La violenza grave e reiterata fa scattare il reato di tortura

Corte di Cassazione, sezione quinta penale,
Sentenza 20 novembre 2019, n. 47079.

Massima estrapolata:

La violenza grave e reiterata fa scattare il reato di tortura. Inoltre, l’applicazione del crimine a chiunque e non solo al pubblico ufficiale è in linea con il diritto internazionale.

Sentenza 20 novembre 2019, n. 47079

Data udienza 8 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrin – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/05/2019 del TRIB. LIBERTA’ MINORI di TARANTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
le e/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
udito il difensore:
L’AVV.TO (OMISSIS) SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO;
L’AVV.TO (OMISSIS) SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO;
L’AVV.TO (OMISSIS) SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del GIP presso il Tribunale per i minorenni di Taranto del 2 maggio 2019, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) erano sottoposti a custodia cautelare presso l’I.P.M. di (OMISSIS), perche’ gravemente indiziati, in concorso tra loro e con altri soggetti, sia maggiorenni che minori di eta’, del reato di tortura (articolo 613 bis c.p., commi 1 e 4), di plurimi danneggiamenti (articoli 110 – 81 e 635 c.p., articolo 61 c.p., n. 2), di ripetute violazioni di domicilio (articolo 110 c.p., articolo 614 c.p., commi 1 e 4, articolo 61 c.p., n. 2), di sequestro di persona (articoli 81, 110 c.p., articolo 112 c.p., comma 1, n. 1, articolo 61 c.p., n. 2), tutti commessi ai danni di (OMISSIS), nel periodo dal 14 marzo al 6 aprile 2019.
2. I fatti: La sera del 14 marzo scorso, un vicino di casa della vittima aveva sollecitato l’intervento della polizia, allarmato dai rumori che si avvertivano dalla strada e dalle urla di aiuto provenienti dalla abitazione dello (OMISSIS); il personale intervenuto apprendeva che l’uomo era da tempo bersaglio di spedizioni aggressive da parte di giovani ignoti che, soprattutto nel corso della notte, prendevano a calci la porta di ingresso della abitazione, per poi allontanarsi. Il successivo 5 aprile, un esposto denuncia, a firma congiunta di diversi residenti nella zona, segnalava che, da alcune settimane, durante le ore serali e le prime del mattino, si erano verificati continui e reiterati danneggiamenti ai danni della abitazione dello (OMISSIS), con lancio di pietre e di altri oggetti, calci e colpi alla porta della abitazione e agli infissi della stessa. (OMISSIS), una dei firmatari dell’esposto, nelle spontanee dichiarazioni di quello stesso giorno, riferiva che le molestie erano iniziate da molti anni, forse una decina; che, tuttavia, ultimamente, a partire dal (OMISSIS), alle molestie dei ragazzini minorenni si erano aggiunte altre vessazioni e, per quanto riferito dallo stesso (OMISSIS), anche violenze fisiche da parte di adulti portatisi dinanzi alla abitazione con due autovetture. Per quanto riferito ai vicini dallo stesso (OMISSIS), questi era stato aggredito e picchiato da persone mascherate; un’altra volta, pochi giorni dopo, una banda di individui sempre mascherati, aveva lanciato bidoni dell’immondizia contro la porta di casa; e, comunque, tutte le sere seguenti si erano verificate condotte gravemente moleste contro lo (OMISSIS) nelle ore notturne. L’uomo era descritto come schivo e privo di contatti con l’esterno; spesso si chiudeva in casa e non parlava con nessuno. Anche i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) riferivano di vessazioni subite dal loro vicino di casa il quale, raggiunto presso la sua abitazione dal personale della Polizia di Stato quello stesso 5 aprile, si decideva a sporgere denuncia. (OMISSIS) – deceduto il 23 aprile, dopo il ricovero che segui’ l’intervento delle forze dell’ordine – riferiva di essere schernito e aggredito da tempo da parte di ignoti che, in piu’ occasioni, erano anche penetrati in casa sua, recentemente anche percuotendolo con mazze sulle mani, sui fianchi, sul ventre e sulle ginocchia; avevano distrutto suppellettili di casa e rubato trecento Euro prima di fuggire; riferiva di non avere sporto in precedenza denuncia perche’ provato fisicamente e per paura di ritorsioni. D’altro canto, la polizia ha dato atto di averlo rinvenuto in casa in preda alla paura, in stato confusionale e in degradanti condizioni di trascuratezza igienica e di salute, avendo egli dichiarato di non mangiare da una settimana, neppure essendo uscito di casa per la spesa, per timore di imbattersi nei suoi aggressori; venivano, altresi’, riscontrati i danni al portone di casa, alle finestre, alle serrande. L’uomo veniva ricoverato d’urgenza per grave insufficienza renale, e sottoposto a intervento chirurgico per accertata perforazione viscerale; presentava anche evidenti tracce di sangue coagulato alle labbra, alle gengive e tra i denti, compatibili con traumi pregressi, nonche’ ecchimosi estese a entrambi gli arti inferiori, riconducibili a percosse o cadute. Sulla base delle indicazioni fornite dai vicini di casa, veniva individuata l’autovettura vista giungere nell’area antistante l’abitazione dello (OMISSIS), con a bordo i giovani, nelle occasioni descritte, e si risaliva cosi’ a (OMISSIS), le cui dichiarazioni consentivano di giungere alla identificazione dei correi, da lui indicati, tra gli altri, negli odierni ricorrenti. In occasione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il giovane – maggiorenne – consegnava anche due video estratti dal suo telefono cellulare, ritraenti due “spedizioni” in occasione delle quali insieme agli altri ragazzi – accomunati in una chat telefonica denominata “comitiva degli orfanelli” si erano recati presso l’abitazione dello (OMISSIS), da loro considerato un insano di mente, per farne bersaglio e fonte di divertimento. Si aggiungevano anche le s.i.t. di (OMISSIS), fidanzata di uno degli altri giovani, anche lui maggiorenne, coinvolti nella vicenda, la quale consegnava due video ricevuti sul suo cellulare, nonche’ altre fonti dichiarative.
3. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale per i minorenni di Taranto confermava il provvedimento del G.I.P. ravvisando a carico dei ricorrenti, oltre ai gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, anche le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 274 c.p.p..
4. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati con il ministero dei rispettivi difensori.
5. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assistiti dal medesimo difensore, denunciano violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all’articolo 273 c.p.p., lamentando l’erronea valutazione degli indizi, la inattendibilita’ delle fonti di prova dichiarativa, non raffrontate con i contrastanti elementi provenienti dai video specificamente enumerati, e correlato vizio della motivazione. In particolare, essi si dolgono che il Tribunale abbia fondato il quadro indiziario, innanzitutto, sulle dichiarazioni del (OMISSIS), il quale ha ricostruito i fatti e narrato i singoli episodi di aggressione a carico dello (OMISSIS), fornendo una versione dei fatti sostanzialmente smentita dai video, acquisiti e analizzati dagli investigatori e dai consulenti tecnici, poiche’ essi rimandano una piena partecipazione del (OMISSIS) laddove, questi, aveva, invece, tentato di accreditarsi come mero spettatore delle spedizioni che aveva raccontato. La doglianza si incentra sull’omessa adeguata valutazione, da parte del Tribunale, a cui pure era stato esplicitamente dedotto il motivo, della attendibilita’ del (OMISSIS), i cui limiti emergono dai video acquisiti. In realta’, con riferimento all’episodio descritto sub a) del capo 1, essi smentiscono l’uso di violenza da parte dei ragazzi, poiche’ invece il fatto si svolge all’esterno della casa, in strada, e non si registrano aggressioni allo (OMISSIS); in ordine al fatto sub b) del capo 1, le accuse a carico del (OMISSIS) da parte del (OMISSIS) – che riferisce di pugni e schiaffi che avrebbe inferto allo (OMISSIS) – sono smentite dai video che escludono la presenza del (OMISSIS), mentre si vede lo stesso (OMISSIS) accedere nella casa dello (OMISSIS) e partecipare, divertito, al fatto. D’altro canto, la presenza del (OMISSIS) a tale episodio, verificatosi il 14 marzo, e’ esclusa dalle concordi dichiarazioni degli altri indagati. Il fatto sub c) del medesimo capo 1) non trova alcun riscontro nei video, e’ smentito da tutti gli indagati che nei rispettivi interrogatori lo hanno escluso, e la difesa ritiene che, esso, in realta’, sia corrispondente al fatto sub a).
5.1. Quanto, specificamente, alla posizione del (OMISSIS) – che e’ coinvolto nei fatti per avere partecipato esclusivamente all’episodio rubricato sub b) del capo 1, – in quanto, peraltro, non facente parte della “comitiva degli orfanelli”, egli non ha compiuto alcun atto di violenza, come si rileva dai video.
5.2. In sostanza, le singole, isolate condotte oggettivamente attribuibili a ciascun ricorrente, non sono idonee a integrare ne’ l’abitualita’ richiesta dalla fattispecie – poiche’ ognuno ha preso parte a singoli fatti, neppure connotati da violenza – ne’ il trattamento disumano e degradante per la dignita’ umana. Insussistente, altresi’, il reato di sequestro di persona, non essendosi registrata la effettiva privazione della liberta’ di movimento per un periodo di tempo apprezzabile.
5.3. Sotto il profilo cautelare il difensore si duole della scelta della misura di massimo rigore, per avere il Tribunale erroneamente formulato un giudizio negativo sul contesto familiare di riferimento di ciascun indagato, pur a fronte di ragazzi incensurati, assolventi agli obblighi scolastici, che hanno tenuto atteggiamento pienamente collaborativo ammettendo i fatti.
6. Il difensore di (OMISSIS), coinvolto in due episodi – quelli sub lettere a) e c) – del primo capo di imputazione – svolge due motivi.
6.1. Con il primo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento al reato di tortura, denunciando, innanzitutto, che il Tribunale aveva ricondotto – attraverso un travisamento della prova – la responsabilita’ concorsuale del (OMISSIS) per il fatto sub A (egli ha, invece, confessato il fatto sub C), a una frase ricavata dalla chat della “comitiva degli orfanelli”, in cui egli dice che si guardera’ dal tornare dallo (OMISSIS), per desumere la sua partecipazione al fatto, espressione che, invece, sarebbe solo significativa del suo ravvedimento. Lamenta, poi, l’assenza di elementi sufficienti a integrare la fattispecie di tortura e l’erronea ricostruzione esegetica da parte del Tribunale, difettandone gli elementi strutturali, e, soprattutto, non essendo stato adeguatamente delineato il contributo causale di ciascun concorrente. Invoca, per (OMISSIS), la connivenza non punibile, essendosi il ragazzo limitato a ruolo di mero astante.
6.2. Il secondo motivo attinge la parte dell’ordinanza con la quale il Tribunale ha confermato la misura di massimo rigore, senza considerare, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, che i telefoni cellulari, al cui contenuto e alla possibile alterazione ex post erano state specificamente ricondotte le predette esigenze, sono stati tutti sequestrati. In realta’, il Tribunale ha consegnato una motivazione assertiva e non dimostrativa della concreta prognosi di compromissione delle esigenze investigative. Anche il pericolo di recidiva e’ stato delineato sulla base di una motivazione carente, sotto il profilo della sia della concretezza che dell’attualita’, per come delineati dalla giurisprudenza di legittimita’.
7. Il difensore di (OMISSIS) sviluppa sei motivi di ricorso.
7.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento all’articolo 309 c.p.p., comma 5, per avere il Tribunale acquisito atti di indagine sopravvenuti, neppure favorevoli all’indagato, in violazione del richiamato precetto, nel senso che, pur avendo dato atto di non avere tenuto conto di tali atti, non li ha espunti dal fascicolo, con violazione del diritto di difesa.
7.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di tortura e di sequestro di persona. Sulla premessa che il legislatore ha introdotto un reato comune di tortura, la difesa esclude la configurabilita’ di tale delitto nel caso di specie, non potendosi ravvisare, in capo alla vittima, la condizione di minorata difesa; perche’ e’ assente la crudelta’ nelle condotte incriminate, non essendosi registrato il linciaggio mediatico indicato dal Tribunale, in quanto mai i video sono stati pubblicati in rete; ne’ si sono avuti comportamenti disumani e congiuntamente degradanti (che nella giurisprudenza di altri Stati, sono individuati in elettroshock, mutilazione di arti, bruciature); quanto al trauma psichico della vittima, esso deve essere verificabile su base scientifica. Il sequestro di persona non e’ configurabile per carenza dell’apprezzabile lasso temporale.
