La nuova condizione di procedibilità prevista per l’appropriazione indebita

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1628

Massima estrapolata:

La nuova condizione di procedibilità prevista per l’appropriazione indebita, ovvero la presentazione della querela, non agisce sulle sentenze definitive e in fase di esecuzione.

Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1628

Data udienza 3 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dr. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 24 aprile 2019 la Corte di appello di Milano, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da (OMISSIS), volta ad ottenere la revoca della sentenza, emessa nei suoi confronti dalla medesima Corte di appello in data 7/07/2006, irrevocabile il 27/09/2007.
A fondamento della decisione la Corte di appello affermava l’irrilevanza dell’intervenuta modifica del regime di procedibilita’ dell’azione penale in ordine al delitto di cui all’articolo 646 c.p. ad opera del Decreto Legislativo n. 36 del 2018 dopo la formazione del giudicato di condanna, sia perche’, trattandosi di norma processuale, la stessa non incide sui giudicati di condanna gia’ formatisi, sia in quanto nel caso specifico la querela da parte della persona offesa era stata presentata.
2. Ricorre per cassazione il (OMISSIS) per il tramite del suo difensore, il quale deduce mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione. La Corte di appello non ha considerato che, secondo la piu’ recente giurisprudenza (Cass. sez. 2, n. 225 dell’08/11/2018), la querela ha natura “ibrida”, sia processuale, che sostanziale, condizionando tanto la procedibilita’ dell’azione penale, quanto la punibilita’ della condotta. La natura prevalentemente sostanziale della querela puo’ essere desunta dalla disciplina codicistica in ordine alla legittimazione, all’esercizio, all’estensione,al termine ed all’estinzione del diritto di querela (articoli 120 e 127 c.p.). E, sebbene la querela non costituisca elemento essenziale del reato, vi si debbono riferire gli stessi principi di riserva di legge, tassativita’ e di irretroattivita’, discendenti da quello di legalita’, valevoli per la prescrizione, compresa la collocazione nell’ambito del diritto penale sostanziale.
Pertanto, deve trovare applicazione anche al caso la disposizione dell’articolo 2 c.p., comma 2, con le conseguenti esclusione della fattispecie di reato e revoca della sentenza di condanna.
Erroneamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che fosse stata presentata querela nei confronti del ricorrente, nonostante fosse stata sporta soltanto una denuncia relativa a fatti privi di fondamento, ossia alla illegittima sostituzione della denunciante vedova (OMISSIS) ad opera della deliberazione assembleare del 30/11/1995, adottata a seguito di votazione nulla ai sensi dell’articolo 2359-bis c.c., senza fosse stata rappresentata nessuna azione di appropriazione indebita di denaro societario, condotta che piuttosto era stata compiuta dalla stessa denunciante nell’ambito dell’attivita’ gestoria dalla stessa svolta, come riconosciuto anche nella sentenza emessa nel giudizio di rinvio dalla Corte di appello di Milano. Lo stesso giudice nell’ordinanza del 24/04/2019 ha poi osservato che l’abrogazione dell’articolo 646 c.p., comma 3 ad opera del Decreto Legislativo n. 36 del 2018, articolo 10 abbia riguardato la procedibilita’ del reato con effetti soltanto ex nunc in virtu’ del principio “tempus regit actum”, negato fosse intervenuta una esplicita abrogazione intervenuta una esplicita abrogazione di una norma incriminatrice.
Infatti, il nuovo articolo 649-bis c.p., introdotto dal Decreto Legislativo n. 36 del 2018, ha mantenuto la procedibilita’ d’ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 c.p., n. 11, ma subordina l’incriminazione al ricorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, prevedendo una fattispecie penale del tutto diversa da quella abrogata e che non e’ individuabile nel caso in esame per l’insussistenza di siffatte circostanze.
