In tema di assistenza sanitaria pubblica il regime di accreditamento

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2021| n. 783.

In tema di assistenza sanitaria pubblica il regime di accreditamento non incide sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico che resta di tipo concessorio, essendo la struttura privata inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A. e assumendo la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico. Pertanto la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall’accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Sentenza|19 gennaio 2021| n. 783

Data udienza 1 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Strutture sanitarie in regime di accreditamento – Rapporto di tipo concessorio con l’ente pubblico – Inserimento nel tessuto della P.A. – Risarcimento del danno erariale – Prestazioni fornite in violazione del principio di efficienza – Giurisdizione della Corte dei Conti – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14005/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., – (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRSSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA;
– intimata –
sul ricorso 14297/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) – STUDIO (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROOCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 51/2019 della CORTE DEI CONTI – PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata in data 08/03/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS) in proprio e per delega dell’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Procura regionale della Corte dei conti della Regione Toscana convenne in giudizio alcune case di cura convenzionate, tra le quali l’ (OMISSIS) s.p.a. ((OMISSIS)) e la (OMISSIS) s.r.l., ipotizzando che le stesse avessero svolto attivita’ in convenzione in maniera non appropriata. In particolare, la Procura osservo’ che le stesse avevano disposto ricoveri per interventi chirurgici di bassa complessita’ con una durata maggiore del necessario, nonche’ l’esecuzione di esami e di accertamenti diagnostici in regime di ricovero mentre gli stessi avrebbero potuto essere svolti ambulatorialmente o in regime di preospedalizzazione. In tal modo, secondo l’accusa, quelle societa’ avevano percepito indebiti rimborsi a carico dell’erario.
Si costituirono in giudizio l'(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sollecitando la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un diverso giudizio pendente tra le medesime parti e chiedendo comunque, nel merito, il rigetto della domanda.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ritenne fondata l’ipotesi accusatoria e condanno’, fra le altre, l'(OMISSIS) s.p.a. al pagamento della somma di Euro 777.267 e la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della somma di Euro 297.069.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dalle due societa’ soccombenti e la Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale centrale di appello, con sentenza dell’8 marzo 2019, ha rigettato entrambi gli appelli ed ha confermato la sentenza di primo grado.
Ha osservato quel giudice, innanzitutto, che sussisteva la contestata giurisdizione del giudice contabile, in considerazione dell’esistenza di un rapporto di concessione tra l’amministrazione e le strutture sanitarie convenzionate. La circostanza che nella specie fossero in contestazione adempimenti di natura contrattuale delle case di cura non era un elemento ostativo all’attribuzione della giurisdizione, posto che a quel fine “non e’ decisiva la verifica degli strumenti giuridici (di diritto privato o pubblico) in base ai quali viene svolta una data attivita’, o la natura (pubblica o privata) del soggetto agente, sebbene l’oggettivo perseguimento di interessi pubblici e la qualificazione pubblica delle risorse gestite”. Il carattere dell’attivita’ svolta dalle case di cura accreditate, infatti, “costituisce attuazione dell’attivita’ di assistenza sanitaria di pertinenza pubblica”, per cui era da ritenere sussistente il nesso funzionale tra l’attivita’ svolta dal privato e l’interesse pubblico perseguito dalla pubblica amministrazione.
Ha poi aggiunto il giudice contabile che la contemporanea pendenza di un giudizio civile, per il quale e’ stata riconosciuta da questa Corte, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la giurisdizione del giudice ordinario, avente ad oggetto le pretese dell’amministrazione nei confronti delle case di cura appellanti, non era ostativa al contemporaneo svolgimento del giudizio contabile. Pertanto, non essendosi ancora concluso il giudizio civile, quello contabile poteva “regolarmente proseguire”, non implicando tale pendenza una questione di giurisdizione.
Quanto al merito, la Sezione giurisdizionale di appello ha rilevato che le prove fornite dalla Procura contabile erano da ritenere coerenti ed univoche nel senso dell’accusa. Dalla relazione dei Carabinieri dei NAS era emerso infatti, senza bisogno di una c.t.u., che le case di cura appellanti avevano disposto degenze lunghe piu’ del necessario per lo svolgimento di esami o interventi chirurgici non complessi, senza che dalle cartelle cliniche risultassero elementi tali da giustificare tale trattamento. I criteri di comportamento ai quali devono attenersi le case di cura erano da dedurre, secondo il giudice di appello, “dagli ordinari principi della scienza medica e della ragionevolezza”, criteri nella specie non rispettati dalle appellanti, le quali avevano tenuto un comportamento “caratterizzato da estrema imperizia e superficialita’”.
