La nullità per difetto di forma

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 12 settembre 2019, n. 22778.

La massima estrapolata:

La nullità per difetto di forma (nella specie, dovuta alla mancanza di prova dell’accettazione dell’ente rispetto al preventivo ricevuto), di un contratto concluso da un Comune, integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d’ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.

Sentenza 12 settembre 2019, n. 22778

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8266-2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SALUDECIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del III e IV motivo assorbiti i restanti;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pesaro, sez. distaccata di Fano, con sentenza n. 63 del 2008, rigetto’ l’opposizione proposta dal Comune di Saludecio avverso il decreto ingiuntivo che intimava il pagamento di Euro 9.587,51 a favore di (OMISSIS) s.r.l., a titolo di corrispettivo della fornitura di materiale inerente la manifestazione culturale (OMISSIS), e accolse la domanda riconvenzionale, condannando la societa’ a pagare al Comune Euro 25,82 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno causato dal comportamento di dipendenti della societa’, i quali avevano consegnato biglietti-omaggio di ingresso alla manifestazione.
2. Adita dal Comune di Saludecio, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 9 gennaio 2015, ha rigettato entrambe le domande previo rilievo officioso della nullita’ del contratto per mancanza di forma – non essendo stato prodotto, a corredo del ricorso monitorio, l’atto con il quale il Comune aveva accettato l’offerta formulata da (OMISSIS).
La Corte ha ritenuto di non sottoporre la questione della nullita’ del contratto al contraddittorio delle parti, per ragioni di economia processuale, tenuto conto che la produzione in giudizio dell’atto di accettazione, ove esistente, sarebbe stata comunque tardiva.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza (OMISSIS) srl, sulla base di quattro motivi. Resiste il Comune di Saludecio con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ denunciato omesso esame di fatto decisivo (articolo 360, n. 5) e si contesta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la prova dell’obbligazione emergeva dalla documentazione prodotta dallo stesso Comune in sede di opposizione – al decreto ingiuntivo. La Delib. Giunta comunale 7 febbraio 2004 dava atto dell’esistenza del credito di (OMISSIS) srl nonche’ del mancato pagamento, che era conseguenza del danno subito dal Comune per il comportamento dei dipendenti della societa’.
Il riconoscimento del debito era stato poi confermato dalla dichiarazione testimoniale del responsabile dei servizi finanziari del Comune, il quale aveva riferito di aver visto l’impegno di spesa e le fatture.
In ogni caso, non era controversa tra le parti l’esistenza del rapporto e del credito della societa’ per la prestazione ricevuta, essendo in discussione esclusivamente la pretesa risarcitoria del Comune.
2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione degli articoli 115, 116, 214 e 215 c.p.c., articoli 2730, 2734, 2733 c.c. e si lamenta l’erroneita’ della valutazione della deliberazione della Giunta comunale, che conterrebbe un vero e proprio riconoscimento di debito.
3. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 101 c.p.c., e si contesta la mancata sottoposizione al contraddittorio delle parti della questione della nullita’ del contratto, che aveva impedito alla societa’ di produrre l’accettazione scritta del Comune.
4. Con il quarto motivo e’ denunciata violazione degli articoli 345 e 101 c.p.c. (quest’ultimo nel testo applicabile ratione temporis) e si contesta che, in ogni caso, la Corte d’appello avrebbe dovuto concedere termine per la produzione del documento.
5. I motivi terzo e quarto – da esaminare prioritariamente e congiuntamente in quanto – pongono la questione di carattere pregiudiziale della mancata sottoposizione della rilevata nullita’ del contratto al contraddittorio delle parti – sono fondati.
5.1. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e percio’ comporta la nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato (ex multis, Cass. 19/07/2018, n. 19251; Cass. 05/12/2017, n. 29098; Cass. 23/05/2014, n. 11453; Cass. Sez. U 30/09/2009, n. 20935).
5.2. La Corte d’appello non si e’ attenuta al principio richiamato, che avrebbe dovuto applicare in quanto la questione della nullita’ del contratto per mancanza di prova dell’accettazione, da parte del Comune, del preventivo inviato dalla societa’ (OMISSIS), e’ questione mista di fatto e di diritto.
Per altro verso, la societa’ ricorrente ha dimostrato il pregiudizio subito per la mancata attivazione del contraddittorio, che le ha impedito di produrre la documentazione comprovante la conclusione del contratto, e cio’ consente di rilevare, in questa sede, la nullita’ della sentenza d’appello nei sensi sopra specificati.
6. L’accoglimento dei motivi terzo e quarto, con assorbimento dei rimanenti, comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda in conformita’ al principio di diritto richiamato. Lo stesso giudice provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza, impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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