La parte che ha determinato la nullità processuale non può farla valere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 febbraio 2023| n. 5815

La parte che ha determinato la nullità processuale non può farla valere

La regola dettata dall’art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può farla valere, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d’ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest’ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., la cui inammissibilità non era stata fatta valere dalle parti né era stata rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, venendo dedotta, per la prima volta, col ricorso per cassazione).

Ordinanza|27 febbraio 2023| n. 5815. La parte che ha determinato la nullità processuale non può farla valere

Data udienza 9 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Azione revocatoria ordinaria – Alienazione unico bene immobile di proprietà – Sopravvenuto fallimento – Azione non improcedibile – Subentro del curatore nella controversia – Configurabilità dell’eventus damni nonostante ipoteca – Rilevanza anche del pericolo di danno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7965/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) DI (OMISSIS), (OMISSIS) S.N.C., in persona del legale rappresentante, (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Savasta Maurizio, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Pantone Luigi Maria, in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante, e FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore, e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2226/2018, pubblicata in data 21 agosto 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina A. P..

La parte che ha determinato la nullità processuale non può farla valere

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Verona accolse la domanda ex articolo 2901 c.c., proposta dal (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), della (OMISSIS) s.n.c., nonche’ dei soci di questa (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarando inefficace nei suoi confronti l’atto pubblico del 5 giugno 2007, con il quale il (OMISSIS) aveva venduto alla suindicata societa’ gli immobili di sua proprieta’ siti a Nogara.
A sostegno della domanda il (OMISSIS) aveva esposto di essere creditore del (OMISSIS) per la somma di Euro 19.414,40, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona, e che al momento dell’avvio della procedura esecutiva era venuto a conoscenza del fatto che il debitore aveva alienato l’unico bene immobile di sua proprieta’.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dalla (OMISSIS) s.n.c. e dai soci della stessa e, all’esito della costituzione del Consorzio creditore e del Fallimento di (OMISSIS), che ha chiesto che fosse accertato il suo diritto di soddisfarsi in sede esecutiva sui beni immobili oggetto dell’atto dispositivo dichiarato inefficace, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Escluso preliminarmente che potesse dichiararsi l’improcedibilita’ dell’azione individuale esperita dal Consorzio, non avendo il Fallimento agito L.Fall., ex articolo 66, i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della revocatoria ordinaria, sottolineando, in particolare, che risultava dimostrato l’elemento oggettivo e quello soggettivo, emergente dalla testimonianza resa da (OMISSIS), che aveva confermato che la societa’ (OMISSIS) era a conoscenza della situazione debitoria in cui versava il (OMISSIS). Hanno, inoltre, osservato che la circostanza che il bene fosse gravato da ipoteca non impediva l’esperibilita’ dell’azione revocatoria, ben potendo l’immobile essere liberato dall’ipoteca, come era effettivamente avvenuto.
3. (OMISSIS) di (OMISSIS) s.n.c. ed i soci (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, con cinque motivi (Ndr: testo originale non comprensibile).
Il (OMISSIS) s.c.a.r.l. e il Fallimento (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Nullita’ della sentenza e del procedimento – Violazione ed errata applicazione degli articoli 75 e 81 c.p.c., in relazione alla L.Fall., articoli 43, 53 e 67. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto” e lamentano che la Corte di appello, anziche’ dichiarare improponibile la domanda, ha ritenuto che fosse consentito ad un creditore esperire autonoma azione revocatoria in danno di un soggetto gia’ fallito prima della notificazione dell’atto di citazione. Evidenziano, in particolare, che il Consorzio non avrebbe potuto avviare una azione revocatoria in danno di un debitore gia’ fallito, potendo tale azione essere eventualmente promossa dalla Curatela dinanzi al Tribunale fallimentare, in conformita’ all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, enunciato con la sentenza n. 30416/18, secondo cui e’ inammissibile l’azione revocatoria esperita nei confronti di un fallimento, trattandosi di azione che va a modificare ex post una situazione giuridica preesistente, operando il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), “nullita’ della sentenza e del procedimento – violazione ed errata applicazione degli articoli 75 e 81 c.p.c., in relazione all’articolo 300 c.p.c. e alla L.Fall., articolo 43 e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione delle norme in materia di intervento in causa e dell’articolo 2909 c.c., articoli 324 e 345 c.p.c.”. Sostengono i ricorrenti che la Curatela del fallimento, convenuta in primo grado dopo l’interruzione del giudizio, era rimasta contumace e che il Tribunale aveva accolto la domanda di revocatoria cosi’ come proposta dall’originario creditore. La sentenza di primo grado non era stata impugnata dalla Curatela, che si era costituita solo in appello chiedendo l’accoglimento della revocatoria in suo favore, senza impugnare in via incidentale la pronuncia. La Curatela doveva essere considerata non come interveniente, bensi’ come portatrice di una domanda nuova, inammissibile in appello, e per di piu’ proposta in violazione delle regole sul giudicato.
2.1. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono infondati.