Era da considerare pacifico, inoltre, che il giudice contabile possa sindacare le scelte compiute assumendo come criterio quello della economicita’; nella specie, le prestazioni sanitarie avrebbero potuto
essere erogate con uguali benefici per i pazienti e minore impiego di risorse pubbliche.
Il fatto che i funzionari della ASL non fossero stati convenuti in giudizio, ha poi osservato il giudice contabile, non dipendeva dalla mancanza del danno erariale, quanto dall’assenza di prova del nesso di causalita’ tra il loro comportamento ed il danno.
3. Contro la sentenza della Corte dei conti propongono ricorso l'(OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.r.l., con separati atti affidati ciascuno a quattro motivi e affiancati da memorie.
Il Procuratore generale della Corte dei conti si e’ costituito con due separati controricorsi, chiedendo che i ricorsi vengano rigettati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene di dover disporre innanzitutto la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., avendo gli stessi ad oggetto la medesima sentenza.
Ricorso dell'(OMISSIS) s.p.a..
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), violazione e falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 1, articoli 24, 25, 102, 103 e 111 Cost., articolo 133, comma 1, lettera c), c.p.a., articoli 1, 13 e 15 codice del processo contabile, nonche’ del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articoli 3 e 8, articolo 6 della CEDU e degli articoli 111 e 117 Cost..
Osserva la societa’ ricorrente che la presente controversia, avendo ad oggetto la spettanza o meno di corrispettivi di una concessione, dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, com’e’ stato confermato dall’ordinanza 15 settembre 2017, n. 21524, delle Sezioni Unite di questa Corte. Le prestazioni reciproche delle parti sono regolate da varie convenzioni stipulate negli anni 2012-2015 e vi e’ stata anche una transazione allo scopo di regolare le rispettive poste di dare e avere. La citata ordinanza n. 21254 ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la controversia esistente tra la societa’ (OMISSIS) e la ASL Toscana Centro aveva ad oggetto l’entita’ della remunerazione in relazione all’appropriatezza dei ricoveri effettuati e delle somme assegnate alla casa di cura. Ne consegue che la vicenda dovrebbe risolversi esclusivamente davanti al giudice ordinario, con difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Nel caso in esame, inoltre, la Procura contabile ha archiviato il procedimento nei confronti dei dipendenti della ASL per assenza del nesso eziologico e della colpa grave, per cui sembra difficile riconoscere l’esistenza di una giurisdizione “frazionata”; la responsabilita’ amministrativa per danno erariale presuppone, infatti, l’esistenza di un fatto illecito causativo del danno, mentre nel caso specifico mancherebbe il fatto stesso generatore del danno. L’asserito inadempimento di un’obbligazione contrattuale, nella specie avente ad oggetto la natura appropriata o meno delle prestazioni sanitarie oggetto di concessione, non puo’ configurare di per se’ un illecito, posto che la vertenza sarebbe unicamente di fonte negoziale e tale da dover essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni gia’ indicate a proposito del primo motivo.
Rileva la parte ricorrente che la giurisdizione contabile non potrebbe nella specie sussistere, mancando un danno erariale che e’ il presupposto stesso della responsabilita’ amministrativa. Tale danno non puo’ esistere, secondo la ricorrente, “nell’ambito di un regolamento negoziale ancora in esecuzione”, per cui la causa avrebbe ad oggetto soltanto rapporti contrattuali, dai quali non emerge alcuna fonte di danno. La sentenza, quindi, avrebbe finito con l’esaminare le singole voci del rapporto di credito e debito esistente tra le parti. Oltre a cio’, la Corte dei conti avrebbe violato le norme suindicate sostenendo che, nella specie, vi sarebbero due strumenti recuperatori, l’uno affidato ai singoli enti, cioe’ le ASL, e l’altro alla Corte dei conti; mentre quando si discute di un rapporto concessorio e dell’esatto quantum che spetta a ciascuna parte non vi sarebbe alcuno spazio per il danno erariale. Quando il Tribunale di Firenze, davanti al quale e’ pendente la causa, avra’ deciso la causa, solo allora si potra’ stabilire, secondo la ricorrente, se i compensi da essa pretesi fossero appropriati o meno e se debbano essere restituiti.
3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento.
3.1. E’ necessario ricordare, prima di tutto, che queste Sezioni Unite hanno gia’ da tempo affermato che in tema di assistenza sanitaria pubblica, il regime dell’accreditamento introdotto dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 8, comma 5, non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall’accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime e’ devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti (v. in tal senso, tra le altre, le sentenze 14 gennaio 2015, n. 473, 18 giugno 2019, n. 16336, 30 agosto 2019, n. 21871, e 15 aprile 2020, n. 7838).
