La nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2021| n. 709.

La nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo il giudice d’appello, su eccezione sollevata dalla odierna controricorrente, rimasta contumace in primo grado, dichiarato la nullità della sentenza a motivo dell’errore caduto sulla data di comparizione indicata nella citazione in quanto data anteriore rispetto alla data di notifica della stessa, omettendo, tuttavia, di compiere un accertamento sulla riconoscibilità dell’errore medesimo – costituito nella fattispecie da un mero refuso nell’indicazione della data annuale – da parte del destinatario dell’atto introduttivo del giudizio).

Ordinanza|18 gennaio 2021| n. 709

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistro – Caduta in una buca aperta – Atto di citazione – Omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito – Nullità solo se l’indicazione manchi del tutto o sia del tutto impossibile individuare la data – Accertamento sulla riconoscibilità dell’errore da parte del destinatario – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27213-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 152171/2(119 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

La ricorrente, (OMISSIS), per essere caduta in una buca aperta sul manto stradale, ed averne riportato lesioni, ha citato la Provincia di Napoli al fine di avere risarcimento dei danni.
Il giudizio di primo grado, davanti al Giudice di Pace, si e’ svolto in contumacia della Provincia, che e’ stata condannata al risarcimento e che pero’ ha impugnato la sentenza eccependone la nullita’ per via del fatto che la data di comparizione indicata in citazione ((OMISSIS)) era errata in quanto anteriore a quella di notifica della stessa citazione ((OMISSIS)).
Questa eccezione e’ stata accolta dal Tribunale di Napoli che ha dichiarato la nullita’ della sentenza.
La ricorrente contesta la sentenza con due motivi. V’e’ costituzione con controricorso della Provincia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione 88, 156, 163, 164, 316, 318 e 342 c.p.c..
La sua tesi e’ che in forza di un consolidato orientamento di questa Corte, qualora l’errata indicazione della data in citazione sia facilmente riconoscibile, ossia se il convenuto usando l’ordinaria diligenza, puo’ accorgersi dell’errore, allora non va dichiarata la nullita’ della citazione; l’errore in questo caso era facilmente riconoscibile, essendosi trattato di un refuso nella indicazione dell’anno (14.1.2010), anziche’ 14.1.2011).
Inoltre, la motivazione del giudice di merito e’ ritenuta apparente, non essendosi fatto carico il Tribunale di chiarire perche’ l’errore non era riconoscibile usando l’ordinaria diligenza.
2. – Il secondo motivo denuncia invece omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
Il ricorrente aveva allegato la schermata del sito giustizia.it a dimostrazione del fatto che la Provincia avrebbe potuto apprendere il numero di ruolo ed il giudice del procedimento e dunque verificare la data esatta di comparizione, documento mai preso in considerazione da parte del Tribunale, e con esso la circostanza che nella intestazione della citazione erano indicati i recapiti del difensore, presso il quale informarsi utilmente circa quella data.
Alla luce di tali indicazioni, la ricorrente assume come erronea la valutazione del giudice di merito secondo cui “l’appellante non avrebbe mai potuto in nessun modo venire a conoscenza di tale udienza”.
I motivi sono fondati.
Questa corte ha avuto modo di affermare che “la nullita’ della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualita’, la citazione deve essere considerata valida” (Cass. 13691/ 2011 Cass. 14 marzo 2014, n. 6008, non massimata; Cass. 22 giugno 2011, n. 13691; Cass. 30 marzo 2006, n. 7523; Cass. 19 maggio 2006, n. 11780; Cass. 27 agosto 2002, n. 12546; da ultimo Cass. N. 21662 del 2018).
L’affermazione di principio da parte del giudice di merito, secondo cui l’errore di trascrizione della data di comparazione rende nulla la citazione, e’ errata alla luce dell’orientamento di questa Corte, che invece richiede un accertamento sulla riconoscibilita’ dell’errore da parte del destinatario dell’atto.
Vero e’ che l’accertamento circa la riconoscibilita’ dell’errore quanto alla indicazione della data e’ un accertamento di fatto, ma e’ altresi’ vero che esso andava condotto tenendo conto degli elementi anche indicati dal ricorrente a dimostrazione della riconoscibilita’, il cui esame invece risulta omesso.
Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

I,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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