La notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, ORDINANZA 25 giugno 2019, n.16938.

La massima estrapolata:

La notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante al momento di generazione della predetta ricevuta.

ORDINANZA 25 giugno 2019, n.16938

Considerato che:
1. È infondata l’eccezione svolta dal controricorrente di tardività del ricorso per cassazione, basata sull’argomento per cui – essendo il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione delle spettanze di c.t.u. attratto, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, al rito sommario di cognizione – da un lato, il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza previsto dall’art. 702 quater c.p.c., per l’appello varrebbe anche per il ricorso straordinario per cassazione, dall’altro, quand’anche il termine fosse quello ordinario di sessanta giorni, esso sarebbe comunque decorso dovendo farsi partire dalla data di pubblicazione, in quanto conosciuto o conoscibile dalle parti.
1.1. Al riguardo, va affermato che il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui all’art. 111 Cost., penultimo comma, (v. oggi art. 360 c.p.c., u.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all’interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell’art. 327 c.p.c.. Nessuna influenza spiega su tale disciplina normativa la circostanza che l’appello sia a proporsi entro il termine di trenta giorni.
1.2. Non risultando pronunciata in udienza, l’ordinanza oggetto di ricorso è stata comunicata dalla cancelleria il 12/06/2017 via p.e.c. (doc. 2 in atti). In proposito va detto che la novellazione dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha chiarito che la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.; e ciò al fine di neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, preservandosi la normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo nel caso di atto di impulso di controparte mediante notificazione. In argomento questa corte (Cass. n. 23526 del 05/11/2014) ha già affermato che, a fronte di detta disciplina, restano ferme le norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza di un termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria. Nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dalla parte controricorrente, non è applicabile alcuna disciplina derogatoria, onde il termine per l’impugnazione ex art. 325 c.p.c., sarebbe potuto decorrere solo da una notifica su impulso di parte, non avvenuta.
1.3. Neppure è fondata alla luce di quanto innanzi la tesi del controricorrente affermativa del decorso del termine (breve), invece che dalla comunicazione, dallo stesso deposito del provvedimento in via telematica. Alla luce di quanto detto in ordine alla decorrenza del termine breve o dalla notifica o in base a norme speciali, a fortiori non potrebbe incidere sul decorso del termine stesso la solo astratta conoscibilità dei provvedimenti (se non pronunciati in udienza) resa possibile dal deposito telematico, essendo richiesta una conoscenza legale in base a specifici atti (notificazione) o norme (derogatorie dell’art. 325 c.p.c.).
2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della disciplina in tema di deposito telematico degli atti giudiziari, denunciandosi l’erronea applicazione di una superata disciplina, in luogo del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, convertito con modificazione nella L. n. 221 del 2012, come riformulato dalla L. n. 114 del 2014, art. 51, comma 2, di conversione del D.L. n. 90 del 2014.
2.1. Il motivo è manifestamente fondato.
2.2. Il provvedimento impugnato, nel fare sostanziale, ma implicito, riferimento al disposto di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 13, che prevedeva il termine anticipato delle ore 14 per la riferibilità alla data di effettuazione dei depositi, non appare tener conto del testo vigente al momento del deposito del ricorso in opposizione e citato nello stesso provvedimento impugnato – del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7, conv. in L. 221 del 2012, nella versione di cui alla novellazione del 2014, secondo il quale il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.
2.3. Tanto consente a questa corte di esimersi dal pronunciare sulla tesi sostenuta in subordine, in memoria, dalla parte ricorrente, secondo la quale, nel silenzio del D.L. n. 179, – nel testo ante-2014 sulla questione dell’orario idoneo al deposito, il D.M. n. 44, avrebbe dovuto essere disapplicato.
2.4. È appena il caso di notare che, in epoca successiva alla deliberazione della presente ordinanza, ma precedentemente al deposito della stessa, la sentenza della Corte Cost. n. 75 del 19 marzo 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta. Alla pendenza della questione innanzi alla Corte costituzionale ha fatto riferimento la parte ricorrente con la memoria, richiamando alcune argomentazioni svolte dalla corte d’appello remittente, pur dichiarando la consapevolezza circa la diversità dell’ambito applicativo della norma allora sospettata di incostituzionalità (e poi dichiarata incostituzionale), relativa alle notificazioni, e la norma di cui si fa applicazione nel presente procedimento, relativa al deposito per via telematica di atti presso gli uffici giudiziari, pur entrambe contenute nel cennato D.L. n. 179, come più volte modificato.
2.5. Nel caso di specie, essendo avvenuta la consegna della ricevuta di deposito telematico entro il termine della giornata di scadenza, il ricorso va accolto.
3. Alla cassazione dell’ordinanza impugnata segue il rinvio al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *