La persona offesa pur non essendo parte può chiedere ed ottenere di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 marzo 2021| n. 8543.

La persona offesa, pur non essendo parte nel processo in senso tecnico, può chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, ma non può, tuttavia, in presenza di una valida notificazione della “vocatio in ius” ai sensi dell’art. 154 cod. proc. pen., far valere a tal fine la mancata conoscenza del processo.

Sentenza|3 marzo 2021| n. 8543

Data udienza 15 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Sequestro di persona – Facoltà della persona offesa di chiedere la restituzione nel termine – Insussistenza dei presupposti – Esclusione dell’omessa citazione – Mancanza delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – Tardività della costituzione di parte civile – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabet – rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE di APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lori Perla, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (OMISSIS), per il reato di sequestro di persona ai danni della moglie ( (OMISSIS)) e della figlia di due anni di eta’ (capo B); mentre, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di maltrattamenti in famiglia (capo A) commesso ai danni delle medesime persone, rimodulando la pena inflitta, confermando, invece, le relative statuizioni civili ai sensi dell’articolo 578 c.p.p..
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo denuncia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), erronea e/o falsa applicazione dell’articolo 154 c.p.p., anche in relazione agli articoli 157 e 175 c.p.p., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la notifica alla persona offesa fosse stata omessa, quando invece era stata eseguita nelle forme previste dall’articolo 154 c.p.p., mediante deposito dell’atto in cancelleria.
Sin dal primo momento la difesa aveva contestato la ritualita’ della costituzione di parte civile avvenuta dopo una rimessione in termine ex articolo 175 c.p.p., disposta all’udienza del 30 marzo 2016 dal Tribunale, in assenza dei presupposti di legge.
La Corte di appello ha superato l’eccezione sul rilievo che, di fatto, il Tribunale aveva rinviato l’udienza del 30 marzo 2016 dopo aver constatato l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa.
Sostiene il ricorrente che tale assunto contrasterebbe sia con il tenore del provvedimento assunto dal Tribunale (che espressamente dispone la restituzione della persona offesa nel termine per costituirsi parte civile, dando atto della notifica della citazione eseguita mediante deposito dell’atto nella cancelleria e della circostanza che la persona offesa si trovava “in comunita’ in luogo sconosciuto”) sia con la relata di notifica del decreto di citazione a giudizio della persona offesa, notifica che non era stata affatto omessa ma si era perfezionata ai sensi dell’articolo 154 c.p.p., essendo ignoti i luoghi di cui all’articolo 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8.
Dunque lo strumento cui il Tribunale ha fatto ricorso non e’ quello della rinnovazione di un atto nullo (data la regolarita’ della notificazione della citazione), ma quello della restituzione in termine, che tuttavia non poteva essere disposto in favore della persona offesa, poiche’ il rimedio previsto dall’articolo 175 c.p.p. e’ riferito solo ed esclusivamente alle parti processuali e tale veste non spetta alla persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell’articolo 175 c.p.p., anche in relazione agli articoli 76, 79, 80, 484 e 491 c.p.p..
La difesa dell’imputato si era opposta alla restituzione nel termine avanzata all’udienza del 30 marzo 2016 dall’avv. (OMISSIS), per conto della persona offesa; inoltre, prima della successiva udienza del 11 maggio 2016, aveva depositato una memoria difensiva tesa a contestare la restituzione nel termine e ad eccepire la tardivita’ della costituzione di parte civile, perche’ avvenuta oltre i termini di cui agli articoli 484 e 491 c.p.p., quando il processo era gia’ pervenuto alla fase dibattimentale.
L’eccezione e’ stata superata dai giudici di merito con argomenti non condivisibili.
In realta’ agli atti sarebbero presenti due documenti, allegati alla citata memoria difensiva, da cui emergerebbe che: ad essere collocata in una comunita’ protetta era stata la minore e non la (OMISSIS); la presunta causa impeditiva della conoscenza del procedimento era cessata nel mese di settembre dell’anno 2015 quando la (OMISSIS) e la figlia erano state dimesse dalla comunita’ presso cui dimoravano.
La stessa procuratrice della persona offesa aveva confermato la circostanza dichiarando, nel corso dell’udienza del 11 maggio 2016, che la (OMISSIS) si era trasferita in (OMISSIS), nel settembre 2015; affermazione che trova riscontro nell’atto di costituzione di parte civile.
Consegue che, essendo cessata la causa impeditiva nel settembre 2015, all’udienza del 30 marzo 2016 si era prodotta la decadenza prevista dall’articolo 175 c.p.p. per la presentazione della istanza di restituzione nel termine (dieci giorni da quello nel quale e’ cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore).
2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), la erronea e/o falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.p. anche in relazione agli articoli 76, 78, 102 e 122 c.p.p., per essere, la procuratrice della persona offesa, intervenuta all’udienza del 30 marzo 2016 senza essere munita di alcun tipo di mandato difensivo, con conseguente carenza di ius postulandi, legitimatio ad causam e legitimatio ad processum; nonche’ erronea applicazione dell’articolo 100 c.p.p., comma 3, dovendosi presumere che la procura del 11 aprile 2016 fosse stata rilasciata dalla persona offesa all’avv. (OMISSIS) solo per il primo grado di giudizio, non risultando indicazioni differenti.
Il primo mandato difensivo rilasciato dalla persona offesa all’avv. (OMISSIS) il 6 maggio 2011 e’ stato depositato soltanto in data 14 aprile 2016.
Successivamente all’udienza del 11 maggio 2016 l’avv. (OMISSIS) depositava una seconda procura, rilasciata in data 11 aprile 2016.
Dunque all’udienza del 3 marzo 2016, l’avv. (OMISSIS), quando ha formulato istanza di restituzione nel termine era priva di ius postulandi (all’udienza non era presente la persona offesa).
Inoltre, nell’atto di costituzione di parte civile e nella relativa procura rilasciata in data 11 aprile 2016, non risulta menzionato l’articolo 100 c.p.p., dunque l’atto sarebbe riconducibile alla previsione dell’articolo 122 c.p.p., con conseguente perdurante carenza di ius postulandi.
2.4. Con il quarto motivo viene denunciata l’erronea e falsa applicazione degli articoli 538 e 539 c.p.p., anche in relazione agli articoli 133 e 185 c.p..
Il Tribunale aveva liquidato in favore della parte civile un danno, equitativamente calcolato in 20.000,00 Euro (10.000,00 Euro per ciascun reato), senza tenere conto che, nel corso del processo, l’imputato aveva gia’ versato banco iudicis l’importo di 3.000,00 Euro al difensore di parte civile, che ha trattenuto la somma a titolo di acconto.
Il punto aveva formato oggetto di specifico motivo di appello, sul quale la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), erronea applicazione e/o falsa applicazione dell’articolo 192 c.p.p. anche in relazione agli articoli 572 e 605 c.p., con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, dichiarazioni non confermate e/o solo parzialmente confermate da riscontri esterni; illogicita’, erroneita’ e/o parziale valutazione di riscontri alle ridette dichiarazioni.
2.5.1. Circa il reato di maltrattamenti, dichiarato estinto per prescrizione, la condotta del ricorrente si sarebbe esaurita in episodi di ingiurie e in banali liti familiari, mai sfociate in atti di violenza fisica o psichica.
Peraltro l’affermazione di responsabilita’, limitata agli effetti civili, si fonda solo sulle dichiarazioni dalla persona offesa, perche’ nessuno degli altri testimoni escussi ha mai assistito ai fatti in contestazione.
2.5.2. Circa il reato di sequestro di persona, l’imputato si sarebbe limitato a lasciare compagna e figlia chiuse in casa solo la mattina dei giorni lavorativi (da lunedi’ a venerdi’ dalle 8,30 alle 12,45).
Il resto del tempo le persone offese non subivano alcuna restrizione della loro liberta’.
