La parte decaduta dalla facoltà di proporre un’eccezione di incompetenza territoriale

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza, 4 marzo 2020, n. 5980.

La massima estrapolata:

La parte decaduta dalla facoltà di proporre un’eccezione di incompetenza territoriale non è legittimata ad impugnare il rigetto di analoga eccezione di incompetenza tempestivamente formulata da altra parte processuale, in quanto la perdita di una facoltà non può essere recuperata per fatto altrui, poiché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge.

Ordinanza|4 marzo 2020| n. 5980

Data udienza 24 ottobre 2019

TAG – PAROLA CHIAVE
Comunione – Delibera dell’assemblea dei comproprietari – Oggetto della delibera: comunione inter partes derivante da successione – impugnazione – Competenza – Eccezione di incompetenza inderogabile – Regime di cui alla legge n. 69 del 2009 – Proposizione all’udienza di prima comparizione – Effetti – Poteri di rilevazione d’ufficio da parte del giudice – Limiti
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19109-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– resistenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 14/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in via principale, dichiari inammissibile il ricorso indicato in premessa, in subordine, rigetti il ricorso medesimo, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo.

RILEVATO

che (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza del Tribunale di Palermo, con la quale e’ stata rigettata l’eccezione di incompetenza per territorio proposta nella causa instaurata contro gli attuali ricorrenti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali avevano impugnato la delibera dell’assemblea dei comproprietari riguardante la comunione inter partes derivante dalla duplice successione di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il tribunale ha ritenuto che l’azione proposta, riguardante la comunione, si fondasse sulla qualita’ di erede. Quindi ha riconosciuto la competenza per territorio del giudice del luogo dell’aperta successione ai sensi dell’articolo 22 c.p.c., invece di quella del giudice del luogo dove si trovavano i beni comuni, indicata a sostegno della eccezione.
Il ricorso e’ proposto sulla base di due motivi.
Con il primo si sostiene che la lite sulla delibera dell’assemblea dei comproprietari coinvolgeva solo occasionalmente e indirettamente la qualita’ di erede. Essa, pertanto, non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 c.p.c., bensi’ dell’articolo 23 c.p.c..
Con il secondo motivo si sostiene che la statuizione sulla competenza e’ comunque errata, nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto che ambedue le successioni si fossero aperte in Palermo. Si sostiene che la piu’ cospicua fra le due successioni, quella di (OMISSIS), si era in realta’ aperta in (OMISSIS).
(OMISSIS), (OMISSIS) hanno depositato memoria difensiva.
Il Procuratore Generale ha depositato relazione con la quale ha concluso, in via principale, per la inammissibilita’ del ricorso e, in subordine, per il rigetto del medesimo, con prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo.
Fissata l’udienza per la trattazione del regolamento in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie.
Il collegio, pur condividendo la relazione del Procuratore Generale nella totalita’ del suo contenuto, ritiene che occorra fermarsi al rilievo pregiudiziale dell’inammissibilita’ del ricorso, in considerazione della tardivita’ della eccezione di incompetenza formulata nel giudizio di merito dagli attuali ricorrenti. “Essi hanno infatti sollevato la loro eccezione all’atto del deposito della comparsa di risposta in giudizio, avvenuto il 13 febbraio 2018, a fronte della indicazione della prima udienza nella data del 12 febbraio (e della effettiva trattazione in prima udienza il 16 febbraio 2018). Trova quindi applicazione il principio della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale, nel regime di cui all’articolo 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, quanto alla rilevazione della questione di competenza per il convenuto, ed in riferimento a ogni specie di competenza – anche territoriale inderogabile -, e’ onere del convenuto stesso eccepire l’incompetenza, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, cioe’ nel termine di cui all’articolo 166 c.p.c., cosicche’ qualora il convenuto abbia sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all’udienza di prima comparizione ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., anziche’ nel termine di cui all’articolo 166 c.p.c. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito (in termini, Cass., n. 3537/2014, n. 6734/2018 e, in tema di eccezione di arbitrato anch’essa riconducibile a una questione di competenza, Cass., n. 22748/2015, n. 18271/2016, n. 15300/2019)”.
A questi rilievi del Procuratore Generale, condivisi e fatti propri dal Collegio, i ricorrenti replicano che l’eccezione di incompetenza per territorio fu tempestivamente proposta da altra parte in causa e che il tribunale aveva deciso genericamente “sulle eccezioni di parte convenuta”, senza distinguere fra eccezione tempestiva e eccezione tardiva e ne’ avrebbe potuto farlo, una volta che l’eccezione tempestiva era entrata a far parte del processo, con la conseguenza che tutte le parti avevano “in ogni caso il diritto di esaminarla ed esprimere le rispettive valutazioni sulla sua fondatezza”.
In questi termini il problema non e’ impostato correttamente. E invero non si tratta di riconoscere o no se la parte che non aveva proposto tempestivamente l’eccezione avesse la facolta’ di interloquire o aderire all’eccezione tempestiva altrui. Si tratta piuttosto di stabilire se essa sia legittimata a impugnare il rigetto di quella eccezione, nonostante fosse personalmente decaduta dalla facolta’ di proporla.
In questo diverso ambito la soluzione deve essere negativa, perche’ diversamente ne rimarrebbe aggirata la decadenza prevista dalla legge.
Ancora una volta il Collegio presta adesione ai rilievi del Procuratore Generale, la’ dove si osserva esattamente che “la decadenza in cui gli odierni ricorrenti sono incorsi, d’altra parte, non potrebbe essere superata in base alla formulazione di analoga eccezione di incompetenza (tempestiva) da parte di altro soggetto della causa, la Sigra (OMISSIS), perche’ quest’ultima non ha proposto impugnazione e dunque le parti che siano decadute da una facolta’ non potrebbero certo recuperarla per fatto altrui, perche’ cio’ equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge”.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con prosecuzione della causa dinanzi al Tribunale di Palermo, cui demanda la liquidazione delle spese del presente regolamento.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, disponendo che il giudizio prosegua dinanzi al Tribunale di Palermo, cui demanda di provvedere sulle spese del presente regolamento di competenza; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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