7.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio della motivazione con riferimento ai ravvisati gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni del (OMISSIS), smentite da altre fonti di prova: in primis, dalle dichiarazioni degli altri indagati.
7.4. Con gli altri tre motivi viene attinta la ordinanza impugnata nella parte relativa all’esame del quadro cautelare, denunciandosi vizio della motivazione sia con riferimento all’inquinamento probatorio, mancando la indicazione dello specifico obiettivo investigativo, e la fissazione di un ben determinato periodo temporale, come richiesto dalla norma. D’altro canto, detto pericolo e’ superato dal sequestro dei cellulari e cio’ lo rende privo di attualita’ oltre che di concretezza. Analoghe considerazioni sono svolte con riferimento al pericolo di recidiva, mancante di attualita’ e concretezza, con richiamo ai piu’ recenti indirizzi di questa Corte.
7.5. Infine, il ricorrente si duole della mancata concessione della misura del collocamento in comunita’ che avrebbe costituito occasione di serio percorso rieducativo e di recupero per il (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non sono fondati e se ne impone il rigetto, conformemente alle richieste del Procuratore Generale.
2. E’ comune a tutti i ricorsi la contestazione della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale distrettuale, e la loro riconducibilita’ allo schema legale della nuova fattispecie delittuosa di cui all’articolo 613 bis c.p.. I ricorrenti ritengono non ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di tortura, e stigmatizzano il giudizio di attendibilita’ delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del (OMISSIS), in quanto asseritamente smentite dai video prodotti dallo stesso propalante, e dalle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio di garanzia, dagli altri coindagati. D’altro canto, l’ordinanza impugnata ometterebbe una compiuta analisi del contributo causale dei singoli indagati. Tutti conte (OMISSIS) le valutazioni svolte in ordine al profilo cautelare.
2.1. Alla luce di tali comuni doglianze, giustificate in buona parte dalla recente introduzione, nell’ordinamento, del delitto di tortura, e dal dibattito dottrinario che ne e’ seguito, nell’ambito del quale sono stati segnalati dai primi commentatori nodi interpretativi ancora non affrontati dalla giurisprudenza di legittimita’, si richiede un preliminare approccio analitico finalizzato a delineare, sul piano euristico, i contorni della fattispecie.
3. Prima, pero’, deve essere vagliata l’eccezione con la quale si deduce la violazione dell’articolo 309 c.p.p., comma 5, la quale e’ palesemente infondata atteso che, come emerge chiaramente dall’incipit della motivazione dell’ordinanza impugnata (e come riconosce lo stesso ricorrente), il Tribunale non ha tenuto in nessun conto la documentazione sopravvenuta, e depositata tardivamente dall’Ufficio di Procura, ne’ la difesa, che pure lamenta, ciononostante, la violazione dei propri diritti, per la mancata espunzione degli dal fascicolo della procedura, ha esplicitato in cosa sarebbe consistita la lesione delle prerogative difensive. La genericita’ dell’eccezione la rende, pertanto, inammissibile.
3.1 E’ altresi’ opportuno, preliminarmente, sgombrare il campo dal tentativo delle difese di destabilizzare il quadro indiziario aggredendo la valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS). Il motivo e’, infatti, del tutto infondato. A (OMISSIS) si risaliva attraverso le indicazioni fornite dai vicini di casa, e egli rendeva immediatamente dichiarazioni confessorie, oltre a chiamare in causa gli odierni ricorrenti, descrivendo singolarmente le condotte poi a loro ascritte.
I tre episodi descritti al primo capo della provvisoria imputazione risultano attribuiti, il primo e il terzo, a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e il secondo anche a (OMISSIS). E’ opportuno immediatamente risolvere il dubbio, veicolato dal difensore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine all’episodio sub c), di cui contesta la effettiva verificazione, osservando, tuttavia, che, con riferimento a tale episodio, i coindagati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno reso piena confessione, come si legge nell’ordinanza impugnata (pg. 14). L’attacco alle dichiarazioni di (OMISSIS) si fonda sul rilievo che questi avrebbe reso, contraddittoriamente con quanto emerge dai video, una versione dei fatti tendente a escluderne la positiva e consapevole partecipazione; inoltre, sempre a smentire il propalato del chiamante, si deduce che, nel primo episodio, la violenza sarebbe stata diretta esclusivamente alle cose e non alla persona dello (OMISSIS); quanto al (OMISSIS), questi non aveva partecipato all’episodio sub b), come concordemente riferito anche dagli altri coindagati. Il motivo e’ interamente, versato in fatto e tende a conseguire, surrettiziamente, una alternativa ricostruzione dei fatti, non consentita al giudice di legittimita’, in assenza di vizi logici e di contraddizioni manifeste. Sono noti, infatti, i confini del sindacato di legittimita’ nei confronti dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla liberta’ personale, nell’ambito dei quali il controllo di legittimita’ sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale e’ diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega il compendio indiziario al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Piu’ volte, questa Corte ha ribadito che non spetta al giudice di legittimita’ una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perche’ e’ estraneo a tale giudizio il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 7289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Il controllo di legittimita’ sui punti devoluti e’, percio’, circoscritto, nella disamina dell’atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimita’: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, anche in relazione a specifiche tesi difensive esposte; 2) – l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).
3.1.1. Osserva, pertanto, il Collegio che la valutazione dei giudici di merito in ordine alla credibilita’ e alla attendibilita’ del (OMISSIS) e’ stata correttamente eseguita, nel rispetto dei principi di diritto declinati da questa Corte, con il riferimento, di cui si legge nell’ordinanza, alle dichiarazioni precise e circostanziate, oltre che molto utili al prosieguo delle indagini, e ampiamente riscontrate da plurime fonti di prova, costituite dai video consegnati dallo stesso (OMISSIS), da altre fonti dichiarative e dalle confessioni dei coindagati. Il vaglio del propalante e’ stato condotto secondo le direttrici ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte in ordine alla valutazione della chiamata in correita’ o in reita’, compiendo la verifica della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ oggettiva delle sue dichiarazioni, prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 Aquilina, Rv. 255145). In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo, infatti, ha valore di prova diretta contro l’accusato. (Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004 Rv. 230716). Premesso che la presenza di (OMISSIS) e’ indiscussa in ordine agli altri due fatti, circa l’episodio rubricato sub b), al quale sarebbe estraneo, la pluralita’ di episodi, la difficolta’ di metterli a fuoco e la possibile confusione ingeneratasi nella mente del giovane spiegano l’eventuale defaillance nel ricordo che sorregge il racconto del (OMISSIS), sicche’, correttamente, il Tribunale ha formulato un giudizio positivo sull’attendibilita’ soggettiva del dichiarante (Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013 Rv. 256917), ritenendo il narrato, nel suo complesso, dotato di coerenza oltre che di specificita’, e riconoscendo valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata (Sez. 6, n. 42705 del 12/10/2010 Rv. 248732). La valutazione del Tribunale in ordine al tema della credibilita’ e della attendibilita’ del propalante e’ desumibile dal resoconto delle circostanze in cui sono state rese e acquisite le dichiarazioni del (OMISSIS), quando, cioe’, ha reso immediatamente piena confessione e raccontato i fatti con dovizia di particolari. Si tratta di elementi che, in quanto significativi di una narrazione spontanea, precisa, circostanziata, danno conto della credibilita’ soggettiva del dichiarante e della attendibilita’ del suo racconto, aspetti valutati dal Tribunale prima di individuare i plurimi riscontri a tale narrazione; pertanto, il vizio denunciato non sussiste.