La (OMISSIS) disponeva di un telefono cellulare con il quale poteva chiamare chiunque. Parenti e vicini della persona offesa erano a conoscenza della situazione e avrebbero potuto informare le forze di polizia se davvero l’imputato si fosse macchiato di un crimine.
Anche in questo caso la pronuncia di condanna trarrebbe fondamento soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. “rito scritto” ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.
Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
Con il medesimo mezzo il difensore dell’imputato ha fatto pervenire le proprie conclusioni con le quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata; la difesa pone in rilievo l’esistenza di un contrasto tra le sezioni semplici della Corte di cassazione in merito al quesito concernente la applicabilita’ o meno dell’articolo 175 c.p.p. anche alla persona offesa non costituita parte civile; evidenzia inoltre la necessita’ di stabilire se, in caso di risposta positiva al primo quesito, l’istituto della rimessione in termini possa essere azionato dalla persona offesa, anche quando la notifica sia stata effettuata regolarmente ai sensi dell’articolo 154 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato limitatamente ai motivi concernenti la costituzione di parte civile; mentre e’ inammissibile agli effetti penali.
2. Dagli atti presenti nel fascicolo, che il collegio puo’ compulsare dovendo risolvere una questione processuale, risulta quanto segue.
2.1. Va chiarito, in limine, che l’imputato ha commesso i reati in contestazione ai danni sia della compagna ( (OMISSIS)) sia della figlia minorenne ( (OMISSIS) nata il (OMISSIS)) e che soltanto la prima risulta costituita parte civile nel presente processo; mentre la seconda, rappresentata dal tutore, presente all’udienza preliminare del 23 aprile 2015, non ha inteso coltivare l’azione civile nel processo penale.
2.2. Il decreto che dispone il giudizio, emesso il 23 aprile 2015, all’esito della citata udienza preliminare, e’ stato notificato alla (OMISSIS) attraverso il seguente iter procedimentale:
– un tentativo di notificazione e’ stato effettuato, a mezzo posta, presso l’unico indirizzo risultante dagli atti del processo, (OMISSIS);
– la notificazione non e’ andata a buon fine, perche’ la destinataria e’ risultata irreperibile e il nuovo indirizzo sconosciuto;
– essendo ignoti i luoghi indicati dall’articolo 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8, l’ufficio del giudice per l’udienza preliminare ha provveduto alla notificazione, ai sensi dell’articolo 154 c.p.p., mediante deposito in cancelleria in data 30 maggio 2015.
2.3. Il processo e’ transitato alla fase dibattimentale.
All’udienza del 2 marzo 2016, verificata la regolare costituzione delle parti, il Tribunale ha dichiarato aperto il dibattimento, ammesso le prove richieste e ha rinviato per l’assunzione all’udienza del 30 marzo 2016.
In questa, si e’ presentata l’avv. (OMISSIS) che, per conto della (OMISSIS), ha eccepito l’omessa notifica della citazione alla persona offesa e ha chiesto la restituzione nel termine per la costituzione di parte civile, facendo presente che la persona offesa – dopo l’allontanamento della bambina disposto dai servizi sociali e il collocamento in comunita’ – avevo seguito la figlia, come da provvedimento del Tribunale per i minorenni in data 18 novembre 2010; e che la (OMISSIS) aveva avuto conoscenza del processo soltanto a seguito della citazione testimoniale, ricevuta il 23 marzo 2016 presso il suo nuovo indirizzo in (OMISSIS).
Il Tribunale, sentita la difesa che si e’ opposta, ha disposto la rimessione della (OMISSIS) nel termine per costituirsi parte civile considerato che: “la notifica alla p.o. e’ stata effettuata con deposito in cancelleria mentre dal decreto del Tribunale per i minorenni del 18 novembre 2010 emerge che la (OMISSIS) si trovava in comunita’ in luogo sconosciuto e che la stessa e’ venuta a conoscenza del processo solo in data 23 marzo 2016 con la notifica quale testimone”.
