In tema di impugnazioni nel caso in cui il giudice abbia ordinato la discussione orale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8222.

In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c., la discussione orale della causa ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex articolo 327 cod. proc. civ., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’articolo 133 cod. proc. civ., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex articolo 176 cod. proc. civ.; la citata norma è poi chiara nel ricondurre l’effetto della pubblicazione della sentenza a due soli adempimenti: a) la lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione; b) la sottoscrizione da parte del giudice del verbale. Al contrario, tale effetto non è invece subordinato alla presenza delle parti in udienza, al momento della lettura, essendo illogico prevedere tanto ove si consideri che: non è previsto né sarebbe concepibile un obbligo per le parti di essere presenti in udienza né, ove presenti, di rimanervi in attesa della lettura della sentenza; per converso, contrasterebbe con lo scopo e la ratio dell’istituto subordinarne il pieno funzionamento a tale circostanza fattuale non governabile dal giudice.

Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8222

Data udienza 18 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza – Discussione orale della causa – Ex articolo 281-sexies c.p.c. – Lettura del dispositivo in udienza – Termine “lungo” per proporre l’impugnazione – Ex articolo 327 c.p.c. – Decorrenza dalla data della pronuncia – Esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex articolo 176 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15761/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Soc. Coop., rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 537/2019, depositata il 7 marzo 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Prato (che ne aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso su ricorso della (OMISSIS) Soc. Coop.), per tardiva notifica telematica dell’atto di impugnazione in quanto l’accettazione della posta elettronica certificata era avvenuta oltre le ore 21 dell’ultimo giorno utile per proporre l’impugnazione di merito, e precisamente alle 23.00 del (OMISSIS) (essendo stata la pronuncia di primo grado notificata, ai fini del decorso del termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., in data (OMISSIS) e ricadendo di domenica il 300 giorno successivo).
2. Avverso tale decisione (OMISSIS) ricorre per cassazione, con unico mezzo, lamentando, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 147 c.p.c., e del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012.
Vi resiste la (OMISSIS) Soc. Coop. a r.l. depositando controricorso.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata la tardivita’ della memoria del ricorrente, la quale dunque non puo’ essere presa in esame, in quanto pervenuta in cancelleria in data 15 febbraio 2021, al di la’ del termine di cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
2. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilita’ del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione, in violazione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
2.1. Che la sentenza sia stata notificata (in data 8/3/2019) lo afferma non solo il controricorrente ma lo stesso ricorrente, nell’incipit del ricorso, a pagina 1.
L’assunto secondo cui si sarebbe trattato in realta’ di notifica invalida e inidonea a far decorrere il termine breve (perche’ effettuata presso il domicilio digitale del difensore della parte in grado di appello anziche’ in cancelleria, ove – si dice – era stato eletto il domicilio per le comunicazioni e le notificazioni) non puo’ essere preso in considerazione per almeno due assorbenti ragioni:
– anzitutto perche’ svolto per la prima volta nella menzionata memoria che, pero’, come s’e’ detto, non puo’ essere presa in considerazione essendo stata tardivamente depositata al di la’ del termine di cinque giorni prima dell’adunanza fissata dall’articolo 380-bis c.p.c., comma 2: nel ricorso (giova ulteriormente rimarcare) di tale vizio della notifica della sentenza non si fa alcuna menzione ma anzi la notifica stessa viene data per eseguita;
– in secondo luogo perche’, ad impedire la verifica circa la fondatezza di quanto dedotto, e’ proprio il mancato deposito, unitamente alla copia autentica sentenza, nel termine previsto, della relata di notifica.
E’ appena il caso di soggiungere che la tesi e’ comunque infondata, dovendosi ritenere che, a seguito dell’introduzione del c.d. domicilio digitale (corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014), questo sia divenuto il luogo (virtuale) prevalente, rispetto ad ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, ove indirizzare la notifica degli atti al difensore (fermo il caso in cui la notifica presso il domicilio digitale non sia stata in concreto possibile a causa dell’inaccessibilita’ dell’indirizzo di posta elettronica per causa imputabile al destinatario), a meno che l’interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltreche’ presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite, nel quale caso (esaminato dal precedente di Cass. n. 1982 del 29/01/2020), la notificazione eseguita in tal modo puo’ solo affiancarsi, quale valida alternativa, alla notifica presso il domicilio digitale, ma non certo ad esso sostituirsi al punto da renderla inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
2.2. Questo Collegio ha proceduto alla verifica degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio e in quelli sia del ricorrente che del controricorrente e vi ha rinvenuto solo, per l’appunto, la copia della sentenza impugnata estratta dal fascicolo informatico con attestazione di conformita’ al corrispondente documento informatico apposta in calce dall’avvocato, ma non anche alcuna relata della notifica.
2.3. Ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso e’ stata effettuata in data (OMISSIS), oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (7 marzo 2019).
3. In tale contesto va dichiarata l’improcedibilita’ del ricorso per le ragioni qui di seguito esposte.
3.1. Secondo il tradizionale e consolidato orientamento di questa Corte, “la previsione – di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui alla stessa norma, comma 1, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’articolo 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione” (Cass. Sez. U. n. 9005 del 16/04/2009; conff., ex multis, Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015).
3.2. Con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: “deve escludersi la possibilita’ di applicazione della sanzione della improcedibilita’, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilita’ del giudice perche’ prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass. Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017).