4. Passando al vaglio del compendio indiziario valutato dal Tribunale distrettuale con riferimento al delitto di tortura, e’ opportuno ricordare che l’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali sancisce che “nessuno puo’ essere sottoposto a tortura ne’ a pene o trattamenti inumani o degradanti”. La Corte Europea, nel lungo intervallo di tempo tra l’approvazione della legge di ratifica n. 498/1988 e quella della L. n. 110 del 2017, ha prodotto ampia giurisprudenza, anche esaminando alcune fattispecie che hanno coinvolto lo Stato Italiano, e ha fatto emergere un orientamento che ha segna un passaggio evolutivo nella definizione del concetto di tortura, nel senso che essa puo’ essere anche intesa sotto il profilo psicologico, il quale, pur non lasciando tracce visibili sul corpo, puo’ costituire, comunque, una modalita’ molto sofisticata di inflizione del dolore (Aydin c. Turchia del 25/09/1997, ric. n. 23178/94).
E’ stata pure evidenziata la necessita’ di una contestualizzazione del comportamento, che deve essere valutato non solo alla stregua del grado di sofferenza inflitta, ma anche della natura e dello scopo dell’atto, soprattutto in considerazione della condizione di vulnerabilita’ e di minorata difesa della vittima.
La contestualizzazione del comportamento fa si’ che si debba tener conto di tutte le circostanze del caso, ossia della durata del trattamento, dei suoi effetti fisici e mentali, del sesso, dello stato di salute della vittima, della sua eta’ (Prince c. Regno Unito del 10/07/2001, ric. N. 33394/96).
In tale solco si colloca anche la sentenza Scoppola c. Italia (C. Edu, 10 giugno 2008, ric. n. 50550/06) in relazione al mantenimento prolungato in stato di detenzione di persona disabile e di eta’ avanzata, nonche’ le sentenze della Corte di Strasburgo (edu, Sez. IV, sent. 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, ric. n. 6884/11; C. edu, Sez. I, sent. 22 giugno 2017, Bartesaghi e altri c. Italia, ric. n. 12131/13 e n. 43390/13) con le quali e’ stato ritenuto che le condotte poste in essere in occasione del G8 di Genova presso la caserma Bolzaneto siano da qualificare come tortura, ai sensi dell’articolo 3, cit., per avere provocato sofferenze fisiche e psichiche acute (“aigue’s”), in ordine alle quali se ne e’ ravvisato il carattere particolarmente grave e crudele.
5. Nella Costituzione italiana, l’articolo 13, comma 4, che punisce “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta’”, non prevede ulteriori indicazioni. Il reato di tortura e’ stato introdotto il 5 luglio 2017, con l’approvazione della L. n. 110, attraverso l’inserimento nel codice penale dell’articolo 613 bis. La norma in esame si colloca – nel piu’ ampio genus dei delitti contro la persona (titolo XII del libro II) – tra i delitti contro la liberta’ individuale (capo III) e, piu’ precisamente, in chiusura della sezione relativa ai delitti contro la liberta’ morale (sezione III). La sedes materiae prescelta indica quale specifico bene giuridico tutelato dal reato in esame la c.d. liberta’ morale o psichica, comunemente intesa come diritto dell’individuo di autodeterminarsi liberamente, in assenza di coercizioni psichiche (tra le tante: Sez. 2 n. 11522 del 3.3.2009 rv. 244199; Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017, Rv. 271212).
5.1. L’introduzione nel codice penale del delitto di tortura e’ funzionale alla finalita’ – evidenziata da diverse pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo – di mettere il nostro Paese nelle condizioni di rispettare l’articolo 3 della Convenzione EDU, la quale riecheggia nella stessa formulazione dell’articolo 613 bis c.p., contenente il richiamo della nozione di trattamento inumano e degradante utilizzata dall’articolo 3 CEDU. D’altro canto, la nozione di tortura, accolta dall’ordinamento interno, risulta, per certi versi, piu’ ampia di quella fornita dall’articolo 3, cit., ricomprendendo anche i suddetti trattamenti che, invece, la Corte di Strasburgo ha differenziato dal concetto di tortura in senso stretto, perche’ indicativi di una minore intensita’ e/o gravita’.
5.2. E’ importante rilevare che, con la L. n. 110 del 2017, il legislatore italiano ha scelto di non identificare in via esclusiva la tortura con il reato proprio del funzionario pubblico, ma di includere nella nozione anche le condotte poste in essere da soggetti privi di qualifica. In realta’, la nuova legge, tra l’ipotesi del reato comune e quella del reato proprio, accoglie una sorta di terza via, consistente nella previsione di un reato comune, accompagnata da un aggravamento afflittivo nell’ipotesi in cui la tortura sia commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio: il legislatore ingloba nel nuovo reato sia il fenomeno della tortura comune, commessa da chiunque, sia quello della cosiddetta “tortura di Stato”, in cui il soggetto attivo e’ un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. La soluzione – pur non condivisa da quanti ritengono che il fenomeno della tortura, nella sua essenza, includa esclusivamente i fatti di violenza fisica o morale perpetrati da pubblici ufficiali nei confronti di individui che, per varie ragioni, si trovano sottoposti al loro potere (c.d. tortura di Stato), in tal senso deponendo sia la nozione storica di tortura, sia quella di diritto internazionale articolo 1 della Convenzione ONU del 1984) – tiene conto dell’esperienza proveniente dalla realta’ criminologica che dimostra come la tortura possa assumere anche una dimensione inter-privatistica. D’altro canto, la previsione di una fattispecie comune risulta maggiormente coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che interpreta il divieto di tortura di cui all’articolo 3 Cedu come riferito a tutti i soggetti dell’ordinamento, pubblici o privati che siano. In tale prospettiva, la tortura consiste nell’atto di cagionare scientemente a un soggetto indifeso intense sofferenze, di natura fisica o psichica, a prescindere dalla qualita’ soggettiva dell’autore della condotta.