Il processo e’ stato rinviato all’udienza del 11 maggio 2016.
Con memoria depositata il 5 maggio 2016, il difensore dell’imputato ha chiesto la revoca della ordinanza di restituzione nel termine e l’esclusione della parte civile perche’: l’istanza non era stata presentata nelle prescritte forme di legge; non ricorrevano le condizioni ne’ di caso fortuito ne’ di forza maggiore; la persona offesa non avrebbe potuto ricorrere all’articolo 175 c.p.p. non essendo parte processuale; ha allegato alla memoria un provvedimento del 14 settembre 2015 (depositato il 24 settembre 2015), con cui il Tribunale per i minorenni di Ancona aveva disposto la dimissione della minore dalla comunita’ protetta.
All’udienza del 11 maggio 2016, il Tribunale ha rigettato le eccezioni formulate dalla difesa, la (OMISSIS) si e’ costituita pare civile tramite l’avv. (OMISSIS).
All’udienza del 28 giugno 2017, il difensore dell’imputato ha versato, banco iudicis, la somma di 3.000 Euro a titolo di risarcimento danni; il difensore della parte civile ha accettato l’importo a titolo di acconto.
Il Tribunale, riconosciuta la responsabilita’ dell’imputato per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di sequestro di persona, ha condannato (OMISSIS) a risarcire alla (OMISSIS) “il danno che va equamente liquidato in Euro 20.000 (10.000 per ciascuno dei reati)”.
Non si aggiunge altro. La condanna non tiene conto del versamento di 3.000 Euro.
2.4. Con uno specifico motivo di appello, la difesa dell’imputato ha impugnato, unitamente alla sentenza, le ordinanze di rimessione in termini e il rigetto della richiesta di esclusione della parte civile.
La Corte di appello ha respinto l’eccezione ritenendo che il Tribunale avesse “rilevato l’omessa notifica del decreto di citazione alla persona offesa (in quanto collocata in comunita’ secretata con provvedimento del Tribunale per i minorenni)”.
3. Ritiene il collegio che le eccezioni sollevate dal ricorrente sulla costituzione della parte civile (primi tre motivi) siano fondate nei termini che si vanno a precisare.
Si anticipa che il collegio dissente da quell’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che esclude la persona offesa dal novero dei soggetti legittimati a richiedere la restituzione in termini ex articolo 175 c.p.p.; tuttavia ritiene che, nel caso concreto, la richiesta di esclusione della parte civile sia fondata, avuto riguardo alla tardivita’ della costituzione, in assenza dei presupposti di legge per la restituzione nel termine.
3.1. Va premesso che la difesa dell’imputato ha tempestivamente sollevato le opposizioni e le eccezioni sulla costituzione di parte civile, chiedendone l’esclusione, e ha ritualmente azionato i rimedi impugnatori sulle contrarie decisioni assunte dai giudici di merito.
3.2. Sulla questione della possibilita’ di ammettere la persona offesa alla rimessione in termini ex articolo 175 c.p.p., sta sorgendo un contrasto tra le sezioni semplici della Corte di cassazione.
Secondo un primo orientamento la persona offesa non puo’ chiedere ed ottenere, ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, non essendo “parte” del processo in senso tecnico (Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014, dep. 2015, Pulselli, Rv. 262747; Sez. 2, n. 20764 del 12/03/2019, Scarfiello, Rv. 276055).
In base ad altro orientamento, invece, tale facolta’ deve essere riconosciuta alla persona offesa (Sez. 3, n. 18844 del 05/02/2019, Semeraro, Rv. 275742 02; nello stesso senso Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, D’Antoni, non massimata sul punto).
3.2.1. Le sentenze Pulselli e Scarfiello, fautrici del primo orientamento, imperniano la scelta interpretativa sul dato letterale dell’articolo 175 c.p.p. per cui la richiesta di restituzione nel termine puo’ essere proposta da una delle “parti” del processo (imputato, pubblico ministero e parte civile), ma non anche dalla persona offesa dal reato, che parte non e’. L’interpretazione letterale della norma e’ suffragata dall’interpretazione logica, giacche’, versandosi in tema di termini processuali, questi sono stabiliti a favore delle parti del processo e non possono riguardare chi nel processo non e’ ancora entrato.
