Il documento di trasporto firmato dal solo vettore

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31974.

La massima estrapolata:

Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l’onere che l’art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario.

Ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31974

Data udienza 6 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10928/2015 proposto da:
(OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– contrioricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 428/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/03/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda che viene qui in esame puo’ sintetizzarsi nei termini seguenti:
– il Tribunale accolse la domanda avanzata dalla s.n.c. (OMISSIS), che aveva convenuto in giudizio (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di Euro 2.705,00 per lavori di restauro e lucidatura mobili, nonche’ di Euro 10.100,00, quale corrispettivo di un contratto estimatorio riguardante mobili e arredi e rigetto’ quella riconvenzionale, con la quale il convenuto aveva chiesto condannarsi la societa’ attrice alla restituzione dei mobili a questa consegnati in conto vendita o, in alternativa, al pagamento del controvalore;
– la Corte d’appello, decidendo sull’impugnazione del (OMISSIS), limito’ l’accoglimento della domanda della (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento di Euro 3.200,00, oltre IVA, quale compenso per lavori di restauro e lucidatura e accolse la domanda dell’appellante, condannando l’appellata a restituire i “beni di cui al doc. 1 (…) o alla corresponsione dell’equivalente prezzo”, maggiorato dell’IVA e degli interessi al tasso legale;
– la (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria, avverso la decisione di secondo grado e il (OMISSIS) resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale fondato su unitaria censura;
ritenuto che con il primo motivo la societa’ ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2719, 2720, 2730 e 2697 c.c., nonche’ articoli 214 e 215 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:
– ingiustamente la Corte d’appello aveva censurato il ragionamento del Tribunale a riguardo della valutazione del materiale documentale, in quanto l’attrice aveva dimostrato di aver consegnato un certo numero di mobili al (OMISSIS), che non li aveva poi restituiti, producendo il documento di trasporto n. 45 del 4/10/2004, che indicava analiticamente i beni in parola, firmato dal solo trasportatore (tale (OMISSIS)), il quale, sentito come teste, aveva confermato di avere in diverse occasioni effettuato trasporti per l’una e per l’altra parte in causa;
– il (OMISSIS), a sua volta, aveva depositato il documento di trasporto n. 30 dell’8/10/2004, che indicava la medesima lista di mobili, restituiti alla (OMISSIS) e (OMISSIS);
– il (OMISSIS) con la comparsa di costituzione aveva ammesso l’esistenza dell’originale del documento di trasporto attestante la consegna dei mobili dalla (OMISSIS) e (OMISSIS) a lui, la veridicita’ della vicenda e del contesto negoziale e cio’ costituiva piena confessione, ex articolo 2730 c.c.;
– invece il documento di trasporto prodotto dal (OMISSIS), privo di firme del committente e del destinatario, prodotto in fotocopia, tempestivamente disconosciuta, non poteva assumere valore alcuno, non avendo il convenuto provveduto a depositare l’originale o ad avvalersi di qualsivoglia strumento di prova utile a dimostrare “la veridicita’ delle copie prodotte”.