5.4. Quanto alla natura della fattispecie, l’articolo 613 bis c.p., introduce un reato doloso, formalmente vincolato per le modalita’ della condotta (violenze o minacce gravi, crudelta’), per l’evento naturalistico (acute sofferenze fisiche o – un verificabile trauma psichico) e per il soggetto passivo (persona privata della liberta’ personale o affidata alla – custodia, potesta’, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’agente, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa). Si richiede, inoltre, una condotta plurima o abituale, o in alternativa, che il fatto comporti un trattamento inumano e degradante per la dignita’ della persona, L’evento puo’ essere costituito, come detto, da “acute sofferenze fisiche” oppure da un “verificabile trauma psichico”, in via alternativa.
6. Il Tribunale gravato ha rinvenuto nella vicenda scrutinata i caratteri del delitto di tortura, in quanto integrato dalla commissione di una serie di condotte connotate da violenza grave e, in alcuni casi, anche espressive di crudelta’, tali da avere determinato nella vittima un trauma psichico definito “da evitamento”, con valutazione che il Collegio reputa coerente con il dettato normativo.
6.1. Si osserva, innanzitutto, che, nel delineare la condotta, l’articolo 613 bis c.p., richiede che il soggetto attivo ponga in essere “violenze o minacce gravi” ovvero agisca “con crudelta’”; tali azioni, a loro volta, possono integrare il reato solo se “il fatto e’ commesso mediante piu’ condotte” ovvero comporti “un trattamento inumano e degradante per la dignita’ della persona”. La tortura e’ stata, dunque, concepita come reato eventualmente abituale, nel quale caso la condotta e’ integrata dalla reiterazione di piu’ condotte nel tempo (anche solo due, e anche in un minimo lasso temporale, come un’ora o alcuni minuti, potendo mutuarsi, sotto tale profilo, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla fattispecie degli atti persecutori, ex articolo 612 bis c.p., che contiene analoga previsione – ex plurimis, Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016 Rv. 267954). Tuttavia, la presenza, nella descrizione della fattispecie, di una clausola di chiusura che riconosce rilevanza penale anche a un unico atto che possa ledere l’incolumita’ fisica, la liberta’ individuale e morale del soggetto, impone che, in tal caso, la condotta comporti “un trattamento inumano e degradante” (come quello del c.d. waterboarding una delle piu’ antiche tecniche di tortura, utilizzate anche in tempi recenti nei confronti dei prigionieri di Guantanamo).
6.2. Se le nozioni di “violenza” e di “minaccia” accomunano la tortura alla maggior parte delle tradizionali fattispecie codicistiche poste a tutela della liberta’ morale, costituendo mezzi tipici di coartazione della volonta’ altrui, meno immediata e’ l’interpretazione dell’aggettivo “gravi” – se debba intendersi riferito anche alle violenze, ovvero esclusivamente alle minacce. I lavori preparatori, in realta’, non offrono elementi confortanti, non essendo chiara l’intenzione del legislatore storico, poiche’, talvolta, sembra pacifico che le sole minacce debbano essere gravi, altre volte, invece, che la gravita’ debba connotare anche la violenze: cfr. LL.PP., Dossier n. 149/3, Elementi per l’esame in Assemblea, 23 giugno 2017, p. 2, ove, da un lato, si afferma: “La condotta deve essere stata connotata da almeno uno dei seguenti elementi: violenze, minacce gravi, crudelta’”; dall’altro, si annovera, fra i requisiti della fattispecie, “il requisito della gravita’ delle violenze e delle minacce”. Ritiene la Corte che debba optarsi per la prima soluzione, inducendo in tal senso comuni massime di esperienza, che devono guidare l’interprete nell’approccio all’operazione ermeneutica nei casi in cui il significato sintattico grammaticale puo’ condurre a diversi esiti, tenuto conto, per un verso, dei due eventi al cui lume deve anche essere letta la condotta (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico), poco plausibilmente ricollegabili a violenze non connotate da gravita’, e, dall’altra, dell’entita’ della risposta sanzionatoria, da essere necessariamente proporzionata alla entita’ della condotta.
6.3. Quanto al significato della pluralita’ di condotte, (“se il fatto e’ commesso con piu’ condotte”, e’ l’espressione che, nel descrivere il secondo segmento della condotta, si pone in alternativa, al “trattamento inumano e degradante”), posto che, rispetto alle violenze e alle minacce, gia’ sono implicate condotte plurime, puo’ inferirsene che il legislatore abbia voluto restringere il campo di applicazione della norma, escludendo che singoli atti di violenza integrino una pluralita’ di condotte, per la quale e’, invece, necessaria la reiterazione di violenze o di minacce gravi in tempi diversi o, eventualmente, anche a opera di soggetti diversi nei confronti di una medesima vittima. Occorre, cioe’, che le violenze o le minacce siano realizzate reiteratamente, in piu’ riprese o, comunque, con modalita’ tali che si possa parlare di piu’ condotte, perche’ realizzate in un arco temporale abbastanza lungo, o perche’, per le modalita’ di esecuzione, possano distinguersi plurime manifestazioni di violenza fisica o morale.
6.4. Ebbene, non v’e’ dubbio, da quanto si legge nell’ordinanza impugnata, e dalla stessa articolata provvisoria imputazione, che ai danni di (OMISSIS) siano state messe in pratica una pluralita’ di azioni, tutte connotate da violenza, diretta sia alle cose che alla persona della vittima, colpita in vario modo. Ci si trova, dunque, in presenza di plurime condotte violente, realizzate in tempi e con modalita’ differenti, autonomamente apprezzabili e soggettivamente ascrivibili ad autori diversi. E poiche’ si tratta di violenze ripetute, compiute in orario notturno, senza alcuna ragione e, dunque, gratuite, puo’ dirsi che (OMISSIS) sia stato vittima di violenze gravi, anche perche’ realizzate con modalita’ tali da moltiplicarne enormemente la valenza offensiva e intimidatoria. E’ evidente, infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, che si sia trattato di vere e proprie “spedizioni punitive” ai danni di un soggetto afflitto da patologia psichica, oltre che da un profondo disagio esistenziale e sociale, di carattere schivo, autoemarginatosi socialmente, quanto debole, inoffensivo e incapace di difendersi. Per tutti tali aspetti – dei quali gli indagati si dimostrano ben consapevoli nelle conversazioni in chat – l’uomo e’ preso di mira da un gruppo, anzi da piu’ gruppi, di ragazzi reciprocamente consapevoli, che ne fanno il bersaglio di incursioni notturne, lo aggrediscono senza motivo, ne violano il domicilio, ne distruggono le suppellettili, si appropriano del suo denaro, lo colpiscono con violenza, registrano le loro bravate e trasmettono le videoriprese anche al di fuori della stessa chat che accomuna alcuni di loro, e, soprattutto, lo deridono e traggono divertimento da siffatte condotte, anche successivamente, quando, sulla chat, commentano, sempre divertiti e compiaciuti, le loro bravate.
6.4.1. Sono tali peculiari aspetti della condotta che hanno portati i giudici di merito a ravvisare anche i connotati della crudelta’ in un siffatto agire, perche’ volto a trarre piacere da azioni dirette a infliggere sofferenza a un essere umano, ad approfittare della fragilita’ psichica e della precarieta’ esistenziale che lo caratterizzavano, non esitando a infliggergli mortificazione, calpestandone la dignita’ e dimostrando di avere obliterato nella loro coscienza ogni sentimento di pieta’ e di compassione.
In realta’, la “crudelta’”, che costituisce un elemento normativo di fattispecie, integra un requisito di natura prettamente valutativa, e intrinsecamente dotato di forte carica valoriale, per il quale, infatti, il legislatore non richiede neppure la reiterazione: puo’ rivelarsi crudele tanto una singola condotta, quanto una pluralita’ di condotte che, nel loro insieme, assumano quel significato. Dunque, quando l’azione e’ crudele, non si richiede l’abitualita’ del comportamento.
6.5. Sotto altro profilo della condotta, come premesso, i ricorrenti conte (OMISSIS) che, nel caso di specie, sia ravvisabile un trattamento inumano e degradante, ritenuto non integrato dalle immagini, pure forti, dei video, richiamando, a tal uopo, a paradigma interpretativo, le forme con le quali esso e’ stato declinato nell’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale, relativamente a elettroshock, mutilazione degli arti, bruciature e simili.
La deduzione non e’, tuttavia, fondata, innanzitutto, perche’, come detto, trattasi di elemento alternativo alla pluralita’ delle azioni, della cui ravvisabilita’, nel caso di specie, si e’ appena detto, con valutazione che risulta, pertanto, assorbente. D’altro canto, gli indicati aggettivi sono riferiti al trattamento e, quindi, all’esito offensivo della condotta, e non ai comportamenti dell’agente; inoltre, come si e’ gia’ spiegato, nella giurisprudenza convenzionale si sono registrate pronunce che propongono una lettura avanzata e moderna di tortura, con il richiamo alla mortificazione o all’annientamento di diritti fondamentali che costituiscono il nucleo della dignita’ della persona, a prescindere dall’aggressione al corpo dell’uomo, considerando in contrasto con l’articolo 3 anche le c.d. torture bianche e quelle che sono in grado di produrre offesa alla personalita’ morale dell’individuo.
6.6. E’ attinta dai ricorsi anche la valutazione svolta dal Tribunale in ordine alla condizione della vittima. Si contesta che (OMISSIS) possa essere considerato come una persona in “condizioni di minorata difesa”, osservandosi che egli, da sempre, attraversava periodi in cui si chiudeva in casa senza dare segni di vita. Anche tale doglianza e’ infondata.
L’articolo 613 bis, valorizza il peculiare rapporto sussistente tra il torturatore e la sua vittima, restringendo il novero dei possibili soggetti passivi del reato di tortura a tre categorie di persone, una delle quali e’ riferita proprio a coloro che si trovino in una “condizione di minorata difesa”, con un’opzione normativa che trova conforto nel gia’ richiamato e piu’ evoluto orientamento della giurisprudenza convenzionale, incline alla contestualizzazione del comportamento, in modo da tenere conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la qualita’ e le condizioni fisiche e psichiche della vittima, come sesso, stato di salute, eta’.
6.6.1. Nella ordinanza gravata, si e’ fatto riferimento alla circostanza che la vittima fosse persona affetta da tempo da disturbo psichiatrico (gli stessi indagati nelle loro conversazioni lo chiamano “pazzo”) e tormentato dalle incursioni notturne di quei giovani. La valutazione e’ corretta, poiche’ non e’ necessario che la difesa si presenti impossibile, come si desume dall’espressione “minorata” difesa, e dall’esegesi proveniente dalla elaborazione di questa Corte con riferimento alla corrispondente aggravante comune di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, che fa riferimento a una situazione in cui la vittima non puo’ opporre resistenza, a fronte della condotta criminosa, a causa di particolari a fattori ambientali, temporali o personali (cfr. Sez. 2, n. 2002 del 29/10/1981, Rv. 152504; Sez. 5 n. 35616 del 27/05/2010,; Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016 Rv. 268697; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, Rv. 271259; Sez. 5, n. 20480 del 26/02/2018 Rv. 272602).
