Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 21 novembre 2019, n. 47223.
Massima estrapolata:
La perizia costituisce un mezzo di prova per sua natura neutro, ovvero non classificabile né “a carico” né “a discarico” dell’imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice. Dato il carattere neutro dell’accertamento peritale, rientra pertanto nella categoria della “prova decisiva”. Ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto insindacabile in cassazione.
Sentenza 21 novembre 2019, n. 47223
Data udienza 10 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbar – rel. Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 2/02/2018 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Mignolo O., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di (OMISSIS) e l’annullamento con rinvio in relazione a (OMISSIS);
udito il difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS) che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore (OMISSIS), per (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha riformato la pronuncia del Tribunale in sede, del 3 novembre 2015, con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati condannati in concorso tra loro, per il reato di furto aggravato, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 800 di multa ciascuno, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile.
1.1. La Corte di appello, su impugnazione anche della parte pubblica, ha rideterminato la pena irrogata agli imputati, in quella di anni tre di reclusione ed Euro 800 di multa ciascuno, confermando nel resto le statuizioni adottate in primo grado, con condanna alle spese processuali ed a quelle sostenute nel grado dalla parte civile.
2. Avverso il descritto provvedimento hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con i motivi riassunti, i vizi di seguito illustrati.
2.1. (OMISSIS) denuncia tre vizi.
2.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 125 c.p.p. e articolo 129 c.p.p., comma 1.
Si contesta la certezza del riconoscimento, operato dalla parte lesa e dal maresciallo (OMISSIS) (deceduto), attraverso l’estrapolazione di immagini dalle riprese video registrate, presso l’abitazione della persona offesa, anche a seguito di indagini tecniche svolte tramite consulenze di parte. Si evidenzia che la relazione del Ris (risultanze degli accertamenti video – fotografici eseguiti dalla sezione grafica e fonica dei Ris, diversamente dal consulente tecnico della parte civile) mette in luce la qualita’ scadente delle immagini e, in ogni caso, non consente di concludere nel senso della certezza del riconoscimento operato attraverso le immagini cosi estrapolate.
Invece la sentenza impugnata assume che le immagini in questione, anche visionate dalla Corte in camera di consiglio, presentano un grado di nitidezza e qualita’ di rappresentazione sufficiente, tanto da poter affermare, recuperati un numero sufficiente di caratteri somatici, che la persona effigiata fosse proprio il (OMISSIS), giungendo ad un giudizio di compatibilita’ delle immagini con il viso dell’imputato. Cio’ senza dare conto, nella motivazione, del percorso attraverso il quale, tramite la visione, si era ritenuto che le immagini fossero nitide.
Si contesta, inoltre, che con i motivi di appello, si erano rilevate le incongruenze temporali tra l’avvistamento di (OMISSIS) e (OMISSIS) presso l’abitazione oggetto del furto, da parte dell’appuntato dei carabinieri (OMISSIS) alle 20.20 ed il furto perpetrato prima (l’antifurto aveva dato allarme alle 19.39, la parte lesa era giunta a casa alle ore 20, contattando i militari alle successive ore 20,10 e questi ultimi erano giunti sul posto alle ore 20.20).
La distanza temporale dell’avvistamento (avvenuto oltre 30 minuti dopo il furto) e’ elemento favorevole, segnalato con i motivi di appello, cui la corte territoriale risponde, secondo il ricorrente, con motivazione non aderente al dato istruttorio (potevano essere andati in altra casa di campagna e usciti subito dopo aver incrociato i militari sopraggiunti). Inoltre la motivazione non si confronta con l’esito negativo delle perquisizioni, svolte ai danni degli imputati, presso le di loro abitazioni, ove non era stata reperita la refurtiva.
2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 496 e ss. c.p.p. e articolo 111 Cost..
L’elaborato prodotto dalla parte civile, quale consulenza tecnica, e’ stato realizzato da un ausiliare, soggetto diverso dal consulente incaricato, firmatario della relazione, del quale si e’ chiesto l’esame dibattimentale.