Questo collegio non reputa convincente tale tesi, che sembra fare leva su due argomenti abili.
In realta’ e’ pacifico che l’articolo 175 c.p.p. si applica anche nella fase delle indagini preliminari, che pure non conosce, ancora, l’esistenza di “parti”, ma solo di soggetti del procedimento.
Il codice di rito non sempre e non necessariamente impiega il termine “parti” nel senso specifico di “parti del processo”.
Come efficacemente osservato dalla sentenza D’Antoni (Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018), e’ utile al riguardo richiamare quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 55 del 1990. Il giudice comune aveva dubitato della legittimita’ costituzionale dell’articolo 401 c.p.p. in quanto, a suo avviso, avrebbe precluso alla persona offesa di nominare un consulente tecnico nel corso dell’incidente probatorio promosso per l’espletamento di una perizia.
Nell’occasione “la Corte costituzionale ebbe a chiarire che la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizza – oltre che per un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente, del suo ruolo – per il rapporto di complementarita’ tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale. In particolare, la Corte costituzionale chiari’ che, poiche’ la persona offesa puo’ nel corso del procedimento, se danneggiata dal reato, assumere il ruolo di parte civile, la partecipazione all’assunzione di prove nel corso delle indagini preliminari deve essere funzionalmente considerata come anticipazione di quanto ad essa spettera’ una volta che la costituzione di parte civile sara’ stata formalizzata (…) appare percio’ corretta – come rilevato in dottrina – l’adozione di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa non risulti compiutamente delineata” (Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, D’Antoni, in motivazione).
Nella medesima sentenza la Corte costituzionale ha posto in luce come non sia probante l’attribuzione alle sole “parti” della facolta’ di cui si discute “dato che il termine “parti” e’ talvolta usato in modo da ricomprendervi l’offeso dal reato, tanto nella delega (cfr. le direttive nn. 10 e 48 dell’articolo 2, concernenti la tutela delle parti rispetto alle perizie e la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari) quanto nella disciplina codicistica sulla persona offesa (cfr. l’articolo 93, comma 3 e articolo 95, comma 1, in tema di intervento degli enti collettivi)” (Corte Cost. sent. n. 55 del 1990).
Deriva che se i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, allora una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 175 c.p.p. impone una interpretazione del termine “parti” in senso ampio, tale cioe’ da ricomprendere anche la persona offesa dal reato.
E cio’ a maggior ragione nel caso in cui la rimessione in termini sia finalizzata alla costituzione di parte civile, poiche’ in questa ipotesi la diretta connessione tra esercizio del diritto e legittimazione della “futura” parte processuale e’ di immediata evidenza.
3.3. Nel presente processo il punto dirimente e’, pero’, un altro.
Ammessa la facolta’ anche per la persona offesa di accedere all’istituto previsto dall’articolo 175 c.p.p., deve rilevarsi che, nella specie, difettano i presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio di tale facolta’.
3.3.1. L’articolo 175 c.p.p., comma 1, prevede che: “Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine e’ presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e’ cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore”.
In forza del disposto normativo deve ricorrere una situazione riconducibile alle nozioni di “caso fortuito” o “forza maggiore”; occorre, inoltre, una richiesta di parte che deve essere presentata in un termine stabilito a pena di decadenza.
Dunque il richiedente deve essersi trovato nella assoluta impossibilita’ di osservare il termine perentorio per “caso fortuito” o “forza maggiore”, non potendo ritenersi sufficiente la mera difficolta’ di rispettare la scadenza. Il caso fortuito consiste in un fatto esterno, inatteso e imprevedibile, che impedisce il compimento dell’atto processuale o ne frustra il risultato ad esso connaturale; la forza maggiore in una forza impeditiva non altrimenti vincibile.
