Allorquando una concessione edilizia sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 14 settembre 2018, n. 5408.

La massima estrapolata:

Allorquando una concessione edilizia sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Infatti, l’insegnamento giurisprudenziale prevalente ha individuato dei casi in cui la discrezionalità della P.A. in subiecta materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà.

Sentenza 14 settembre 2018, n. 5408

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9868 del 2009, proposto dal signor
Fe. Fr., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Di Gi. in Roma, piazza (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione sesta, n. 12322 del 1° ottobre 2008, resa tra le parti, concernente l’annullamento di una concessione edilizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il consigliere Nicola D’Angelo e udito, per la part e appellante, l’avvocato Lo. Le., su delega dell’avvocato Lu. Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il comune di (omissis) ha rilasciato al signor Fe. Fr. il 13 maggio 1992 una concessione edilizia (n. 19/1992), e successivamente il 1° febbraio 1994 una concessione in sanatoria (n. 1/1994). per la ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione danneggiato dal sisma del 1962.
2. La concessione n. 19/1992 è stata poi annullata dal Comune con provvedimento n. 15 del 2 ottobre 2003.
In particolare, l’Amministrazione comunale ha accertato l’illegittimità del titolo in quanto il fabbricato oggetto dell’istanza di concessione era stato già ricostruito su di un’altra particella ai sensi della legge n. 1431/1962.
3. Contro il provvedimento di annullamento il signor Fr. ha proposto ricorso al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, che con la sentenza indicata in epigrafe lo ha respinto.
4. Il giudice di primo grado ha infatti rilevato che la circostanza posta a base del provvedimento di autotutela adottato dal Comune (concessione edilizia relativa ad un diverso immobile) era stata accertata con sentenze della Pretura Circondariale di Benevento (n. 159/98) e della Corte di Appello di Napoli (n. 1695/2000).
In sostanza, il ricorrente, nell’istanza presentata per ottenere la concessione, avrebbe falsamente rappresentato i fatti.
5. Il signor Fr. ha quindi impugnato la predetta sentenza, deducendo un unico ed articolato motivo di appello.
5.1. Nessuna falsa rappresentazione della realtà sarebbe stata posta in essere. Il provvedimento di annullamento non ha comunque dato conto delle ragioni di pubblico interesse prevalenti rispetto a quelle del privato. La particella di sedime dell’edificio aveva destinazione ad uso privato ed era dunque idonea alla realizzazione dell’immobile di cui è causa.
5.1.1. L’appellante sostiene di aver presentato l’istanza per la concessione edilizia relativamente ad un immobile danneggiato dal sisma del 1962, ricostruito negli anni 1970 – 71 in altro sito con il contributo assegnato ai sensi della legge n. 1441/1962, che avrebbe poi dovuto essere demolito con conseguente acquisizione dell’area di sedime da parte del Comune.
Pertanto, non vi sarebbe stata alcuna infedele rappresentazione dei dati necessari per il rilascio della concessione.
5.1.2. Peraltro, l’appellante evidenzia di non aver seguito le pratiche per il contributo di cui alla citata legge n. 1441/1962, attivate invece dai fratelli, e che di conseguenza non ha avuto conoscenza, contrariamente a quanto affermato nella sentenza del Pretore di Benevento n. 159/98, della ricostruzione del fabbricato in altro sito.
5.1.3. Il provvedimento impugnato non avrebbe comunque dato conto delle ragioni di pubblico interesse che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere prevalente l’annullamento rispetto all’interesse del privato al mantenimento di opere in parte già realizzate già da diversi anni.
5.1.4. Il Comune sarebbe stato, al contrario, inerte per un lungo arco temporale, omettendo di demolire le opere ritenute illegittime e di acquisire l’area di sedime.
5.1.5. Infine, nel parere tecnico acquisito dal Comune la particella di sedime dell’edificio aveva una destinazione ad uso privato compatibile con l’immobile che l’appellante intendeva realizzare.
6. Il comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 maggio 2018.
8. L’appello non è fondato.
9. Il comune di (omissis) con il provvedimento n. 5914 del 2 ottobre 2003 ha annullato la concessione edilizia n. 19 del 13 maggio 1992 rilasciata al signor Fr. per la ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 1962.
10. La motivazione posta a base dell’annullamento, come desumibile dal contenuto del provvedimento e per relationem dalla proposta del responsabile del procedimento, si è fondata sulla rilevata illegittimità della concessione edilizia rilasciata all’appellante per la ricostruzione di un fabbricato in realtà già ricostruito altrove.