2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 603 c.p.p. per mancato accoglimento della richiesta, gia’ formulata ai sensi del’articolo 507 c.p.p., di svolgere perizia, onde sanare il contrasto tra gli accertamenti tecnici svolti (risultando la consulenza tecnica della parte civile giunta a risultati con margine di certezza); all’uopo si sottolinea che quello svolto dalla parte civile, e’ accertamento elaborato a distanza di tre anni da quello del Ris, utilizzando un software scaricato gratuitamente dal web, non affidabile. Si tratta di motivo, per il ricorrente, privo di qualsiasi motivazione in sentenza.
2.2. (OMISSIS) denuncia otto vizi.
2.2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli articoli 191 e 526 c.p.p., articolo 195 c.p.p., commi 1 e 3.
La sentenza richiama la comunicazione di notizia di reato, a firma dello (OMISSIS), acquisita ai sensi dell’articolo 512 c.p.p., per decesso del sottoscrittore, in violazione degli articoli citati, posto che viene utilizzata la citata comunicazione anche nella parte in cui si da atto di accertamenti svolti da altri operanti, diversi dal maresciallo deceduto, suscettibili di essere sottoposti ad esame dibattimentale.
2.2.2. Con il secondo motivo si contesta travisamento della prova, con riferimento all’avvistamento di (OMISSIS) e (OMISSIS) a bordo di un ciclomotore Piaggio Vespa 50, visti da altri operanti, senza casco protettivo. Si denuncia la discordanza tra il contenuto della comunicazione di notizia di reato ed il verbale di sopralluogo, a firma dei due operanti che avevano visto i due imputati transitare (con aggiunta della frase “in tutta fretta” nella comunicazione, sul punto non utilizzabile). Si tratta di atto decisivo, su cui fonda la sentenza di secondo grado, diversamente dagli altri elementi a favore dell’imputato trascurati (deposizione della parte lesa, perquisizione negativa, esiti della consulenza tecnica di parte).
2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 526 c.p.p., comma 1 e articolo 192 c.p.p., comma 2.
Il contenuto della comunicazione di notizia di reato acquisita riprodurrebbe meri indizi che, dunque, andavano valutati unitamente ad altri elementi ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 2; invece l’appello utilizza soltanto la citata comunicazione.
2.2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione per contrasto con atti del procedimento (denuncia e testimonianza parte lesa, documentazione fotografica, deposizione e relazione del consulente tecnico della parte civile).
La parte lesa, diversamente da quanto genericamente indicato nella motivazione, avrebbe escluso di aver riconosciuto l’imputato e di averlo indicato allo (OMISSIS) come esecutore del furto al momento delle indagini, tanto che la parte lesa non si e’ costituita parte civile nei confronti di (OMISSIS). Inoltre nelle foto estrapolate non viene ripreso lo (OMISSIS) ma soltanto il (OMISSIS).
2.2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione per omessa valutazione della prova rappresentata dai verbali di perquisizione e tabulati telefonici.
Sono trascurate, nella motivazione della Corte di appello, le risultanze del verbale negativo di perquisizione ai danni del ricorrente e l’assenza di contatti telefonici con (OMISSIS), risultata dai tabulati telefonici acquisiti. Inoltre la ricostruzione della Corte territoriale, nella parte in cui scredita il dato valorizzato con l’appello, della distanza temporale dal rilevato furto e l’avvistamento dei due a bordo del ciclomotore Vespa di circa 40 minuti, e’ fantasiosa e non ancorata ad alcun dato istruttorio. Si tratterebbe di ricostruzione illogica, che non tiene conto che l’imputato transitava, a bordo del ciclomotore, a volto scoperto in un piccolo borgo ove abita e poteva, quindi, essere facilmente riconosciuto.
2.2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell’articolo 110 cod. pen. e vizio di motivazione.