CONSIDERATO

che la doglianza non puo’ essere accolta per il convergere di almeno due ragioni, ognuna delle quali idonea a sorreggere l’assunto:
a) la doglianza e’ priva della necessaria specificita’, in quanto, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, gli evocati documenti di trasporto non sono stati posti nella disponibilita’ conoscitiva della Corte (difetto di autosufficienza);
b) da quel che emerge dagli atti in questa sede apprezzabili non consta che la ricorrente abbia disconosciuto la fotocopia ai sensi dell’articolo 2719 c.c., contestandone, quindi, la conformita’ all’originale, ma, ben diversamente, denunziato la non rispondenza rispetto al reale di quanto annotato sul documento, di talche’ la censura si risolve in un inammissibile contestazione del vaglio probatorio;
ritenuto che con il secondo motivo la (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2719, 2720, 2730 c.c., nonche’ degli articoli 214 e 215 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:
– la Corte locale aveva affermato che “il documento di trasporto (prodotto dal (OMISSIS)), pur discutibile nella sua compilazione e, quindi attendibilita’, era stato in qualche modo riconosciuto da (OMISSIS) il quale aveva confermato la restituzione di tre dei beni ivi indicati. Il documento peraltro conteneva l’espressa indicazione anche di altri beni dei quali (OMISSIS) negava la restituzione, ma in tal caso avrebbe dovuto far constatare la circostanza al trasportatore e, quindi, contestare il fatto direttamente e immediatamente al (OMISSIS). Il documento fa piena prova nella sua interezza e, quindi, la Corte ritiene che i beni in esso indicati, stante l’assenza di immediate contestazioni, erano stati ricevuti dalla (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c.”;
– il ragionamento non viene condiviso dalla ricorrente, la quale chiarisce che: a) l’ (OMISSIS) aveva dichiarato che i mobili erano stati consegnati alla societa’ da lui rappresentata “solo in parte e comunque solo successivamente al 08/10/2004”; inoltre, il legale rappresentante della ricorrente, sempre in sede d’interrogatorio formale, visionato il documento del (OMISSIS), ne aveva disconosciuto la firma di ricezione in calce; b) da cio’ si sarebbe dovuto ricavare che, nel mentre la consegna dalla (OMISSIS) e (OMISSIS) al (OMISSIS) aveva trovato conferma nelle stesse ammissioni di quest’ultimo, quella inversa, dal (OMISSIS) all’ (OMISSIS) e (OMISSIS) era rimasta sfornita di prova, non avendo l’ (OMISSIS) dichiarato di aver ricevuto tre mobili e, anzi, avendo precisato che la restituzione parziale era avvenuta in epoca successiva all’8/10/2004; c) confrontando la testimonianza di (OMISSIS) (padre di (OMISSIS)) era agevole rendersi conto che la restituzione (dal (OMISSIS) alla (OMISSIS) e (OMISSIS)) dei tre mobili, di cui discorre la sentenza, concerneva altra e diversa vicenda; d) la sentenza aveva finito con l’assegnare valore ricognitorio a un documento non originale e di dubbio significato, in violazione dell’articolo 2720 c.c.;
e) aveva fatto falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., addossando l’onere della prova alla societa’ attrice, ignorando che l’ (OMISSIS) aveva disconosciuto “sotto tutti i profili” il documento;
considerato che la doglianza merita di essere accolta, al di la’ dell’inconferente riferimento agli articoli 214 e 215 c.p.c., in quanto l’affermazione della Corte locale sopra trascritta conduce ad una non condivisibile interpretazione dei principi in materia di onere della prova:
a) il documento di trasporto prodotto dal (OMISSIS), privo delle firme del mittente e del ricevente, siglato dal solo vettore, costituisce scrittura proveniente dal terzo, la quale puo’ assumere solo un significato indiziario (cfr. Sez. L., n. 11105, 14/8/2001);
b) nella specie, una tale efficacia, la quale, peraltro, per assurgere a prova necessiterebbe comunque di corroborazione, non trova conferma nella deposizione del vettore, il quale non e’ stato in grado di fornire precisi riferimenti, essendosi limitato ad affermare di aver effettuato diversi trasporti per conto della ricorrente e del resistente, con reciproco invio di mobili;
c) non trova conforto nella legge l’asserto secondo il quale il documento faceva prova nella sua interezza, con la conseguenza che avrebbero dovuto intendersi consegnati alla (OMISSIS), non solo i tre mobili che quest’ultima aveva ammesso di aver ricevuto, ma tutti quelli indicati nel documento, ostandovi la ragione esposta alla precedente lettera b) e l’ingiustificata apoditticita’ dell’asserto, il quale non trova supporto normativo di sorta;
d) l’affermazione, poi, secondo la quale era onere del ricevente “contestare il fatto direttamente e immediatamente a (OMISSIS)” viola l’articolo 2697 c.c., perche’ presupponendo quel che non risulta essere stato provato, e cioe’ il documento di trasporto, prodotto dal (OMISSIS), fosse stato rilasciato, in altra copia, alla ricorrente al momento della consegna dei mobili, che essa dichiara aver ricevuto solo in parte, inverte il canone legale sul carico probatorio, trasferendo, contra legem, l’onere di dimostrare la consegna dei beni dal mittente al destinatario;
considerato che, pertanto, la sentenza deve essere sul punto cassata, cosicche’ il Giudice del rinvio proceda a nuovo esame adeguandosi al seguente principio di diritto: “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell’articolo 2729 c.c., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talche’ da solo non soddisfa l’onere probatorio, che l’articolo 2697 c.c., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario”
ritenuto che con il motivo incidentale il (OMISSIS) lamenta omessa pronuncia, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in quanto:
– con l’atto costitutivo di primo grado il convenuto aveva chiesto, in via riconvenzionale, condannarsi l’attrice “a restituire (…) i mobili descritti nel doc. 1 (…) ovvero, alternativamente, a pagare il prezzo nelle rispettive misure indicate nel documento stesso o in quella, maggiore o minore, eventualmente accertata in corso di causa, il tutto previa fissazione di relativo termine ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1183 c.c.”;
– la Corte di Milano non aveva scrutinato la domanda di fissazione del termine, incorrendo, quindi, in omissione di pronunzia;
considerato che la doglianza resta assorbita dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
considerata l’opportunita’ di rimettere al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo e rigetta il primo del ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Milano, altra sezione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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