha saputo dimostrare ma si e’ limitato ad affermarlo in maniera apodittica – che il decreto impugnato sia stato adottato anche sulla base della denunzia del (OMISSIS). Dal tenore della citata disposizione discende altresi’ che – contrariamente a quanto dimostra di ritenere il ricorrente – oggetto di trasmissione non sia anche quanto sequestrato. Quanto alla possibilita’ di desumere la pertinenzialita’ della documentazione sequestrata all’esito della perquisizione, il Tribunale ha esaurientemente evidenziato come cio’ sia possibile sulla base dell’elenco allegato al verbale di sequestro, mentre sul punto le censure difensive si rivelano del tutto generiche. Con riguardo infine alla mancata trasmissione della delega emessa dal pubblico ministero nel procedimento generato dalla denunzia del (OMISSIS), la stessa a priori non puo’ ritenersi atto fondante il provvedimento di sequestro e cio’ anche a prescindere dalla gia’ evidenziata estraneita’ del provvedimento al procedimento nel quale e’ stato disposto il sequestro. In realta’ le doglianze del ricorrente in proposito – ma la circostanza sarebbe di per se’ ininfluente – appaiono funzionali all’accertamento del fatto processuale posto alla base dell’eccezione formulata con il terzo motivo e cioe’ che tale delega non ricomprendeva l’assunzione dei citati testi (OMISSIS) e (OMISSIS), le cui dichiarazioni, come piu’ volte ricordato, costituiscono la base indiziaria che ha legittimato il sequestro. Ma tale eccezione e’ parimenti manifestamente infondata e poiche’ riguarda quaestio iuris comunque correttamente risolta e’ irrilevante l’eventuale difetto di motivazione da parte del giudice del riesame (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione). Infatti, a prescindere dall’effettivo contenuto della delega, l’eventuale violazione dell’articolo 370 c.p.p. non e’ prevista a pena di nullita’, inutilizzabilita’ o decadenza e dunque non puo’ essere dedotta con il ricorso per cassazione. Non di meno, anche qualora effettivamente non vi fosse stata alcuna delega finalizzata all’audizione dei due testi, deve ricordarsi come, dopo la riforma dell’articolo 348 c.p.p., comma 3, dovuta alla L. n. 128 del 2001, la polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine, anche non necessari e urgenti, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive e le deleghe eventualmente impartite dal medesimo (Sez. 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco e altri, Rv. 235000). In altri termini l’articolo 370 c.p.p. non puo’ essere letto, come invece indebitamente fatto dal ricorrente, in maniera disgiunta dalla disposizione da ultima citata al fine di sostenere una sorta di paralisi della facolta’ della polizia giudiziaria di procedere ad atti investigativi d’iniziativa una volta che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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