La sentenza n. 473 del 2015, in particolare, ha posto in luce che l’estensione della responsabilita’ erariale a soggetti non ricompresi nell’apparato amministrativo e’ avvenuta attraverso l’elaborazione “di una nozione di rapporto di servizio in senso ampio, quale rapporto configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benche’ estraneo all’ente, si trovi investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attivita’ a favore dello stesso”. Con la conseguenza per cui “il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si e’ ormai spostato dalla qualita’ del soggetto, che puo’ ben essere un privato o un ente pubblico non economico, alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicche’ ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, determini, con la sua condotta, un significativo sviamento dell’ente dalle finalita’ perseguite, lo stesso realizza un danno per l’ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile” (cosi’ ancora la sentenza n. 473 cit.).
Queste Sezioni Unite, inoltre, hanno anche affermato in piu’ occasioni che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri non gia’ la scelta amministrativa adottata, bensi’ il modo con il quale quest’ultima e’ stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalita’ amministrativa, dovendo l’agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicita’ ed efficacia; per cui la Corte dei conti legittimamente esercita il proprio sindacato quando va a verificare l’esistenza o meno di un equilibrio tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, nonche’ la ragionevolezza dei mezzi impiegati in vista di quegli obiettivi (cosi’, tra le altre, le sentenze 8 maggio 2017, n. 11139, 5 aprile 2019, n. 9680, e 6 marzo 2020, n. 6462).
3.2. Da tali affermazioni di principio derivano le seguenti conseguenze.
La prima e’ che non puo’ essere messa in dubbio la sussistenza, nel caso in esame, della giurisdizione del giudice contabile, dal momento che le due societa’ oggi ricorrenti sono da considerare, proprio in virtu’ dell’accreditamento di cui sono titolari, come pienamente inserite nel tessuto della Pubblica Amministrazione per quanto riguarda il corretto uso del denaro pubblico.
La seconda e’ che, contrariamente a quanto sostengono i due motivi di ricorso ora in esame (nonche’ i motivi speculari contenuti nel ricorso della (OMISSIS) s.r.l.), non assume alcun rilievo dirimente, ai fini della giurisdizione, il fatto che queste Sezioni Unite abbiano affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, in due controversie di identico contenuto che vedevano contrapposte alla Azienda USL Toscana Centro le due societa’ oggi ricorrenti. In quei giudizi, infatti, decisi con le ordinanze 15 settembre 2017, n. 21524, e 27 dicembre 2017, n. 30975, la controversia aveva ad oggetto la contestazione, da parte della ASL, delle somme richieste dalle societa’ accreditate a titolo di rimborso di prestazioni sanitarie erogate. Il fatto che la giurisdizione, in quelle cause, sia stata devoluta al giudice ordinario non fa venire meno la giurisdizione del giudice contabile allorquando per le medesime prestazioni si ritenga sussistente un danno erariale.
Come correttamente ha osservato la Corte dei conti nella sentenza qui impugnata, i due piani di valutazione sono diversi e tra i due giudizi non c’e’ alcuna interferenza. In realta’, il fatto che una struttura sanitaria accreditata sia in causa con una ASL al fine di stabilire quante e quali siano le somme spettanti a titolo di rimborso per le prestazioni sanitarie effettuate non ha nulla a che fare con il diverso giudizio promosso dalla Procura contabile la quale sostenga che i rimborsi sono stati eccessivi per avere le case di cura svolto quelle medesime prestazioni in un tempo assai piu’ lungo del necessario. Se si attesta, in ipotesi, di aver ricoverato un paziente per una settimana e di aver eseguito una serie di accertamenti, mentre la controparte contesta la fondatezza della pretesa, questo attiene alla astratta debenza di un compenso; ma se la Procura contabile, com’e’ accaduto nella specie, contesti alla struttura accreditata di aver compiuto in un tempo troppo lungo quello che si sarebbe potuto fare in un tempo piu’ breve o in regime ambulatoriale, e’ palese che cio’ attiene ai criteri di corretta gestione del denaro pubblico. In altre parole, si ipotizza un danno erariale perche’ viene sperperato il denaro pubblico; e tanto basta a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, mentre tutto il resto attiene al merito del giudizio contabile.