3.3.2. Le pronunce favorevoli alla rimessione in termini della persona offesa (sentenze Semeraro e D’Antoni), hanno riconosciuto, nei casi concreti decisi, il diritto a ottenere il rimedio restitutorio, sul presupposto dell’omessa citazione della persona offesa.
In tali ipotesi, e’ chiaro che si produce una nullita’ di ordine generale a regime intermedio ex articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 180 c.p.p., derivante dall’omessa notifica alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio, che e’ sanata dalla costituzione di parte civile (Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, D’Antoni, Rv. 275673); in questa ottica la rimessione in termini costituisce un utile strumento per bilanciare, da un lato, il diritto della persona offesa a costituirsi parte civile e, dall’altro, le esigenze di celerita’ del processo, poiche’, attraverso l’articolo 175 c.p.p., viene consentito l’ingresso nel processo alla parte invalidamente pretermessa senza regressione del procedimento all’udienza preliminare (Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, D’Antoni, cit.).
3.4. Nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, non si registra una omessa citazione della persona offesa.
3.4.1. Le regole che disciplinato la partecipazione al processo dell’imputato e della persona offesa sono diverse e rispondono a ratio diverse.
L’imputato e’ parte necessaria del processo penale, a costui deve essere assicurata non solo la conoscenza formale (attraverso il rispetto del corretto iter notificatorio), ma anche la conoscenza effettiva della vocatio in ius (presupposto del processo in absentia, tutelato dal rimedio rescissorio di cui all’articolo 629-bis c.p.p.).
La parte civile e’ parte eventuale del processo penale, posto che la tutela dei suoi diritti e’ assicurata, comunque, dall’esercizio dell’azione in sede civile; il codice di rito richiede la regolarita’ formale della citazione della persona offesa, presidiata dal regime di nullita’ di cui all’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 180 c.p.p..
Non mira, invece, ad assicurarne la conoscenza effettiva.
Lo stesso procedimento notificatorio e’ meno accurato nei riguardi della persona offesa. Alla notifica alla persona offesa non si applica l’articolo 159 c.p.p., che richiede le ricerche e, in caso di esito negativo, la successiva notifica al difensore nominato d’ufficio; per la persona offesa la norma di riferimento e’ l’articolo 154 c.p.p., che in caso di mancato reperimento nei luoghi di cui all’articolo 157, comma 1, 2, 3, 4 e 8, prevede la notifica in cancelleria (Sez. 5, n. 46543 del 19/09/2011, Colucci, non massimata).
Il sistema tollera il rischio che la persona offesa possa non aver avuto conoscenza effettiva del processo (la notificazione in cancelleria e’ solo un adempimento formale), poiche’ la mancata partecipazione al processo penale non pregiudica, in maniera definitiva, i diritti della persona, che dispone degli ordinari strumenti civilistici di tutela.
La persona offesa e’ destinataria delle informazioni previste dall’articolo 90-bis c.p.p. (norma peraltro non ancora in vigore al momento dell’esercizio dell’azione penale nel processo in esame); tuttavia spetta a lei farsi parte diligente per essere reperita, perche’ il processo non puo’ subire una stasi per effettuare ricerche che non sono previste.
Cio’ significa che la mancata conoscenza del processo, da parte della persona offesa, non puo’ costituire ex se ragione per accedere al rimedio restitutorio di cui all’articolo 175 c.p.p..
3.4.2. In definitiva: la persona offesa, pur non essendo “parte” del processo in senso tecnico, puo’ chiedere e ottenere, ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile; tuttavia, in presenza di una valida notificazione della vocatio in ius ai sensi dell’articolo 154 c.p.p., la mancata conoscenza del processo non costituisce valida causa per ottenere il predetto rimedio restitutorio.