Mancherebbe del tutto la motivazione sull’elemento soggettivo del concorso mentre la sentenza di condanna fonda, apoditticamente, sulla presenza del ricorrente assieme al (OMISSIS), quest’ultimo riconosciuto dalla vittima come l’esecutore materiale del furto.
Le immagini avrebbero documentato la presenza di un solo soggetto, notato dai militari dopo 40 minuti circa dall’allarme dato dal sistema installato presso l’abitazione della parte lesa. Ne’ e’ contestato il concorso morale.
2.2.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione degli articoli 76 e 541 cod. proc. gen., nullita’ della sentenza relativa alla condanna risarcitoria emessa nei confronti del ricorrente al pagamento delle spese.
Non vi e’, nei confronti di (OMISSIS), costituzione di parte civile. E’, dunque, nulla la condanna alle spese perche’ nei suoi confronti non e’ stata esercitata l’azione risarcitoria.
2.2.8. Con l’ottavo motivo si denuncia vizio di motivazione, omessa valutazione di prova (indagine tecnica dei Ris) nonche’ motivazione apparente. L’indagine tecnica del Ris ha escluso, per la scarsa qualita’ delle immagini, di poter rilevare caratteristiche antropo – somatiche del soggetto ripreso. Per contro l’accertamento tecnico svolto dal consulente di parte civile ha usato, per lo svolgimento dell’accertamento, un software per la manipolazione di immagini, liberamente scaricabile da internet, di scarsa affidabilita’.
Si deduce, poi, che le immagini visionate dalla Corte territoriale non sono quelle originali ma quelle ricavate dall’intervento tecnico del consulente della parte civile. Per il ricorrente la corte di appello ha erroneamente ritenuto che l’accertamento del Ris si era limitato a rilevare i dati antropometrici, senza la preventiva visione delle immagini. Invece risulta dalla relazione che anche i Ris hanno operato estrapolando le immagini, concludendo per il carattere scadente di queste.
3. Risulta depositata memoria difensiva della parte civile del 23 maggio 2019 con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) o, in subordine, il rigetto.
La parte offesa ed il maresciallo dei carabinieri (OMISSIS) riconoscono il (OMISSIS) senza alcun dubbio, perche’ da loro gia’ conosciuto. A cio’ si aggiungono gli esiti della consulenza di parte e della successiva integrazione su cui ha deposto il tecnico incaricato dalla parte civile. La visione delle immagini da parte della Corte di appello in camera di consiglio, e’ corroborata dal raffronto della foto estrapolata dalle riprese con quella segnaletica del (OMISSIS). Inoltre la parte civile sottolinea il dato che (OMISSIS), prima della registrazione del furto, era stato presente presso il cancello dell’abitazione della vittima ed aveva parlato con lei.
Si sottolinea, quanto alla dedotta inutilizzabilita’ della comunicazione di notizia di reato, che le parti hanno concordato all’acquisizione della stessa.
Quanto alla richiesta di revoca della condanna alle spese processuali nei confronti di (OMISSIS) si deduce che la condanna risarcitoria e’ solidale e che entrambi gli imputati sono tenuti, in solido, alle spese e alla pretesa risarcitoria. Peraltro si sottolinea che, in primo grado, vi era stata analoga condanna non impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere rigettato in quanto infondato.
1.2. Il primo motivo e’ inammissibile in quanto in parte generico ed, in parte, manifestamente infondato.
Si rileva che il ricorrente non si confronta con la complessiva motivazione della Corte territoriale che, rispondendo ad analoga doglianza devoluta con il gravame, ha fondato l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) sul riconoscimento, in termini di certezza, del predetto ad opera della parte lesa e del teste di polizia giudiziaria, i quali avevano gia’ visto il (OMISSIS) e, comunque, lo conoscevano. Elemento di fatto con il quale il ricorso non si confronta risultando, in tale parte, aspecifico (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584).