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2.2. L’esame delle censure impone di procedere muovendo dai principi espressi da questa Corte (Cass., sez. U, 17/12/2008, n. 29420), secondo cui “qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L.Fall., articolo 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio”.
Si e’, altresi’, spiegato che, benche’ tale subentro comporti anche una qualche modifica oggettiva riflessa dei termini della causa, in quanto la domanda d’inopponibilita’ dell’atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l’azione, viene ad essere estesa a beneficio della piu’ vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti, cio’ “non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l’azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perche’ le condizioni dell’azione non mutano e l’esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all’origine la proposizione della domanda, non scompare, ma e’ naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende”; pertanto, laddove all’indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell’atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (ne’ sotto il profilo del thema probandum, ne’ sotto quello del thema decidendum), deve ritenersi che l’iniziativa del curatore non dia luogo all’esercizio di una nuova azione e, conseguentemente, all’instaurazione di un nuovo giudizio, atteso che le condizioni dell’azione non mutano e l’esigenza di tutela della posizione del creditore individuale e’ naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende, ma si inserisce nell’ambito del giudizio gia’ introdotto dal singolo creditore, che prosegue nel suo svolgimento, e il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova (cfr., altresi’, Cass., sez. 6-3, 04/07/2018, n. 17544; Cass., sez. 1, 15/01/2016, n. 614; Cass., sez. 6-1, 02/12/2022, n. 35529).
La coeva pronuncia n. 29421/2008 delle medesime Sezioni Unite (non massimata) ha ritenuto doversi affermare “il principio per cui il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l’improcedibilita’ dell’azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore al fine di far dichiarare a se’ inopponibile un atto di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio, quando il curatore del fallimento non manifesti la volonta’ di subentrare in detta azione, ne’ altrimenti risulti aver intrapreso, con riguardo a quel medesimo atto di disposizione, altra analoga azione a norma della L. Fall., articolo 66”.
Sulla stessa linea si pone anche Cass. n. 29112/2017, che ha affermato che “il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l’improcedibilita’ dell’azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore qualora il curatore non manifesti la volonta’ di subentrarvi, ne’ risulti aver intrapreso, con riguardo al medesimo atto di disposizione gia’ impugnato ex articolo 2901 c.c., altra analoga azione a norma della L.Fall., articolo 66”.
2.3. La fattispecie in esame si differenzia da quelle prese in esame dagli arresti sopra richiamati, che si riferiscono al subentro, ai sensi della L.Fall., articolo 66, del curatore nell’azione originariamente promossa dal creditore, in quanto l’azione revocatoria e’ stata qui promossa dal creditore particolare (OMISSIS) s.c.a.r.l. nei confronti di (OMISSIS) quando questi era gia’ stato dichiarato fallito dal Tribunale di Verona, posto che il giudizio di primo grado e’ stato introdotto con atto di citazione notificato il 4 marzo 2009, mentre la sentenza dichiarativa del fallimento e’ intervenuta in data (OMISSIS).