6.7. Ancora, i ricorrenti dubitano che sia ravvisabile, in danno della vittima, un “verificabile trauma psichico”, l’evento posto dall’articolo 613-bis in alternativa alle “acute sofferenze fisiche”, con il quale si e’ scelto di tutelare il soggetto passivo degli atti di tortura sia nella integrita’ fisica che in quella psichica. L’inserimento, in tale sintagma, dell’avverbio “verificabile”, intende delimitare i confini della sofferenza psichica, al fine di rendere la fattispecie, in relazione all’individuazione del nocumento psichico patito dalla vittima, il piu’ possibile chiara e determinata. In ragione della ratio dell’incriminazione – ravvisabile nella lesione della dignita’ umana, quale limite il cui superamento integra l’evento dal punto di vista giuridico, e alla cui luce deve essere letto e interpretato anche l’evento naturalistico descritto dalla norma – il trauma psichico delineato dall’articolo 613 bis c.p., puo’ essere interpretato in conformita’ alla definizione di trauma che se ne trae dalla teorizzazione in ambito psicologico, dove, per esso, si intende un evento che, per le sue caratteristiche, risulta “non integrabile” nel sistema psichico pregresso della persona, minacciando di frammentarne la coesione mentale. In tale ottica, integra il trauma psichico anche un evento critico, sotto il profilo psicologico, che si presti a rapida risoluzione, non essendo necessario che l’esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di “trauma psicologico strutturato” (PTSD), che presuppone il concorso di fattori personali e esperienziali nella storia pregressa dell’individuo, e determina effetti duraturi. In siffatto contesto definitorio del fenomeno/evento del reato, ritiene il Collegio che l’aggettivo “verificabile” rimanda a un trauma psichico riscontrabile oggettivamente, attraverso l’accertamento probatorio, non essendo necessario, invece, il riscontro nosografico, e neppure il riscontro peritale, perche’ puo’ essere rilevante, ai fini della integrazione dell’evento, anche una trauma temporaneo, e non inquadrabile in una categoria predefinita. Mutuando quanto e’ stato affermato in tema di atti persecutori, con riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, la prova dell’evento va ancorata a elementi sintomatici del trauma psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente e anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita’ a causare tale effetto destabilizzante in una persona comune, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e’ stata consumata.(ex multiis, Sez. 5 n. 17795 del 02/03/2017 Rv. 269621; Sez. 5, n. 24135 del 09/05/2012, Rv. 253764).
6.7.1. Anche sotto tale profilo, l’operazione ermeneutica svolta dall’ordinanza impugnata e’ corretta, avendo il Collegio distrettuale – nel condividere le valutazioni del G.I.P. – ritenuto integrato l’evento del delitto di tortura dalla ravvisata presenza, nella vittima, di un trauma riconducibile alla situazione descritta dalla psicologia clinica come sindrome da “evitamento”, quale “modalita’ di pensiero persistente e invalidante che non consente a un individuo di affrontare una situazione temuta”. A tanto i giudici di merito sono pervenuti in considerazione dello stato di profonda prostrazione in cui fu rinvenuto lo (OMISSIS), per essersi trovato “in bali’a di un “branco” di piccoli criminali, privato della sua dignita’, incapace di opporre la pur minima resistenza”.
7. Venendo ora al contributo concorsuale dei singoli indagati – anche su tale aspetto essendosi appuntate le censure difensive – e’ noto che, ai fini della configurabilita’ della fattispecie del concorso di persone nel reato (articolo 110 c.p.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche laddove assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioe’ quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficolta’. Ne deriva che, a tal fine, e’ sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilita’ della produzione del reato, perche’ in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez.6, n. 1986 del 06/12/2016,Rv. 268972; Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521).
7.1. Nel caso in scrutinio, la partecipazione di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a piu’ episodi tra quelli contestati, e la condivisione della chat attraverso la quale si accordavano per incontrarsi davanti alla casa dello (OMISSIS), sulla quale giravano i video delle loro bravate, commentavano e si gloriavano delle loro prodezze, ridevano dell’uomo, sono elementi oggettivamente significativi della loro consapevole adesione alla comune condotta delittuosa che, per le modalita’ con le quali si e’ dispiegata nel tempo, ha condotto la vittima in una spirale di disperazione ben captata dai filmati registrati dagli stessi indagati. Questi erano, percio’, ben consci di inserirsi, anche con una partecipazione non attiva, in una serie causale innestata dalle pregresse condotte, a loro note, e rafforzata dalla condivisione da parte di una pluralita’ di concorrenti. Tali elementi consentono di inserire tutti i fatti in una spirale autoalimentante in cui la reiterazione e la loro condivisione con gli altri rendeva tutti consapevoli dell’inserimento in un contesto ripetitivo in grado di rafforzare il proposito criminoso di ognuno. La partecipazione alla chat, la condivisione dei video anche al di fuori di questa, l’esibizione all’esterno delle loro condotte, finanche riferite con orgoglio a un’insegnante, la mancata desistenza anche dopo l’inizio delle indagini, sono tutti elementi che consentono di ricondurre, sotto il profilo causale, il fatto, complessivamente valutato, a tutti i ricorrenti.
7.2. Analoghe considerazioni valgono anche per (OMISSIS) – che pure non faceva parte di quella “comitiva” – avendo egli partecipato, per quanto finora accertato, solo all’episodio sub b) del primo capo di imputazione, e non condividendo con gli altri la chat. Invero, proprio durante la scorribanda descritta sub b) si verifico’ la violazione del domicilio di (OMISSIS); fu allora che gli indagati sfondarono la porta di ingresso, si infilarono nella casa della vittima, violentando l’uomo e profanando quel luogo, assurto, per lui, a rifugio dal mondo e da quelle insopportabili aggressioni. Fu da quel momento che (OMISSIS) si rinchiuse in casa, sepolto vivo, fino all’arrivo delle forze dell’ordine, ed e’ in relazione a tal segmento dell’azione che e’ possibile anche ravvisare gli elementi dell’agire crudele che non richiede la reiterazione del comportamento, potendo avere una connotazione monosussistente. Ma, in ogni caso, la partecipazione del (OMISSIS) (riconosciuto da (OMISSIS) e reo confesso) a tale episodio, la sua consapevolezza in ordine a pregressi fatti, desumibile dalla condivisione di altra chat sulla quale i video erano passati (quello a cui aderiva anche la (OMISSIS) e il fidanzato, pure lui coinvolto, e amico del (OMISSIS)), sono circostanze che inducono a ritenere che anche tale indagato abbia, consapevolmente, aderito all’intera condotta, unitariamente considerata, condividendo le azioni degli altri giovani e collaborando al miglior esito dell’impresa criminale, in tal modo fornendo un contributo causalmente apprezzabile.