3.4.3. Nella fattispecie in rassegna (cfr. sopra paragrafo 2.2.), al momento della notificazione del decreto che dispone il giudizio (perfezionatasi il 30 maggio 2015), risultava, agli atti del processo, l’indirizzo di residenza della (OMISSIS) ((OMISSIS)); a quell’indirizzo la persona offesa non e’ stata trovata, il nuovo indirizzo era sconosciuto (solo nel corso del processo si e’ appreso che in quel momento la (OMISSIS) aveva seguito la figlia in comunita’, mentre ancora non si era trasferita in (OMISSIS)), quindi la notificazione e’ stata effettuata in cancelleria, il 30 maggio 2015, ai sensi dell’articolo 154 c.p.p..
3.4.4. Non puo’ parlarsi di “omessa” notificazione alla persona offesa, come ha fatto la Corte di appello: la notificazione e’ stata compiuta nel rispetto della esatta scansione procedimentale stabilita dal codice di rito.
Il processo e’ stato ritualmente instaurato, nessuna nullita’ si e’ prodotta.
La ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda su un erroneo presupposto.
3.4.5. Esclusa la percorribilita’ della scelta compiuta dalla Corte di appello, occorre verificare la tenuta della decisione del Tribunale, che si muove su un percorso parzialmente diverso.
In un’udienza successiva a quella di apertura del dibattimento e di ammissione delle prove, il Tribunale, ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., ha restituito la persona offesa nel termine per costituirsi parte civile. L’ordinanza si fonda su tre presupposti: la notificazione alla persona offesa e’ stata effettuata ai sensi dell’articolo 154 c.p.p.; la persona offesa non ha avuto conoscenza del processo; la persona offesa si trovava in una comunita’ sita in luogo sconosciuto.
Nessuno di essi integra le condizioni di cui all’articolo 175 c.p.p..
Il fatto che la notificazione alla persona offesa sia stata effettuata ai sensi dell’articolo 154 c.p.p. significa che la notificazione e’ stata correttamente eseguita e che, pertanto, non si verte nella ipotesi di omessa notificazione alla persona offesa, che farebbe scattare i principi indicati dalle sentenze Semeraro e D’Antoni (cfr. sopra paragrafo 3.3.2.).
Sono irrilevanti sia la circostanza che la persona offesa non abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius (cfr. sopra paragrafo 3.4.1.), sia il fatto che la dimora della persona offesa non fosse conosciuta (cio’ integra semplicemente la condizione che legittima il deposito dell’atto in cancelleria, con esonero dell’ufficio dallo svolgere ricerche, cfr. paragrafo 3.4.1.).
A diversamente opinare, si perverrebbe al risultato per cui, a fronte di una regolare costituzione delle parti, la persona offesa – in qualunque stadio processuale, anche dinanzi alla Corte di cassazione – potrebbe sempre invocare la mancata conoscenza del processo e richiedere la restituzione nel termine per costituirsi parte civile, eventualita’ non contemplata ne’ consentita dal codice di rito (cfr. a proposito del ricorso per cassazione Sez. 5, n. 46543 del 19/09/2011, Colucci, cit.).
In conclusione non emergono situazioni di “caso fortuito”, ne’ di “forza maggiore”, chiarendosi, peraltro, sotto il secondo profilo, che la persona offesa si e’ trasferita presso varie comunita’ per seguire la propria figlia minorenne e, dunque, per scelta personale e non in forza di provvedimento autoritativo (cfr. provvedimento Tribunale per i minorenni del 18 novembre 2010, prodotto in atti e sopra menzionato al paragrafo 2.2.).
3.4.6. Ferma la decisivita’ del rilievo che precede, va aggiunto che all’udienza del 30 marzo 2016 l’avv. (OMISSIS) non era legittimata a richiedere la restituzione in termini in nome e per conto della persona offesa, non essendo munita a quella data della procura, rilasciatale solo successivamente.
Il difetto di legittimazione non puo’ essere superato dall’intervento di ufficio del Tribunale (come invece potrebbe accadere nel caso di nullita’ a regime intermedio derivante dall’omessa citazione della persona offesa, cfr. in motivazione Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, D’Antoni, cit.), poiche’ la restituzione nel termine presuppone sempre l’istanza di parte, da proporre nel termine di decadenza di dieci giorni.
