La nozione di “termine processuale”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 maggio 2021| n. 11604.

Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, la nozione di “termine processuale” non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, sicché non è soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di sessanta giorni di cui art. 50, comma, 1 del Dpr n.602 del 1973 diretto al concessionario per procedere ad espropriazione forzata, non incidendo sul diritto ad agire in considerazione dell’alternatività dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione ordinaria e del fatto che l’iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento ed il pignoramento.

Ordinanza|4 maggio 2021| n. 11604

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Tributi – Iscrizione ipotecaria – Agente della riscossione nei confronti del contribuente – Cartelle di pagamento – Sospensione feriale – Termine dilatorio di sessanta giorni di cui articolo 50, comma, 1 del Dpr n.602 del 1973 – Espropriazione forzata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27027/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 671/35/2016 depositata il 15 aprile 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 novembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, veniva accolto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di (OMISSIS) n. 192/1/2011 in relazione alla iscrizione ipotecaria operata dall’agente della riscossione per la provincia di (OMISSIS) S.p.a., poi (OMISSIS) S.p.a., oggi (OMISSIS) S.p.a. disposta in relazione a due cartelle di pagamento.
– Entrambe le cartelle erano oggetto di impugnazione avanti alla giustizia tributaria, e il giudice d’appello riteneva di riformare la decisione della CTP per illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria, osservata la posteriorita’ della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti rispetto ai ricorsi avverso gli atti impositivi alla base delle cartelle, in quanto le stesse non erano esecutive, per non essere decorso il termine del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 1.
– Avverso la decisione propone ricorso l’agente della riscossione per quattro motivi, cui replica il contribuente con controricorso, che illustra con memoria.
CONSIDERATO
che:
– In via preliminare, in controricorso viene eccepita l’inammissibilita’ dell’intero ricorso per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali di causa. L’eccezione non puo’ essere accolta in quanto l’agente della riscossione, alle pagg. 3 e ss. del ricorso a partire dalla sezione rubricata “Fatto. I precedenti gradi di giudizio.” sintetizza adeguatamente i presupposti fattuali di causa, sia sul versante sostanziale che su quello processuale.
– Ancora preliminarmente, il contribuente eccepisce la violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’iscrizione ipotecaria e’ intervenuta anche in dipendenza della cartella emessa per IVA, IRES, IRAP per gli anni 2004-6, benche’ questa fosse riferibile unicamente alla societa’ Zeta S.r.l. e non a (OMISSIS) persona fisica, deduzione ulteriormente rielaborata in memoria.
– L’eccezione non puo’ essere ammessa nei termini in cui e’ formulata. Il contribuente fa riferimento al fatto che una delle due cartelle in dipendenza alle quali e’ stata iscritta ipoteca, quella per IVA, IRES, IRAP 2004-6, emessa per determinati avvisi di accertamento definitivi notificati sarebbe stata notifica – nella prospettazione del ricorrente – esclusivamente a (OMISSIS) n.q. di legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) S.r.l., a differenza della seconda cartella di pagamento, per ILOR, IVA, IRPEF 2004, relativa a distinti avvisi di accertamento e notificata al contribuente quale persona fisica; pertanto, in dipendenza delle somme portate dalla prima cartella, secondo il contribuente, non vi sarebbe titolo per l’iscrizione ipotecaria per cui e’ causa. La Corte nondimeno osserva che la questione nulla ha a che fare con l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, invocato a fondamento della proposta eccezione, previsione processuale che richiede “3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa”. In ogni caso, la prospettazione del contribuente non puo’ dirsi pacifica, perche’ se e’ vero che nell’esposizione del fatto la sentenza impugnata distingue la notifica della prima cartella da quella della seconda precisando che la seconda attinge il (OMISSIS) quale sola persona fisica, non e’ altrettanto chiaro se la prima l’abbia attinto anche (ma non solo) quale legale rappresentante della societa’ di capitali ((OMISSIS) S.r.l.). Va infatti considerato che la CTR non ha dichiarato il difetto di legittimazione del contribuente in parte qua e che, a pag.4 del ricorso, l’agente della riscossione espressamente afferma che entrambe le cartelle di pagamento sono intestate a (OMISSIS). Il controricorrente in ultima analisi non sostanzia adeguatamente ne’ dimostra il fondamento della sua eccezione riproducendo in controricorso le notifiche delle cartelle su cui fonda la propria prospettazione e almeno sintetizzando il contenuto delle cartelle e degli atti impositivi alla loro base.
– Tanto premesso, invertendo l’ordine di formulazione dei motivi articolati in ricorso, dev’essere trattato prima il quarto motivo, in quanto articolato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e, se fondato, idoneo a determinare la nullita’ della sentenza. Con il mezzo in parola l’agente denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per aver il giudice d’appello dichiarato la illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria per vizi mai dedotti dal contribuente, quali la posteriorita’ della notifica delle cartelle de quibus e della stessa iscrizione rispetto alla presentazione dei ricorsi e delle istanze di sospensione del ricorrente, oltre al fatto che le cartelle non sarebbero state esecutive al momento dell’iscrizione.
– Il motivo e’ infondato. Va premesso che e’ evincibile nel caso di specie un’unica ratio decidendi alla base della sentenza impugnata, in quanto la posteriorita’ della notifica delle cartelle rispetto ai ricorse la sospensione dell’efficacia degli atti impositivi alla base, in se’ non sono individuati dalla CTR quali autonomi vizi, bensi’ sono parte della ricostruzione della fattispecie processuale. La ratio piuttosto si concentra sulla non esecutivita’ delle cartelle di pagamento/ al momento dell’iscrizione ipotecaria e la stessa sentenza impugnata da’ conto nell’esposizione del fatto che anche la CTP ha considerato decisiva la questione, ritenendo decorso il termine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 1, statuizione censurata con il suo appello dal contribuente.
– Con il primo motivo di ricorso l’agente della riscossione deduce ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per omissione di motivazione e motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorieta’, motivazione perplessa o incomprensibile, per aver la CTR apoditticamente dichiarato l’illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria.