Quanto alla condotta di falso in bilancio, la chiesta revoca della sentenza di condanna e’ stata prospettata quale diretta conseguenza della revoca della sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 646 c.p.. Ed infatti nell’istanza rigettata il ricorrente aveva assunto che “l’auspicata revoca della sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita, che dei bilanci di societa’ appartenenti a (OMISSIS) avrebbe rappresentato (se redatti) la finalita’ illecita conseguentemente decretando (se falsi) la loro rilevanza penale, avrebbe caratterizzato quei documenti come affetti da falsita’ fine a se stessa, dunque penalmente irrilevanti: di possibili altre finalita’ non si e’, infatti, mai parlato ”
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. Sante Spinaci, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perche’ basato su questioni non deducibili.
1.Giova premettere in punto di fatto che il ricorrente, con sentenza della Corte di appello di Milano, emessa in data 7/07/2006, irrevocabile il 27/09/2007, ha riportato condanna alla pena di mesi undici di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quanto ritenuto responsabile dei delitti di appropriazione indebita e di false comunicazioni sociali, contestati in riferimento alla societa’ del gruppo facente capo al defunto (OMISSIS). Rispetto ad entrambi i reati cosi’ accertati ha proposto incidente di esecuzione per ottenere la revoca della pronuncia di condanna ai sensi dell’articolo 673 c.p.p. sul presupposto della sopravvenuta modifica del regime di procedibilita’ dell’azione penale a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36 del 2018, assunto che il giudice dell’esecuzione ha respinto in base ad una duplice “ratio decidendi”. Ha, infatti, stimato ininfluente la modificazione del regime di procedibilita’ dell’azione penale in ordine al delitto di cui all’articolo 646 c.p., ora prevista come condizionata alla proposizione di querela, perche’ successiva al giudicato che vi resta insensibile e ha riscontrato l’avvenuta proposizione di querela, secondo quanto riscontrato anche nel giudizio di cognizione. Entrambe le argomentazioni vanno condivise e non vengono confutate con obiezioni meritevoli di accoglimento.
2. Il Decreto Legislativo n. 36 del 2018 ha effettivamente modificato il testo dell’articolo 646 c.p.: all’articolo 10 ha espressamente disposto che: “All’articolo 646 c.p., approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il comma 3 e’ abrogato”. La disposizione abrogata stabiliva delle deroghe al regime generale di procedibilita’ a querela, previsto dal comma 1, sia nei casi di cui al cit. articolo 646 c.p., comma 2 in riferimento alle cose possedute in deposito, sia quando fosse contestata e ritenuta la circostanza aggravante dell’articolo 61 c.p., n. 11 in relazione al fatto commesso con abuso di autorita’, relazioni di ufficio o di prestazione di opera; ne consegue che, a seguito dell’intervento legislativo in esame, il delitto di appropriazione indebita e’ divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa, tranne che non ricorrano le ipotesi previste dal successivo articolo 11, per le quali e’ stato mantenuto il regime di procedibilita’ di ufficio in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale.
2.1. Il ricorrente assume che siffatta modifica normativa avrebbe effetti anche sulle sentenze passate in giudicato prima della sua entrata in vigore, in quanto la previsione della querela, per la sua natura mista, processuale e sostanziale, di condizione di procedibilita’ e di punibilita’, comporterebbe la necessita’ di applicare, a fronte di un fenomeno di successione nel tempo di leggi diverse, la disciplina piu’ favorevole al reo secondo la regola dettata dall’articolo 2 c.p..
2.2. Il Collegio non ignora e non pone in discussione le posizioni assunte dalla giurisprudenza di questa Corte in merito all’applicabilita’ dell’articolo 2 c.p. in riferimento alla modifica apportata dal Decreto Legislativo n. 36 del 2018 al testo dell’articolo 646 c.p. ed all’interpretazione della querela quale istituto di natura sia sostanziale, che processuale, tale da concorrere a determinare i presupposti per l’attuazione del precetto penale nel caso concreto e da consentire l’applicazione retroattiva delle disposizioni favorevoli all’imputato anche in tema di sostituzione del regime di procedibilita’ di ufficio con quello di procedibilita’ a querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, rv. 273552; sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, rv. 276651; sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, rv. 276540; sez. 2, n. 225 dell’8/11/2018, Razzaq, rv. 274734). Osserva pero’ che l’orientamento in esame e’ stato espresso in riferimento a rapporti processuali pendenti in sede di cognizione per reati commessi in data antecedente e non e’ validamente riferibile alla fase di esecuzione.