8. Ritiene, quindi, il Collegio che il compito del giudice cautelare sia stato pienamente e correttamente assolto, e l’ordinanza gravata resti impermeabile alle doglianze qui dedotte, avendo il Tribunale proceduto a una completa valutazione degli elementi di giudizio a disposizione, e, contrariamente alla prospettazione difensiva, ha dato congrua motivazione della propria decisione, enucleando gli indici fattuali dai quali ha tratto, con argomentazione immune da cedimenti logici, da carenze argomentative o da contraddittorieta’, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, confrontandosi adeguatamente con la struttura della nuova fattispecie del reato di tortura, e pervenendo a valutazioni giuridicamente corrette. Come autorevolmente affermato dalla S.C., per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per se’, a provare oltre ogni dubbio la responsabilita’ dell’indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita’, fondando nel frattempo una qualificata probabilita’ di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). E’ noto, peraltro, che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari debba tener conto della regola di giudizio a favore dell’imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello piu’ favorevole all’imputato, che puo’ essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243), purche’ l’ipotesi alternativa sia dotata di razionalita’ e plausibilita’ pratica e si tratti di valutazione allo stato degli atti. (Sez. 3 – n. 17527 del 11/01/2019, Rv. 275699). Ritiene il Collegio che i fatti positivamente indicati dal Tribunale a fondamento della propria decisione possono essere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra indicati, quali gravi indizi di commissione dei reati contestati, e che, in particolare, il ragionamento seguito dal Tribunale e’ dotato di intrinseca logicita’ anche sotto il profilo dell’esclusione, allo stato degli atti, di valide ipotesi alternative, atteso che quelle prospettate dai ricorrenti, che fanno leva su una valutazione atomistica dei singoli fatti, in buona sostanza, riposano su considerazioni generiche e astratte, su congetture sganciate dai fatti, all’evidente scopo di tacciare di illogicita’ manifesta il governo dei fatti positivamente emersi.
9. Sconta, altresi’, il limite di un’ assoluta genericita’ il motivo di ricorso con cui e’ censurata l’ordinanza impugnata con riferimento al reato di sequestro di persona. Si sostiene, infatti, che la privazione della liberta’ personale non abbia avuto una durata apprezzabile. E, tuttavia, per un verso, non sembra, dalla descrizione dei fatti che si evince dall’ordinanza e dallo stesso editto accusatorio, che la privazione della liberta’ di movimento della vittima abbia avuto una durata tanto breve da potersi definire subitanea, tenuto conto che il gruppo dei giovani penetro’ in casa dopo avere sfondato la porta d’ingresso e vi si intrattenne per tutto il tempo occorrente a colpire la vittima in molteplici parti del corpo, a distruggere suppellettili della casa, a mettere tutto a soqquadro, ad appropriarsi del denaro della vittima, prima di lasciarlo in pace. D’altro canto, neppure la difesa offre elementi di giudizio, sul punto, sicche’, come premesso, il motivo, mancando di specificita’, e’ infondato.
10. Sono infondati anche i motivi di ricorso che involgono il profilo delle esigenze cautelari, in ordine al quale il Tribunale distrettuale ha reso ampia ed esauriente motivazione, pienamente aderente ai principi declinati dalla giurisprudenza di legittimita’, tenuto conto della impraticabilita’ di una soluzione processuale, che, all’esito del giudizio, possa consentire la sospensione condizionale della pena in ragione della gravita’ delle pene edittali, e della prospettata sussistenza di plurime esigenze cautelari.
10.1. Premesso che, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimita’, l’indicazione del termine di scadenza della misura coercitiva personale, prescritta dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera d, per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non e’ necessaria quando concorrono anche esigenze diverse poiche’ in tal caso l’apposizione si rivela del tutto superflua, (Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015 Rv. 265892; Sez. 6, n. 10785 del 21/12/2010 Rv. 249586; Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003 Rv. 227657), osserva il Collegio che il pericolo di inquinamento probatorio e’ stato ricollegato dal Tribunale distrettuale alla necessita’ degli investigatori di svolgere ulteriori indagini finalizzate alla identificazione di altri soggetti, della cui partecipazione si ha traccia nella messaggistica rinvenuta sui cellulari sequestrati agli indagati, nonche’ alle condotte inquinanti gia’ attuate nel periodo immediatamente antecedente all’arresto, con i tentativi dei ragazzi di cancellare messaggi e video compromettenti che avrebbero potuto “finire in mani sbagliate”. Si tratta di condotta oggettivamente espressiva della capacita’ di attuare comportamenti “inquinanti”, correttamente individuati nell’ordinanza impugnata e considerati espressivi del concreto pericolo di inquinamento probatorio.
10.2. Le esigenze di special prevenzione sono state adeguatamente ravvisate dal Tribunale nelle modalita’ particolarmente inquietanti della condotta, che ha evidenziato personalita’ davvero allarmanti dei pur giovanissimi protagonisti, sottolineandone la impermeabilita’ anche al rischio di denuncia, la incapacita’ di inibirsi nella perseveranza, l’atteggiamento tenuto durante gli interrogatori con la ammissione dei fatti gia’ sostanzialmente accertati, senza fornire alcun reale contributo finalizzato alla individuazione di altri, certi, protagonisti, cosi’ dando segno di un non raggiunto livello di consapevole dissociazione ne’ di pentimento.
10.2.1. In ordine al profilo dell’attualita’ delle esigenze cautelari, su cui pure si appuntano i ricorsi in esame, esso resta del tutto assorbito dalla considerazione che il titolo cautelare e’ stato spedito a distanza di pochissimo tempo dai fatti, circostanza che esclude la configurabilita’, anche solo astratta, del vizio motivazionale dedotto.
10.3. Da tali elementi il Tribunale ha desunto la adeguatezza della sola misura di massimo rigore, e della inidoneita’ – perche’ sproporzionate per difetto, a fronte della gravita’ dei fatti e dei segnalati comportamenti degli indagati – delle invocate misure meno afflittive, con argomentazioni complete e logicamente plausibili. In particolare, l’ordinanza ha correttamente considerato, con riferimento a indagati ancora minori di eta’, la impossibilita’ di confidare nella presenza educatrice dei genitori, gia’ dimostratisi inidonei a fronteggiare responsabilmente il compito genitoriale, nonche’ la compatibilita’ dell’attuale regime con processi educativi in corso, per sostenere il giudizio di inadeguatezza di misure diverse da quella individuata dal G.I.P..
11. L’epilogo del presente scrutinio di legittimita’ e’ il rigetto del ricorso a cui consegue, ex lege, la condanna dei prevenuti al pagamento delle spese del procedimento.
12. Poiche’ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ del ricorrenti deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati si ritrovano ristretti per i provvedimenti stabiliti dal citato articolo 94, comma 1 bis.
13. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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