11. Tale circostanza, come evidenziato dal giudice di primo grado, è stata anche accertata nel corso di un giudizio penale innanzi alla Pretura Circondariale di Benevento e alla Corte di Appello di Napoli (cfr. citate sentenze n. 159/98 e n. 1695/2000).
12. Ciò premesso, nei motivi di appello si contestano le conclusioni del T.a.r. che hanno portato al rigetto del ricorso di primo grado.
13. Innanzitutto, l’appellante sostiene di non aver falsamente rappresentato nell’istanza di concessione la situazione di fatto.
13.1. Lo stesso ricorrente, tuttavia, ammette che il fabbricato oggetto del giudizio è stato ricostruito su altra particella, anche se poi afferma di non averne avuto conoscenza in quanto non avrebbe personalmente seguito le pratiche per il rilascio del contributo di cui alla legge n. 1442/1962.
13.2. In tale prospettiva non può però ritenersi fondata la prospettazione dell’appellante in ordine al fatto che l’infedeltà della domanda dovesse essere valutata in funzione dell’oggetto e delle finalità della domanda medesima.
In ogni caso, come risulta evidente, quanto rappresentato ha indotto in errore l’Amministrazione a rilasciare un titolo edilizio sulla base di presupposti non corrispondenti alla realtà .
13.3. Per completezza, giova sul punto evidenziare che la consistenza della falsa rappresentazione della situazione di fatto posta a base di una istanza edilizia non esige il dolo penale essendo sufficiente il dato in sé della consapevolezza della erronea rappresentazione di tale situazione (cfr. Sez. IV, n. 2693 del 2016; n. 4300 del 2014).
13.4. D’altra parte, se la legge consentiva in astratto la ricostruzione in altro sito del fabbricato risultato danneggiato dal sisma quando per motivi tecnici derivanti dall’osservanza delle norme di edilizia antisismica e di disciplina urbanistica si imponeva la ricostruzione dell’immobile su area diversa (cfr. art. 6 comma 3 della legge n. 1431/1962), va evidenziato che nel caso di specie, come rilevato T.a.r., non sussistevano ostacoli tecnici insuperabili per la ricostruzione in altro sito dell’immobile.
14. Anche i profili di censura relativi al difetto di motivazione del provvedimento impugnato non possono essere condivisi.
14.1. Secondo l’appellante, il Comune nel provvedimento di annullamento della concessione non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per le quali veniva ritenuto prevalente l’interesse pubblico all’adozione dell’atto di autotutela rispetto a quello del privato.
L’onere di evidenziare tali ragioni, in aggiunta a quelle relative al mero ripristino della legalità, avrebbero dovuto essere soddisfatto soprattutto per il lungo tempo trascorso dal rilascio della concessione e per la parziale realizzazione delle opere edilizie oggetto della stessa.
14.2. Come rilevato dal T.a.r., il provvedimento di annullamento, motivato anche per relationem sulla base dell’istruttoria dell’Ufficio tecnico, non necessitava di una compendiosa motivazione sull’interesse pubblico in quanto adottato a seguito della constatata falsa o erronea prospettazione dei fatti che avevano determinato a suo tempo il rilascio della concessione.
14.3. Per costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV: 8 gennaio 2013, n. 39; 6 maggio 2014, n. 4300; 14 dicembre 2016, n. 5262), allorquando una concessione edilizia sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Infatti, l’insegnamento giurisprudenziale prevalente ha individuato dei casi in cui la discrezionalità della P.A. in subiecta materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2885 del 14 giugno 2017).
15. Quanto, infine, all’ultimo profilo di appello con il quale il ricorrente censura l’assenza di un interesse pubblico anche in relazione al fatto che la destinazione della particella era comunque coerente con la realizzazione dell’immobile di cui è causa, va rilevato che non sussiste un obbligo per l’Amministrazione di darne conto, non potendosi ritenere rilevante, contrariamente a quanto affermato, la previsione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in quanto si tratta di una norma inapplicabile ratione temporis, essendo entrata in vigore dopo l’adozione del provvedimento di annullamento della concessione (l’art. 21 nonies è entrato in vigore nel febbraio 2005 mentre il provvedimento di annullamento è stato adottato nell’ottobre 2003).
In ogni caso la norma in esame, anche nell’ultima versione seguente alla novella del 2015, legittima l’esercizio sine die dell’autotutela in presenza di provvedimenti basati su una falsa rappresentazione della realtà o, in alternativa, su dichiarazioni sostitutive o atti di notorietà la cui falsità è stata assodata da un giudicato penale.
16. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza di primo grado.
17. Nulla è dovuto per le spese di giudizio in conseguenza della mancata costituzione in giudizio del comune di (omissis).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore

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