– Il motivo e’ destituito di fondamento, in quanto il giudice d’appello ha chiaramente espresso una ratio decidendi sufficientemente comprensibile e argomentata ai fini del rispetto del minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232; Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053), di illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria per la posteriorita’ della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti rispetto ai ricorsi avverso gli atti impositivi alla base delle cartelle, in quanto le cartelle non erano esecutive, non essendo decorso il termine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 1.
– Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata valutazione dei documenti attestanti la data dei provvedimenti di sospensione delle cartelle per cui e’ causa, avendo il giudice d’appello accertato la posteriorita’ della notifica delle cartelle di pagamento e della iscrizione dell’ipoteca rispetto alla presentazione dei ricorsi con istanza di sospensione, senza tener conto del fatto che la sospensione e’ stata disposta solo successivamente all’iscrizione dell’ipoteca.
– Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotti nel corpo del motivo non solo le rilevanti relate di notifica ed i provvedimenti telematici con cui e’ stata disposta la sospensione delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria ma, soprattutto, non viene indicato e dimostrato se e quando il provvedimento di sospensione delle cartelle sia stato posto all’attenzione del giudice d’appello, non essendo sufficiente a tal fine l’allegazione dei documenti al presente ricorso per cassazione in assenza di foliario timbrato dalla Cancelleria circa la tempestiva produzione degli allegati in sede di d’appello.
– Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 1, per aver la CTR ritenuto applicabile al termine ivi previsto il regime della sospensione feriale, pur essendo un termine sostanziale e non processuale.
– Il motivo e’ fondato. Va brevemente richiamato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non e’ limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, e si estende invece anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purche’ la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso (Cass. Sez. 6-1, 14/01/2016, n. 442 (Rv. 638255 – 01); Cass. Sez. 1, 11/11/2011, n. 23638 (Rv. 620391 – 01); Cass. Sez. 1, 25/10/2007, n. 22366 (Rv. 600186 – 01). Orbene, la previsione invocata da ultimo dall’agente della riscossione recita: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.”
– La norma in parola stabilisce i tempi circa l’inizio dell’azione esecutiva nei confronti del contribuente, destinatario della cartella esattoriale. Dunque tale principio di esecutivita’ del titolo legittima il concessionario a promuovere un pignoramento non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, salvo casi espressamente previsti dalla legge. Tra le ipotesi piu’ frequenti, oltre ovviamente al pagamento della somma per l’intero e all’opposto caso dell’impugnazione della cartella tramite reclamo, vi e’ quella della presentazione dell’istanza di rateizzazione presso l’agente della riscossione in forza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19: “l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo’ concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta’ dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili”. Ancora, frequente e’ l’ipotesi della sospensione, tanto amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 39 (“Il ricorso contro il ruolo di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta’ di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo’ essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”) quanto giudiziale Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 47, comma 1: “il ricorrente, se dall’atto impugnato puo’ derivargli un danno grave ed irreparabile, puo’ chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti”.
– Dalla disamina esposta emerge che, in tema di efficacia, la cartella di pagamento e’ dunque un vero e proprio titolo esecutivo, ai fini e per gli effetti dell’articolo 474 c.p.c., in forza del quale e’ possibile procedere senz’altro all’iscrizione ipotecaria e quindi al pignoramento. Autorevole e mai superata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 2014) ha inoltre chiarito che l’iscrizione ipotecaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, non costituisce atto dell’esecuzione forzata, ma e’ alternativa all’esecuzione vera e propria, come confermato anche dal fatto che il procedimento non impone la preventiva notifica dell’intimazione di pagamento Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 50, prevista nel caso in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento. L’insegnamento delle Sezioni Unite e’ stato in seguito ulteriormente confermato dalla giurisprudenza successiva della Corte (Cass. Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354, cfr. anche Cass. n. 5624/2017; Cass. n. 2017/8428; Cass. n. 25258/2018).
– Orbene, sulla base del quadro che precede, tenuto anche conto dell’alternativita’ dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione ordinaria e del fatto che l’iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento, si deve ritenere che il termine dilatorio di sessanta giorni di cui Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 1, non incida sulla proposizione dell’azione o comunque sul diritto di agire in giudizio dell’interessato e, pertanto, non possa considerarsi un termine processuale, con conseguente esclusione dell’applicazione della regola della sospensione feriale dei termini fissata dalla L. n. 742 del 1969, articolo 1 (principio di diritto).
– Dev’essere cosi’ formulato il seguente principio di diritto: “Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, la nozione di “termine processuale” non puo’ ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, sicche’ non e’ soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di sessanta giorni di cui Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 1, diretto al concessionario per procedere ad espropriazione forzata, non incidendo sul diritto ad agire in considerazione dell’alternativita’ dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione ordinaria e del fatto che l’iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento.”.
– Ha dunque errato la CTR a tener conto della sospensione feriale ai fini del computo del termine e, in sede di rinvio, si atterra’ al principio di diritto enunciato nel riesaminare la questione e quelle da essa discendenti e rimaste assorbite.
– In conclusione, accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il quarto, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e quarto e dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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