2.3 L’assunto difensivo non ha pregio e non considera che la stessa norma generale invocata, ossia l’articolo 2 c.p., per il quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu’ favorevoli al reo”, al suo comma 4 reca anche una clausola di esclusione della sua applicabilita’ alle situazioni in cui sia gia’ intervenuta sentenza irrevocabile.
In termini conformi si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza Salatino, laddove hanno affermato “E’ invece da escludere che il giudice dell’esecuzione possa revocare la condanna, rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilita’”. E cio’ per la dirimente considerazione che il sopravvenuto regime di procedibilita’ a querela, non integrando un elemento costitutivo della fattispecie penale, da cui dipenda la sua accertabile esistenza, non e’ idoneo ad operare l’abolitio criminis, capace di prevalere per la sua funzione abrogatrice sul giudicato e da determinare la revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva ai sensi dell’articolo 673 c.p.p..
Per tale ragione il ricorso, che non si confronta con i principi enunciati dalla pur richiamata giurisprudenza di legittimita’, e’ privo di fondamento, sebbene debba essere corretta in punto di diritto la motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove ha escluso di poter accogliere l’istanza a ragione della natura esclusivamente processuale della querela e della sua sottoposizione al principio tempus regit actum. Tale assunto e’ effettivamente erroneo e smentito dalla pacifica considerazione dell’atto querelatorio come produttivo di effetti sia sostanziali, che processuali, tali pero’, come gia’ detto, da non integrare, in caso di sopravvenienza di un diverso regime di procedibilita’, l’abrogazione della norma penale incriminatrice e quindi da giustificare l’applicazione dell’istituto di cui all’articolo 673 c.p.p..
3. L’impugnazione va disattesa anche per altra concorrente e non meno rilevante ragione. La Corte di cassazione, sezione prima penale, con la sentenza n. 37823 del 27/9/2007, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del (OMISSIS) avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio dalla Corte di appello di Milano, disattendendo uno dei motivi di impugnazione proposti dalla sua difesa, aveva espressamente stabilito: “Infondato e’ poi il motivo relativo alla insussistenza delle condizioni di procedibilita’, in quanto il giudice di rinvio ha verificato la regolarita’ delle querele sia con riferimento alla loro presentazione sia con riferimento alla tempestivita’, tenuto conto dell’epoca di consumazione dei reati e dell’accertato danno cagionato alle parti lese”. Da tale inequivoco rilievo discende che la questione relativa al regime di procedibilita’ dell’azione penale era stata espressamente trattata dalle parti e risolta dal giudice di merito con statuizione Che aveva ricevuto irrevocabile avallo all’esito del giudizio di legittimita’ e che, come osservato in modo pertinente ed altrettanto chiaro dal giudice dell’esecuzione, non puo’ piu’ essere rimessa in discussione in fase esecutiva per la preclusione operata dalla formazione del giudicato.
4. Resta altresi’ ostacolata la disamina di ogni altra tematica, attinente alla fondatezza dei fatti, oggetto di querela da parte della persona offesa vedova (OMISSIS), compresi quelli attinenti alle false comunicazione sociali, gia’ oggetto di trattazione nel processo di cognizione, quindi coperte dal giudicato di condanna e dalle altre pronunce originate dalle successive iniziative impugnatorie, intraprese dal (OMISSIS) mediante istanze di revisione e ricorsi straordinari ex articolo 625-bis c.p.p..
Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche di sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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