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Come gia’ affermato da questa Corte con la sentenza n. 40745 del 20 dicembre 2021, pronunciata in altro giudizio vertente su vicenda processuale e sostanziale sovrapponibile a quella in esame, il Tribunale, anziche’ decidere – come avrebbe dovuto – limitandosi alla declaratoria di improcedibilita’ della domanda in conseguenza della gia’ intervenuta dichiarazione di fallimento del (OMISSIS), ha dichiarato interrotto il giudizio e ne ha disposto la riassunzione nei confronti del fallimento; e la Curatela, rimasta contumace in primo grado, e’ intervenuta in appello. In presenza di una riassunzione avvenuta dopo l’interruzione l’unico soggetto che, in astratto, era legittimato a dolersi della situazione era proprio il curatore fallimentare; il quale ben avrebbe potuto costituirsi al solo scopo di ottenere la declaratoria di improponibilita’ della domanda originaria, contestando la declaratoria di interruzione. Il curatore, pero’, ha deciso di non costituirsi in primo grado e di intervenire, come s’e’ detto, solo in grado di appello, facendo propria la domanda di revocatoria ordinaria, senza eccepire l’improponibilita’ della domanda del creditore.
L’odierna ricorrente contesta il fatto che la Corte d’appello abbia ammesso nel giudizio di secondo grado una domanda che, in tesi, sarebbe nuova e come tale inammissibile ai sensi dell’articolo 345 del codice di rito, ma la censura sulla novita’ della domanda, alla quale il ricorso fa soltanto un accenno, non risulta essere stata posta nel giudizio di appello, dato che il ricorso nulla dice espressamente su questo punto e dalle conclusioni spiegate dalle parti e riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata non emerge affatto che tale questione fu posta alla Corte veneziana.
Trattandosi di domanda nuova proposta in appello, la sua inammissibilita’ avrebbe potuto essere anche rilevata d’ufficio; tale facolta’, pero’, e’ da ritenere limitata alla fase processuale in corso, cioe’ appunto al giudizio di appello. Come piu’ volte ribadito, la regola dettata dall’articolo 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la parte che ha determinato la nullita’ non puo’ rilevarla, non opera quando si tratti di una nullita’ rilevabile anche d’ufficio; ma tale inoperativita’ e’ correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicche’ una volta che quest’ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullita’, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullita’ della sentenza, a meno che si tratti di una nullita’ per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo (Cass., sez. 3, 30/08/2018, n. 21381).
Il primo ed il secondo motivo sono, dunque, da rigettare, sia perche’ soltanto la Curatela del fallimento era legittimata a dolersi dell’improponibilita’ della domanda, sia perche’ gli odierni ricorrenti non hanno tempestivamente proposto in appello la questione, ormai preclusa in sede di legittimita’.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la “Violazione articolo 360 n. 5, per avere omesso l’esame di punti decisivi della controversia violazione o falsa applicazione violazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al difetto di interesse della curatela ed all’esistenza di precedente atto transattivo”. Evidenziano i ricorrenti che era stato documentalmente provato che per lo stesso bene immobile la Curatela del fallimento aveva depositato atto di intervento in un altro giudizio (contro altri creditori chirografari), avente ad oggetto la proposizione dell’azione revocatoria, e che tale giudizio era stato poi transatto; contestano, pertanto, alla Corte di appello di avere omesso di prendere in esame tale documentazione che comprovava il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il motivo e’ inammissibile perche’ inosservante del principio di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che esige che il ricorrente, quando richiama a supporto di una censura un documento, e’ tenuto a riprodurlo in ricorso o comunque ad indicare se e in quale fase processuale esso sia stato prodotto e se sia stato messo a disposizione di questa Corte, onere questo che non risulta assolto dagli odierni ricorrenti.
Peraltro, la censura e’ inammissibile anche perche’ nuova, dato che ne’ dal contenuto del ricorso ne’ dall’epigrafe dell’impugnata sentenza e’ dato conoscere se tale questione sia stata realmente gia’ posta in sede di appello.
4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la “violazione dell’articolo 2901 c.c., comma 1, inammissibilita’ dell’azione revocatoria per mancanza dell’eventus damni – motivazione illogica ed apparente del giudice di appello – errata applicazione dei generali principi giurisprudenziali in materia – violazione articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme e/o omesso esame di fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’articolo 2901 c.c., comma 1”. I ricorrenti si dolgono che ne’ il Tribunale, ne’ la Corte d’appello hanno attribuito rilevanza alla circostanza che l’immobile ceduto con l’atto dispositivo fosse gravato da ipoteca in favore della Cerea Banca, trascurando in tal modo di considerare che la revocabilita’ degli atti di disposizione di un immobile ipotecato richiede una valutazione sulle concrete possibilita’ dell’attore-creditore chirografario di poter soddisfare il proprio credito attraverso la vendita forzata del bene. Di conseguenza, in presenza di un bene ipotecato, poteva dirsi sussistente l’eventus damni solo se il creditore chirografario che agiva in revocatoria avesse dimostrato una concreta probabilita’ di realizzo dalla vendita forzata.