Circa il punto con il quale si contesta la qualita’ delle immagini visionate si osserva che il ricorso e’ manifestamente infondato. La Corte territoriale, con un ragionamento non manifestamente illogico, coerente e completo, dunque non censurabile in sede di legittimita’, rende conto delle ragioni per le quali, a seguito della visione delle immagini registrate presso l’abitazione della parte lesa, era stato possibile concludere per la compatibilita’ delle immagini estrapolate, con il viso dell’imputato. Detta visione, secondo la motivazione della Corte di appello, e’ confortata dal raffronto della fotografia estrapolata tramite la registrazione delle riprese, con quella segnaletica del (OMISSIS), indicando anche gli elementi di identita’ tra le due immagini oggetto di esame diretto dei giudici del gravame.
Da ultimo anche la contestazione delle incongruenze temporali tra l’avvistamento di (OMISSIS) e (OMISSIS), presso l’abitazione oggetto del furto, da parte dell’appuntato dei carabinieri (OMISSIS) e l’orario in cui era avvenuto il furto, alla stregua della complessiva motivazione della corte territoriale appare non decisivo, tenuto conto, peraltro, del dato riferito dai giudici di merito. Le sentenze affermano che la parte lesa, poco prima del furto, aveva visto ed aveva parlato proprio con il (OMISSIS), elemento significativo, indicato quale formidabile conferma del complessivo quadro indiziario, concordante e preciso descritto dalla Corte di appello.
1.2. Il secondo motivo e’ infondato.
La deduzione secondo la quale l’elaborato prodotto dalla parte civile non sarebbe stato realizzato dal soggetto che ha firmato la relazione, poi escusso in dibattimento, non risulta fondata.
E’ stato ritenuto in giurisprudenza (Sez. 5, n. 26817 del 04/03/2016, Iodice, Rv. 267890, in tema di perizia trascrittiva) che la carenza di autorizzazione a servirsi di un ausiliario, per lo svolgimento di attivita’ materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, non determina alcuna nullita’, in ragione del principio di tassativita’ di cui all’articolo 177 c.p.p.. Del resto l’esame dibattimentale e’ stato condotto nei confronti di colui che ha sottoscritto la relazione, quale tecnico incaricato dalla parte civile e, dunque, quale soggetto che, attraverso la sottoscrizione, ha fatto proprie le risultanze dell’accertamento espletato e sul quale ha, correttamente, deposto. Rispetto al contenuto dell’attivita’ svolta, peraltro, si esprime la Corte territoriale escludendo che sia stata delegata all’ausiliare del consulente tecnico attivita’ valutativa, circa la rilevata somiglianza, rimessa esclusivamente al tecnico officiato, avendo il predetto ausiliare fornito mero supporto per analisi e miglioramento dei fotogrammi, motivazione con la quale il ricorso non si confronta specificamente.
1.3.Il terzo motivo e’ inammissibile.
E’ noto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, anche nella sua piu’ autorevole composizione (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707) reputa che la perizia non rientra nella categoria della “prova decisiva”, dato il carattere neutro dell’accertamento peritale. Sicche’ il relativo provvedimento di diniego non e’ sanzionabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto insindacabile in cassazione.
2. Deriva da quanto sin qui esposto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quelle di costituzione della parte civile, nel presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
3. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ fondato, contenendo il quarto e il quinto motivo censure condivisibili.
3.1.Il primo motivo ed il terzo motivo sono inammissibili.
Il primo giudice ha utilizzato integralmente la comunicazione di notizia di reato, a firma dello (OMISSIS), acquisita ai sensi dell’articolo 512 c.p.p., a fronte del decesso del sottoscrittore, senza distinguere tra le attivita’ materiali a quest’ultimo riferibili e quelle svolte da altri militari nei confronti dei quali non si erano verificate circostanze tali da rendere irripetibile la testimonianza. Ne’ risulta che l’atto di indagine sia stato acquisito su accordo delle parti, ma ai sensi dell’articolo 512 c.p.p..
