La notifica della sentenza, anche se munita di formula esecutiva, effettuata nella Cancelleria del Tribunale presso cui il procuratore costituito aveva eletto domicilio, è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 5 settembre 2018, n. 21657.

La massima estrapolata:

La notifica della sentenza, anche se munita di formula esecutiva, effettuata nella Cancelleria del Tribunale presso cui il procuratore costituito aveva eletto domicilio, è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.

Ordinanza 5 settembre 2018, n. 21657

Data udienza 29 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22745/2014 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 309/2014 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 13/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2018 dal cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso; inammissibili i restanti motivi.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 13.2.2014, ha dichiarato inammissibile, perche’ tardivo, l’appello proposto dall’ (OMISSIS) avverso la sentenza con cui il GdiP di Barletta lo aveva condannato a restituire a (OMISSIS) la somma di Euro 154,84, per indebito pagamento di una tassa automobilistica, oltre interessi e spese.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’ACI con quattro motivi, ai quali (OMISSIS) resiste con controricorso. Il PG ha depositato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Dall’esame degli atti, consta che:
– l’odierno ricorrente e’ stato rappresentato nel giudizio d’appello, anche disgiuntamente, dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), giusta procura generale alle liti, in data 3.4.2008, ha eletto domicilio presso la sede dell’Avvocatura Generale dell’ (OMISSIS) in Roma, ed ha dato facolta’ ai difensori nominati di eleggere domicilio anche in altri luoghi;
– di tale facolta’ si sono avvalsi i difensori che hanno eletto domicilio presso la cancelleria del tribunale adito, indicando “comunicazioni all’indirizzo avvocatura (OMISSIS)”;
– la sentenza d’appello, munita della formula esecutiva, e’ stata notificata il 13.3.2014 “all’ (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso al procuratore costituito presso cui elegge domicilio Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale di Trani” e la consegna e’ stata effettuata a mani del funzionario addetto.
3. Poiche’ e’ stata effettuata l’elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice adito, tale luogo non vale come domiciliazione Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ex articolo 82 (ne’ e’ stato peraltro indicato l’indirizzo PEC comunicato all’ordine), ed il ricorso, consegnato in data 23.9.2014, per la spedizione ai sensi della L. n. 53 del 1994 e’, dunque, tardivo, dovendo trovare applicazione il termine breve di cui all’articolo 326 c.p.c., a nulla rilevando che la sentenza notificata (il 13.3.2014) fosse munita di formula esecutiva, in quanto la notifica, effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, id est in modo equivalente a quella attuata ex articoli 170 e 285 c.p.c. nei confronti del procuratore costituito della parte, e’, appunto, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.

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