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5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta “Violazione articolo 2901 c.c., comma 1, inammissibilita’ dell’azione revocatoria per mancanza del consilium fraudis – motivazione illogica ed apparente del giudice di appello – violazione articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme e/o omesso esame di fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’articolo 2901 c.c.”. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la prova della scientia damni e della partecipazione, da parte del terzo acquirente, alla fraudolenta dismissione del patrimonio del debitore.
5.1. Il quarto e il quinto motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione, sono entrambi privi di fondamento.
Secondo questa Corte, in materia di revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorche’ di entita’ tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneita’ dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualita’ del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). E stato opportunamente chiarito, del resto, che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore e’ il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilita’, peraltro, non e’ necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosita’” (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo e’ tale in relazione alla sua potenzialita’ cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicche’ “la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro”, donde “non e’ possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell’atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non e’ dato conoscere se e come in futuro incidera’” (Cass., n. 11892/16, cit.).
5.2. E’ ben vero che altre pronunce (Cass., sez. 3, 15/07/2009, n. 16464; Cass., sez. 3, 22/05/2015, n. 25733) hanno affermato: “A norma dell’articolo 2901 c.c., comma 1, il presupposto dell’azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione e’ rimessa alla concreta valutazione del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell’azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene gia’ ipotecato, se ad agire e’ un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato – nella sua certezza ed effettivita’ – con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilita’ di soddisfazione del primo con riguardo all’entita’ della garanzia reale del secondo”; e che Cass., sez. 5, 31/01/2018, n. 2336, richiamata espressamente dalla ricorrente a pag. 22 del ricorso, ha ritenuto che, qualora il curatore fallimentare eserciti l’azione revocatoria ordinaria, ha l’onere dimostrare, per attestare la sussistenza del presupposto dell’eventus damni, che il credito dei creditori ammessi al passivo (o di alcuni di loro) era sorto anteriormente al compimento dell’atto addotto come pregiudizievole, nonche’ se il mutamento del patrimonio del debitore a seguito del compimento dell’atto suddetto e’ stato tale da rendere quest’ultimo, appunto, pregiudizievole.
Tuttavia, per confutare gli arresti giurisprudenziali da ultimo richiamati, e’ sufficiente osservare che la Corte territoriale, oltre a porre in rilievo che il Consorzio Agrario era creditore privilegiato, e non chirografario, non si e’ discostata dal principio secondo cui l’azione revocatoria opera a tutela dell’effettivita’ della responsabilita’ patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la liberta’ e capienza, poiche’ determina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con l’atto oggetto di revoca non esclude, di per se’, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell’eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l’effettiva e concreta probabilita’ di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell’atto di disposizione.

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5.3. Quanto, poi, al quinto motivo, che investe direttamente il profilo della sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria, deve escludersi, innanzitutto, il denunciato vizio di omessa o apparente motivazione, ravvisabile solo quando la motivazione, benche’ graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. 5, 6-5, 15/06/2017, n. 14927). La motivazione della sentenza qui impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e si pone sicuramente al di sopra del “minimo costituzionale”.
La Corte territoriale ha, invero, rilevato la sussistenza sia dell’elemento oggettivo – considerato che il credito vantato dal Consorzio, derivante da forniture di gasolio non pagate, risaliva ai primi mesi dell’anno 2007, mentre l’unico bene immobile di proprieta’ del (OMISSIS) e’ stato alienato in epoca successiva con un preliminare del 7 maggio 2007 e successivo rogito del 5 giugno 2007 – sia la ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, che e’ stato desunto sia dalla testimonianza di (OMISSIS), che avendo curato le trattative con la Banca Cerea per conto della societa’ acquirente, aveva potuto personalmente constatare che la societa’ (OMISSIS) s.n.c. era a conoscenza della situazione debitoria in cui versava il (OMISSIS), sia dalla tempistica con cui quest’ultimo aveva proceduto all’alienazione, che chiaramente lasciava trasparire “la dolosa preordinazione” volta a pregiudicare le ragioni del creditore.
Correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto sufficiente che il venditore ed il terzo acquirente “sapevano che con la vendita sarebbero state messe in pericolo le ragioni dei creditori dell’alienante”, escludendo che fosse necessario dimostrare l’esistenza di un accordo in frode tra il debitore e il terzo acquirente.
La sentenza non incorre, pertanto, ne’ nella violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., che e’ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395), ne’ tanto meno nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che puo’ essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), non essendo invece denunciabili asseriti errori di “convincimento” ed essendo in ogni caso esclusa una nuova rivalutazione dei fatti da parte di questa Corte.
6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimita’, in difetto di attivita’ difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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