Detta censura, tuttavia, non e’ stata devoluta alla Corte territoriale con i motivi di appello e, dunque, conformemente all’indirizzo di questa giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, (OMISSIS), Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940) non puo’ essere dedotta in sede di legittimita’. Invero non possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perche’ non devolute alla sua cognizione.
In ogni caso il primo motivo e’ generico, posto che non indica, specificamente, le attivita’ di indagine materialmente svolte da militari, diversi dal sottoscrittore della comunicazione di notizia di reato, utilizzate dalla corte territoriale per la decisione.
Il terzo motivo e’ del tutto privo di fondamento, tenuto conto che la conferma del provvedimento di primo grado non fonda soltanto sulla comunicazione di notizia di reato descritta, ma su una serie di risultanze istruttorie, elencate nella motivazione, diverse dall’atto di cui si contesta l’utilizzabilita’, tra le quali anche l’esito di accertamenti tecnici e la deposizione della parte lesa, prova autosufficiente, sebbene con il noto rigore valutativo quanto alla attendibilita’ e credibilita’ del dichiarante.
3.2. Il quarto e il quinto sono fondati, risultando assorbito in tale conclusione l’esame degli altri motivi di ricorso (sesto, settimo e ottavo).
La sentenza di appello motiva la conferma del provvedimento di primo grado anche nei confronti di (OMISSIS), rilevando che questi e’ stato visto dai carabinieri, subito dopo il furto, percorrere con il (OMISSIS) la strada che conduce all’abitazione della parte lesa, presso la quale era stato commesso il furto. Si attribuisce al ricorrente il ruolo di colui che avrebbe accompagnato con il ciclomotore di sua proprieta’, il materiale esecutore della condotta, consistita nell’introdursi nell’abitazione e nella sottrazione della refurtiva.
La motivazione, tuttavia, non si confronta, puntualmente, con l’esito dell’accertamento svolto, attraverso le foto estrapolate dal servizio di video sorveglianza, nonche’ con il contenuto della testimonianza resa dalla parte lesa. Quest’ultima, anche secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non ha riconosciuto lo (OMISSIS) come uno degli autori del furto ai suoi danni, mentre quanto alle foto visionate, emerge dalle sentenze che queste hanno ritratto soltanto il (OMISSIS), peraltro riconosciuto anche dal maresciallo (OMISSIS), in quanto soggetto gia’ noto.
Del tutto trascurato nella motivazione della Corte di appello, e’ l’esame delle risultanze del verbale negativo di perquisizione ai danni del ricorrente e l’assenza di contatti telefonici con (OMISSIS), emersa attraverso l’esame dei tabulati telefonici. Inoltre la ricostruzione della Corte territoriale, nella parte in cui scredita il dato, valorizzato con l’atto di appello, della distanza temporale dal rilevato furto e l’avvistamento dei due a bordo del ciclomotore (di circa 40 minuti), e’ manifestamente illogica. La pronuncia, invero, non tiene conto delle censure sollevate con l’atto di appello, secondo le quali l’imputato transitando a bordo del ciclomotore di sua proprieta’, a volto scoperto, nella zona dove abita, sarebbe stato facilmente riconoscibile.
Ne’ il dato della possibile deviazione dal percorso di destinazione, valorizzato dalla corte territoriale per giustificare il descritto iato temporale e’ assistito da logicita’, tenuto conto dell’apodittica conclusione cui giungono i giudici di merito, circa la disponibilita’ di altra casa di campagna, nei pressi di quella oggetto di sottrazione, presso la quale si sarebbero potuti trattenere, medio tempore, gli imputati, prima di essere avvistati dai carabinieri sopraggiunti sul posto.
4. Da quanto si qui esposto deriva l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame, limitato ai punti di cui alla parte motiva, onde colmare i rilevati vizi di motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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