3.5. La costituzione di parte civile e’ intervenuta all’udienza del 11 maggio 2016, successiva a quella del 2 marzo 2016 nella quale il Tribunale ha dichiarato l’apertura del dibattimento ed ammesso le prove richieste dalle parti. Dunque ben oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall’articolo 79 c.p.p., commi 1 e 2 e articolo 484 c.p.p., comma 1, da individuarsi “nel momento antecedente all’apertura del dibattimento, allorche’ il giudice ha esaurito l’accertamento della regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell’articolo 491 c.p.p., comma 1” (Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900; Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248; Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Lande, Rv. 264918).
Il difensore dell’imputato ha tempestivamente richiesto l’esclusione della parte civile ex articolo 80 c.p.p., azionando i rimedi impugnatori avverso le contrarie decisioni dei giudici di merito. Consegue l’annullamento senza rinvio, agli effetti civili, della sentenza impugnata.
4. Il quarto motivo e’ assorbito.
5. Il quinto motivo e’ inammissibile sotto plurimi profili.
5.1. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che l’imputato, quando si allontanava dall’abitazione per recarsi al lavoro, chiudeva in casa, per ore, la compagna e la figlia di due anni, serrando la porta a chiave fino al suo ritorno.
In tale condotta hanno ravvisato i delitti di cui agli articoli 572 e 605 c.p. in contestazione.
5.2. Il delitto di maltrattamenti in famiglia e’ stato dichiarato, dalla Corte di appello, estinto per prescrizione.
Le relative statuizioni civili, confermate in sede di gravame ex articolo 578 c.p.p., cadono all’esito del presente giudizio, grazie all’accoglimento della censura sulla mancata esclusione della parte civile.
Ergo, per travolgere la declaratoria di prescrizione, occorrerebbero elementi tali da comportare, ex articolo 129 c.p.p., comma 2, il proscioglimento nel merito dell’imputato. Invero, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Nella specie, la sussistenza di tali elementi neppure viene dedotta dal ricorrente, le cui censure si appuntano sul tema della valutazione della prova.
5.2. Circa il reato di sequestro di persona, e’ sufficiente osservare che le dichiarazioni della persona offesa, adeguatamente valutate, sono state poste in correlazione con la situazione accertata da funzionari dello Stato; costoro, intervenuti sul posto, hanno constatato personalmente la segregazione in casa della donna e della bambina.
Il quadro probatorio non e’ scalfito dalle doglianze del ricorrente, che mirano a coinvolgere il collegio in una verifica di merito sui risultati istruttori non consentita in sede di legittimita’.
Sotto il profilo giuridico, la questione posta dal ricorrente e’ manifestamente infondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l’assoluta costrizione della liberta’ di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell’imputato, diretta ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, lasci residuare una possibilita’ di fuga, attuabile pero’ soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278; Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058).
E’ sufficiente l’impossibilita’ della vittima di recuperare la propria liberta’ di movimento anche relativa sotto il profilo spaziale o temporale, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, D.S., Rv. 247884).
Il reato, quindi, e’ certamente integrato dalla condotta di chi, come nella specie, chiuda a chiave i propri familiari all’interno dell’abitazione, segregandoli, per ore, fino al suo ritorno a casa.
Non puo’ revocarsi in dubbio che in tale situazione venga lesa la liberta’ di movimento del soggetto passivo (cfr. Sez. 5, n. 34469 del 30/05/2018, Jiang, Rv. 273632 che si e’ pronunciata sul caso, similare, del datore di lavoro che chiude a chiave i propri dipendenti all’interno del locale aziendale).
6. Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili e alle spese di giudizio in favore della parte civile che devono essere eliminate; il ricorso va dichiarato inammissibile agli effetti penali.
L’inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili e alle spese di giudizio in favore della parte civile che elimina; dichiara inammissibile il ricorso agli effetti penali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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