La notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13917.

La massima estrapolata:

La notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l’atto, e di rituale effettuazione delle formalità di affissione dell’avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, è valida e produttiva di effetti, essendo tale sequenza notificatoria significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio.

Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13917

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Dirigenti medici – Azienda ospedaliera – Disciplina in materia di servizio di guardia notturna e festiva – Violazione – Risarcimento del danno – Art. 16 CCNL – Ricorso per cassazione – Tardività – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 497-2015 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 443/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2014 R.G.N. 1179/2011.

RILEVATO

che:
1. con sentenza n. 443, del 7 luglio 2014, la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lodi, condannava l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi a pagare ad (OMISSIS) la somma di Euro 10.896,00, a (OMISSIS) la somma di Euro 9.552,00 ed a (OMISSIS) la somma di Euro 10.560,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi dalla data della pronuncia;
i predetti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dirigenti medici addetti al reparto di chirurgia generale, avevano agito per far accertare l’inosservanza da parte dell’Azienda della disciplina contrattuale in materia di servizio di guardia (notturna e festiva) ed in particolare dell’articolo 16 del c.c.n.l. dirigenza medica sostanziatasi nell’aver disposto che tale servizio di guardia presso le unita’ operative di Chirurgia (Generale, Urologia, Vascolare, Otorinolaingoiatra, Oculistica, Plastica, Ortopedia) fosse assicurato solo dai medici addetti al Reparto di Chirurgia Generale (con esclusione di tutti gli altri chirurghi) e chiesto il risarcimento del danno;
il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che l’invocato articolo 16 del c.c.n.l. non avesse portata precettiva;
al contrario la Corte d’appello evidenziava che la suddetta disposizione, l’inequivoco dato letterale e il riferimento a tutti i medici esclusi i dirigenti di struttura complessa oltre alla collocazione della stessa nel titolo III del c.c.n.l. intitolato rapporto di lavoro facessero propendere per un vero e proprio diritto in favore del lavoratore e un corrispondente obbligo dell’azienda ospedaliera;
escludeva che l’articolo 16 potesse essere interpretato quale norma secondo la quale i dirigenti medici fossero tenuti, se richiesti, a prestare servizio di guardia rientrando cio’ nelle loro incombenze;
aggiungeva che l’azienda non avesse dedotto nulla per spiegare la scelta di ricorrere ai soli chirurghi di chirurgia generale non coinvolgendo nel servizio i chirurghi di altre specialita’;
riteneva che l’utilizzazione dei soli chirurghi di chirurgia generale e quindi la maggior frequenza dei turni e il conseguente maggior impegno avesse comportato una maggiore penosita’ del lavoro ulteriore (ancorche’ retribuito a parte) e che il relativo risarcimento poteva essere quantificato moltiplicando le guardie in piu’ fatte da ciascun ricorrente per il 10% della tariffa prevista per la guardia notturna;
2. avverso tale sentenza l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;
3. i medici hanno resistito con controricorso;
4. entrambe le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:
1. e’ fondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ formulata dai controricorrenti;
2. risulta dagli atti puntualmente richiamati e prodotti dai controricorrenti che la sentenza della Corte territoriale e’ stata avviata per la notifica, su richiesta del difensore degli appellanti, il giorno 29 luglio 2014 (si veda l’attestazione dell’ufficiale giudiziario Cron. (OMISSIS)) per poi essere spedita dall’ufficiale giudiziario all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi presso l’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) in data 6 agosto 2014 a mezzo del servizio postale (si veda la relata di notifica e l’attestazione del funzionario Unep in calce alla stessa);
l’indirizzo di (OMISSIS) era quello del difensore dell’Azienda Ospedaliera come risultante sia dalla comparsa di costituzione in primo grado (documento a – Cass. della produzione dei controricorrenti in cassazione) sia dalla memoria difensiva nel giudizio di appello (documento b – Cass. della produzione dei controricorrenti in cassazione);
3. la notifica presso il suddetto indirizzo di (OMISSIS) (benche’ sul margine destro della memoria difensiva in sede di appello fosse stato indicato anche il domicilio in (OMISSIS)) e’ da ritenersi andata comunque a buon fine;
tanto si evince dalla documentata sequenza dei passaggi del procedimento notificatorio (che non e’ stata in alcun modo contestata): avvenuta compilazione da parte dell’addetto al recapito del riquadro centrale dell’avviso di ricevimento relativo alla temporanea assenza del destinatario (con barrate le voci relative a: affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo e immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo), confermativo del luogo ove il plico andava recapitato e della esistenza li’ del destinatario (come detto solo temporaneamente assente); – avvenuta spedizione della raccomandata informativa (n. (OMISSIS)) in data 14/8/2014 (v. avviso di ricevimento n. (OMISSIS) in atti); – immissione nella cassetta postale in data 18/8/2014, presso il medesimo indirizzo, di ulteriore avviso con invito a ritirare la raccomandata informativa (v. altro avviso di ricevimento recante sempre n. (OMISSIS), all. c – Cass. della produzione dei controricorrenti in cassazione); – ricezione di tale raccomandata informativa da parte del destinatario in data 19 agosto 2014 (v. documento e-Cass., terza pagina, della produzione dei controricorrenti in cassazione); – mancato ritiro dell’atto entro il termine di dieci giorni (si veda l’attestazione apposta sempre sull’avviso di ricevimento di cui sopra si e’ detto);
4. nella fattispecie in esame, dunque, non si discute di una notifica che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore della parte trasferito altrove ma di una notifica comunque andata a buon fine presso l’indirizzo del procuratore prima del trasferimento;
ed allora non rileva che il difensore dell’ASST di Lodi avesse comunicato all’Ordine degli Avvocati di Lodi in data 10 gennaio 2013 il nuovo indirizzo in (OMISSIS);
5. va, al riguardo, fatta applicazione del principio gia’ affermato da questa Corte secondo il quale: “E’ valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, mediante consegna del plico al portiere, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica ex articoli 136 e 170 c.p.c. abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato” (cosi’ Cass. 16 aprile 2018, n. 9315; si veda anche Cass. 25 settembre 2000, n. 12666 con riferimento all’ipotesi di consegna del plico a persona abilitata a riceverlo, nella specie: collaboratore di studio);
6. egualmente si deve ritenere valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l’atto, e rituale effettuazione delle formalita’ di affissione dell’avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, essendo tale sequenza notificatoria significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando, anche in questo caso, che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio;
7. dovendo, pertanto, considerarsi la notifica della sentenza effettuata per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa (anteriore al maturarsi della compiuta giacenza) pacificamente avvenuta in data 19/8/2014, deve ritenersi che il ricorso per cassazione, avviato per la notifica in data 22/12/2014 sia tardivo (invero tale tardivita’ e’ integrata anche considerando la compiuta giacenza);
8. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
9. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
10. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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