3.3. E’ stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l’acquisizione, deve comunque dichiararsi l’improcedibilita’, posto che l’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, prevede tale sanzione per l’omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non e’ previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attivita’ che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751; Cass. 15/09/2017, n. 21386).
3.4. Alla luce di tali interventi l’orientamento in questione puo’ cosi’ essere riassunto:
a) l’articolo 369 c.p.c., non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilita’ del ricorso;
b) l’improcedibilita’ puo’ essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purche’ entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione;
c) l’improcedibilita’ non puo’ invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’articolo 372 c.p.c., vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale;
d) la sanzione della improcedibilita’ non e’ applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilita’ del giudice perche’ prodotto dalla controparte o perche’ presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte (senza che, pero’, ove tale fascicolo manchi, ancorche’ richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione);
e) l’improcedibilita’ non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perche’ in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013).
3.5. Tale indirizzo non e’ messo in discussione, anzi e’ confermato, da due successive pronunce delle Sezioni Unite, l’una in materia di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018) e l’altra in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformita’ all’originale (Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019).
Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validita’ del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigorosita’ dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c..
In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente: a) e’ il destinatario della notificazione dell’unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicche’ e’ perfettamente in grado di verificare la conformita’ del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) e’ il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicche’ e’ perfettamente in grado di verificare l’effettivita’ della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica.
3.6. In entrambi i casi, cio’ che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente e’ la mancata attestazione di conformita’ del ricorso o della sentenza impugnata depositati dal ricorrente; e cio’ rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell’attestazione di conformita’, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata).
3.7. L’orientamento tradizionale mantiene, invece, la propria validita’ con riferimento alle forme di notifica non telematiche.
4. Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, la Corte andava posta nelle condizioni di determinare ex actis – e, dunque, attraverso il deposito di copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione – la data di effettiva notifica della menzionata sentenza, onde autonomamente verificare la tempestivita’ dell’impugnazione.
5. Dall’esame del fascicolo di causa, come detto (v. supra § 3.2), si evince che il ricorrente non ha depositato, nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 1), e, peraltro, nemmeno dopo, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica.
Inoltre, il ricorso e’ stato consegnato all’agente postale per la notifica a mezzo posta solo in data 7 maggio 2019, sicche’ a quella data era gia’ decorso il termine breve di impugnazione: sessanta giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 7 marzo 2019.
5.1. A tale ultimo riguardo varra’ rilevare che non puo’ assumere rilievo la circostanza che in detta data la sentenza sia stata decisa e letta in udienza, ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c., “in assenza delle parti” (come attestato a verbale).
Secondo pacifico indirizzo, invero, in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c., la discussione orale della causa ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex articolo 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’articolo 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex articolo 176 c.p.c. (v. ex multis Cass. n. 11176 del 29/05/2015; Cass. n. 17311 del 31/08/2015; Cass. n. 22519 del 24/09/2018).
Non contrasta con tale indirizzo il precedente di Cass. n. 1415 del 22/01/2021 (ne’ quelli da questo richiamati) il quale ha affermato, in motivazione, che “requisito essenziale della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c., e’ che sia data lettura alla presenza delle parti (Cassazione civile sez. III, 23/03/2016, n. 5689); qualora cio’ non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n. 2736; Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008 n. 17028)”.
Da quel precedente, invero, e tanto meno da quelli ivi richiamati, non si ricava affatto un principio che individui la “presenza” delle parti alla lettura della sentenza come requisito indispensabile perche’ la lettura stessa possa segnare il momento della pubblicazione (e dunque il dies a quo per il decorso del termine lungo per impugnare), l’accento essendo posto piuttosto sulla necessita’ che della sentenza sia data lettura in udienza (in quel caso era infatti avvenuto che il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, aveva emesso provvedimento del quale non aveva dato lettura in udienza, provvedendo piuttosto, e soltanto, al suo deposito in cancelleria con mandato di darne comunicazione alle parti).
In ogni caso la norma e’ chiara nel ricondurre l’effetto della pubblicazione della sentenza a due soli adempimenti: a) la lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione; b) la sottoscrizione da parte del giudice del verbale; adempimenti entrambi, nella specie, attestati dal verbale in atti.
L’effetto non e’ invece subordinato alla presenza delle parti in udienza, al momento della lettura, e del resto sarebbe illogico tanto prevedere ove si consideri che: a) non e’ previsto ne’ sarebbe concepibile un obbligo per le parti di essere presenti in udienza ne’, ove presenti, di rimanervi in attesa della lettura della sentenza; b) per converso contrasterebbe con lo scopo e la ratio dell’istituto subordinarne il pieno funzionamento a tale circostanza fattuale non governabile dal giudice.
6. In conclusione deve essere dunque dichiarata l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione, non dovendo, pertanto, darsi seguito all’esame del motivo proposto.
7. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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