La giurisprudenza di queste Sezioni Unite, del resto, e’ costante nell’affermare che la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l’eventuale interferenza che puo’ determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilita’ dell’azione di responsabilita’ da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (v., tra le altre, l’ordinanza 4 gennaio 2012, n. 11, la sentenza 28 novembre 2013, n. 26582, e la citata sentenza n. 473 del 2015).
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui al primo motivo, degli articoli 1, 4, 13, 15 94, 95 e 106 codice del processo contabile, nonche’ degli articoli 112, 115, 116 e 295 c.p.c..
La censura proposta ipotizza che la sentenza impugnata sia affetta da eccesso di potere giurisdizionale conseguente al radicale stravolgimento delle norme processuali. La parte ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte dei conti abbia: 1) negato la richiesta di sospensione del processo contabile pure in pendenza di un giudizio civile avente ad oggetto gli stessi fatti; 2) affermato, in violazione del principio della parita’ delle parti e delle regole del contraddittorio e del giusto processo, che vi fosse una piena prova del danno erariale sulla base del rapporto dei NAS dei Carabinieri, nonostante le contestazioni mosse al medesimo; 3) affermato, in violazione del principio della parita’ delle parti e delle regole del contraddittorio e del giusto processo, che fosse stata raggiunta la piena prova del danno erariale senza dare ingresso alla richiesta consulenza tecnica; 4) stabilito che i criteri di comportamento delle case di cura debbono essere dedotti in base ai principi della scienza medica, senza considerare che in materia medico-legale l’accertamento tecnico costituisce un elemento indispensabile, che non puo’ essere sostituito dalle cognizioni del singolo giudice. La sentenza, in definitiva, avrebbe stravolto le regole processuali, in tal modo compiendo un diniego di giustizia.
4.1. Il motivo e’ inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte e’ ormai pienamente consolidata nel senso che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti e’ consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicche’ il controllo della Suprema Corte e’ circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell’articolo 111 Cost., l’accertamento in ordine agli errores in procedendo o agli errores in iudicando rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui e’ stata esercitata (v., tra le altre, le sentenze 18 maggio 2017, n. 12497, 28 dicembre 2017, n. 31107, nonche’ l’ordinanza 14 settembre 2020, n. 19085).
E’ evidente dalla stessa elencazione surriferita che tutte le doglianze contenute nel motivo in esame si risolvono nella prospettazione di errori di giudizio che, in quanto tali, rimangono nell’ambito interno della giurisdizione contabile, senza poter trasmodare nel superamento dei limiti esterni della medesima.
5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui al terzo motivo, ipotizzando che la sentenza impugnata sia viziata per eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice contabile invaso il merito della discrezionalita’ tecnica.
Richiamati i principi enunciati da queste Sezioni Unite in ordine all’eccesso di potere, la doglianza rileva che la Corte dei conti avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione “sostituendosi alle valutazioni discrezionali tecniche operate dalla societa’ ricorrente”, deducendo da non meglio identificati principi della scienza medica l’assunto che quei criteri sarebbero stati violati dalla societa’ (OMISSIS). La sentenza, in altri termini, avrebbe compiuto valutazioni che sono espressione “di una discrezionalita’ tecnica a carattere medico legale” che non avrebbe potuto essere sostituita da una valutazione del giudice.
5.1. Il motivo, quando non inammissibile, e’ comunque privo di fondamento.
Fermi tutti i principi gia’ richiamati in precedenza, e’ agevole osservare che la Corte dei conti ha svolto, nel caso in esame, una valutazione in termini di ragionevolezza ed economicita’ delle scelte compiute dalle societa’ accreditate con la ASL, ritenendo, con un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, che esse avessero fornito prestazioni sanitarie in violazione del principio di efficienza. Si tratta, come facilmente si comprende, di una valutazione che rientra nel proprium delle funzioni giurisdizionali spettanti alla Corte dei conti.
Ricorso della (OMISSIS) s.r.l..
6. I quattro motivi di ricorso della societa’ (OMISSIS) sono pressoche’ totalmente sovrapponibili a quelli del ricorso precedente.
Il primo ed il secondo motivo riprendono in tutto i medesimi argomenti dei corrispondenti motivi del ricorso della societa’ (OMISSIS), mentre puo’ dirsi che il terzo e il quarto sono sostanzialmente identici.
Ne deriva che le argomentazioni utilizzate per il rigetto del primo ricorso valgono anche per il secondo.
7. I due ricorsi, pertanto, vanno riuniti e devono essere entrambi rigettati.
Non occorre provvedere sulle spese, poiche’ la Procura generale della Corte dei conti e’ parte solo in senso formale.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte delle societa’ ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte delle societa’ ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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