La nozione di pertinenza urbanistica

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 100

La massima estrapolata:

La nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione economica.

Sentenza 7 gennaio 2020, n. 100

Data udienza 26 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2014, proposto dalla signora Sa. Di Vi., rappresentata e difesa dagli avvocati Cl. Ga. e Ar. Pr., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ar. Pr. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. 2985/2013, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione edilizia in sanatoria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’appellante versata in atti in data 13 novembre 2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Antonella Manzione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto d’appello n. r.g. 33 del 2014, notificato al Comune di (omissis) in data 7 dicembre 2013 e depositato il 3 gennaio 2014, l’appellante ha impugnato la sentenza n. 2985 del 6 giugno 2013, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso n. 6181/2008, proposto avverso la nota prot. n. 22920 del 2 settembre 2008, di rigetto dell’istanza di titolo edilizio in sanatoria presentata il 24 giugno 2008 per la realizzazione di un manufatto di dimensioni pari a mq 71 circa.
2. L’appello ascrive alla sentenza di primo grado:
– la violazione e falsa applicazione del d. P.R. n. 380/2001 per aver ritenuto le opere non assentibili con d.i.a.; l’art. 9 del piano territoriale paesistico (P.T.P.) del Comune di (omissis) consente interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, purché senza incremento di volumetrie, con ciò consentendo la sanatoria di quanto realizzato. Trattandosi, infatti, solo di volumi tecnici, essi non darebbero luogo a volumetrie computabili;
– error in iudicando e in procedendo, in quanto non si sarebbe tenuto conto della disciplina di cui all’art. 41 della l. 27 dicembre 1997, n. 449; sarebbe stato violato altresì l’art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, come sostituito dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, non essendo stato acquisito il preventivo parere della commissione edilizia e della commissione edilizia integrata;
– violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1997 e dell’art. 97 della Costituzione, per non essere stato il diniego preceduto dal necessario preavviso.
2. In vista dell’odierna udienza la parte ha presentato una memoria, che ha richiamato le argomentazioni già sviluppate in atti.
3. Il ricorso è passato in decisione all’udienza pubblica del 26 novembre 2019.
4. La Sezione ritiene che l’appello sia infondato e come tale da respingere.
5. Al fine di correttamente inquadrare i confini dell’odierna controversia si rende necessario individuare l’esatta natura e tipologia dell’intervento effettuato. Allo scopo, rileva il Collegio, è indispensabile la disamina degli elaborati progettuali all’istanza presentata in data 24 giugno 2008, poiché non è dirimente la formulazione letterale della stessa, caratterizzata dall’uso promiscuo della dicitura “concessione edilizia/DIA”, quasi i due titoli fossero comunque alternativi. L’opera che si intende sanare, dunque, viene descritta come “un manufatto di circa 70 mq. realizzato al rustico con copertura in legno e tegole e struttura portante in ferro”, da destinare a deposito agricolo.
Afferma il giudice di prime cure che correttamente il Comune di (omissis) avrebbe respinto la richiesta di condono, in quanto, pur prescindendo dalla tipologia di titolo necessario (dunque, finanche ove assentibile con d.i.a.), l’intervento si pone in contrasto con il Piano territoriale paesistico che sancisce l’inedificabilità assoluta nella zona di interesse. Essa si pone altresì in contrasto con le disposizioni del P.R.G. in quanto eccedente la volumetria prevista per la zona.
L’appellante, segmentando le singoli disposizioni ostative al fine di ricavarne uno specifico ambito di disciplina favorevole, qualifica l’intervento come ristrutturazione edilizia, in quanto ammessa dall’art. 9 del P.T.P., salvo negare la produzione di qualsivoglia volumetria, trattandosi di realizzazione di un volume tecnico.
Ritiene il Collegio che tali censure vadano respinte.
Le deduzioni dell’appellante non tengono conto da un lato, che la ristrutturazione costituisce un intervento, più o meno incisivo, avente ad oggetto un immobile preesistente, laddove nel caso di specie viene all’evidenza la “realizzazione” abusiva dell’intero manufatto; e che i cd. volumi tecnici o pertinenze, nella diversa accezione che la relativa dicitura ha in ambito edilizio rispetto a quella civilistica, comunque presuppongono un immobile cui “accedere”, laddove nel caso di specie di esso non è traccia, quanto meno in atti.
Per la pacifica giurisprudenza, qui condivisa, la nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione economica (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8192; id., 4 gennaio 2016, n. 19; 24 luglio 2014, n. 3952; sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817).
Il manufatto realizzato, oltre a possedere una cubatura rilevante, non è strumentale, ovvero non risulta essere strumentale, ad alcun immobile principale, neppure astrattamente menzionato.
6. Va respinta pure la censura d’appello che ripropone la censura di primo grado relativa alla necessità che l’ordine di demolizione fosse preceduto da un previo parere della commissione edilizia e della commissione edilizia integrata: anche su tale questione sussiste giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, cui la Sezione si riporta integralmente, che ha escluso la necessità dell’apporto di questi organi consultivi almeno nei casi, quale è senz’altro quello di specie, di palese incondonabilità dell’abuso edilizio (v. per tutte Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2019, n. 3988; sez. IV, 18 aprile 2018, n. 2324).
7. Quanto, infine, alla ritenuta violazione delle garanzie partecipative, trattandosi, per quanto sopra esposto, di un abuso non sanabile, il provvedimento impugnato ha sostanzialmente carattere vincolato: il che rende anche concretamente irrilevanti i profili procedimentali allegati dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990 (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 20 dicembre 2019, n. 8635).
8. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Nulla sulle spese del secondo grado, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di (omissis).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello n. r. 33/2014 e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 2985 del 2013.
Nulla sulle spese del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere, Estensore

 

 

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