La natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 maggio 2021| n. 16668.

La natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia -art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole. Tale regola vale sia, come nella specie, per il direttore ed esecutore dei lavori ma anche per gli operai, materiali esecutori dei lavori, che ad es. con l’allaccio della rete idrica ed elettrica concorrono a rendere oggettivamente stabile e funzionale l’opera in costruzione.

Sentenza|3 maggio 2021| n. 16668

Data udienza 15 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Abuso edilizio – Zona paesaggistica – Particolare tenuità del fatto – Esclusione per la particolare gravità del fatto – Dichiarazioni autoindiziante rese alla pg – Utilizzabilità contro terzi – Onere di vigilanza a carico del direttore dei lavori e di comunicazione immediata delle violazioni commesse in sua assenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

La natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 4 giugno 2020 ha confermato la decisione del Tribunale di Siena del 15 novembre 2018 che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 25.000,00 di ammenda, con pena sospesa e (OMISSIS) alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed Euro 22.000,00 di ammenda, con pena sospesa e non menzione, con il riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche ed unificati i reati con la continuazione (per i reati di cui agli articolo 110 e 81 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera C, per avere in concorso tra loro (…) (OMISSIS) e (OMISSIS) rispettivamente in qualita’ di direttore ed esecutore dei lavori eseguiti (…) realizzato abusivamente le seguenti opere edilizie: in totale assenza di pdc realizzazione di una strada della lunghezza di metri 65,50 e della larghezza di 2,50 metri, in fondo naturale (…); in totale difformita’ trattandosi di zona avente vincolo paesaggistico (…) realizzazione di un annesso agricolo in legno delle dimensioni pari a 7,55 metri di lunghezza, 4,0 metri di larghezza e 2,20 metri di altezza (dimensioni diverse da quelle previste nel permesso) (…); reati accertati il (OMISSIS) con sequestro del (OMISSIS)).
2. I due imputati hanno proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. (OMISSIS).
Violazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 29, comma 2); per la costruzione del capanno in legno.
La sentenza ha pacificamente ritenuto che la realizzazione del capanno in difformita’ all’iniziale progetto approvato sia stata eseguita dal committente di propria iniziativa, nella totale insaputa del ricorrente. La Corte di appello addebita al ricorrente di non aver tempestivamente rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori, quale unica possibilita’ di dissociarsi dai lavori abusivi. Oltre che con le dimissioni il dissenso puo’ certamente esprimersi con altri metodi efficaci. Al terzo sopralluogo il capanno era completamente demolito proprio per il severo rimprovero del ricorrente al committente, che aveva comprato e montato una capanna in legno diversa da quella assentita.
Il ricorrente non e’ il responsabile diretto dell’abuso e appena lo ha scoperto ha severamente rimproverato il committente tanto che il capanno e’ stato demolito.
2.2. Violazione di legge (articolo 63 c.p.p., comma 2 e articolo 197 c.p.p.); il teste (OMISSIS) dipendente della ditta esecutrice dei lavori andava sentito con le garanzie di legge in relazione alla sua veste di imputato virtuale, conseguentemente le sue dichiarazioni sono inutilizzabili.
Il teste (OMISSIS) (dipendente della ditta esecutrice (OMISSIS) s.r.l.) e’ stato l’esecutore materiale della realizzazione della strada di cui all’imputazione; il ricorrente del resto non aveva alcun interesse a realizzare la strada in oggetto.
Invece, il teste (OMISSIS) sia per proteggere se’ stesso e sia per timore nei confronti del suo datore di lavoro aveva interesse a scaricare la responsabilita’ sul direttore dei lavori.
2.3. Violazione di legge (articolo 131 bis c.p.); illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.
I lavori erano veramente modesti, un capanno di ridotte dimensioni e un pezzetto di strada, tenuto conto anche della rimessione in pristino.
I vincoli richiamati dalla sentenza per escludere la particolare tenuita’ del fatto, in realta’, sono dei presupposti del reato e non dovrebbero incidere sulla gravita’ dei fatti ex articolo 131 bis c.p..
Se i fatti fossero stati commessi in area non sottoposta a vincolo non sussisterebbero neanche i reati.
2.4. Violazione di legge (articolo 175 c.p.); illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.
Al ricorrente e’ stato negato il beneficio della non menzione in quanto lo stesso si e’ avvalso della sua professione per commettere il reato. La qualifica professionale costituisce un presupposto della condotta che fa parte della stessa struttura del reato (reato proprio).
3. (OMISSIS).

La natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia

Violazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 192 e 194 c.p.p. e articolo 40 c.p.); mancanza, apparenza, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione sul contributo causale al reato della ricorrente; omessa risposta ai motivi di appello.
Per individuare la responsabilita’ di (OMISSIS), direttore dei lavori, si e’ dato credito alle dichiarazioni del teste (OMISSIS) (dichiarazioni ritenute chiarissime ed incontrovertibili), per la ricorrente, al contrario, la stessa testimonianza non viene valorizzata. Il teste non riferiva di aver avvisato la ricorrente suo datore di lavoro sulla realizzazione degli abusi edilizi di cui all’imputazione. La decisione id proseguire nella costruzione della strada fu estemporanea senza il consenso o l’ordine della ricorrente. La richiesta perveniva dal direttore dei lavori senza nessuna informazione alla ricorrente.
La Corte di appello ritiene responsabile la ricorrente per culpa in vigilando, mentre tutte le prove indicano l’assenza di consapevolezza della ricorrente sui lavori della strada. La ricorrente non e’ stata mai presente nel cantiere al momento degli accessi della P.G., erano presenti solo il direttore dei lavori e il teste (OMISSIS). I dipendenti della ditta esecutrice possono, infatti, essere responsabili dell’illecito quando apportino nella realizzazione dell’opera un contributo causale ed esclusivo. Il teste (OMISSIS) era un dipendente esperto e autonomo nelle scelte di cantiere. Manca, quindi, nei confronti della ricorrente titolare della ditta esecutrice il rapporto di causalita’ tra la sua condotta e le opere abusive (articolo 40 c.p.).
3.1. Violazione di legge (articolo 131 bis c.p.).
Nei fatti contestati sussistono tutti gli elementi della particolare tenuita’ del fatto, ex articolo 131 bis c.p..
La ricorrente risulta incensurata, e i fatti sono modesti, con danni insignificanti.
Inoltre, dopo i sopralluoghi della P.G. sono stati ripristinati completamenti i luoghi, con l’eliminazione delle opere abusive.
3.2. Violazione di legge (articolo 133 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44); motivazione contraddittoria ed illogica sul trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale.
L’immediato ripristino dei luoghi e l’incensuratezza avrebbero dovuto far determinare la pena nel suo minimo edittale, tenendo conto anche della contenutissima gravita’ dei fatti.
Hanno chiesto, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi risultano manifestamente infondati in quanto generici e perche’ articolati in fatto, senza critiche specifiche di legittimita’ alla motivazione della decisione impugnata; reiterano inoltre le stesse argomentazioni dell’atto di appello alle quali la sentenza ha dato risposte adeguate.
Relativamente all’applicazione della particolare tenuita’ del fatto (motivo proposto da entrambi gli imputati) la decisione impugnata adeguatamente motiva rilevando come sono state realizzate “non insignificanti opere in un’area sottoposta a ben quattro diversi vincoli”.
La sentenza impugnata, inoltre, irroga una pena superiore al minimo edittale, con la conseguenza che puo’ ritenersi, anche, implicitamente esclusa la particolare tenuita’ del fatto: “L’esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. non puo’ essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l’esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuita’ del fatto” (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 – dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).
5. (OMISSIS) contesta l’utilizzabilita’ delle dichiarazioni del teste (OMISSIS), dipendente della ditta esecutrice dei lavori in quanto lo stesso avrebbe potuto essere indagato per il reato edilizio.

 

La natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia

Il motivo e’ generico e manifestamente infondato in quanto le dichiarazioni al piu’ sarebbero inutilizzabili contro chi le ha rese ma non contro il ricorrente: “Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere auto indiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi. Pertanto la qualita’ di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, sicche’ le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni auto indiziante sono pienamente utilizzabili contra alios, ne’ se ne puo’ eccepire l’inutilizzabilita’ erga omnes sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini” (Sez. 3, n. 15476 del 24/02/2004 – dep. 01/04/2004, Mesanovic, Rv. 22854601; vedi anche Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017 – dep. 03/05/2017, Minutolo, Rv. 27036301, Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016 – dep. 20/07/2016, Di Giacomo ed altri, Rv. 26757101 e Sez. 5, n. 43508 del 28/05/2014 – dep. 17/10/2014, Barba, Rv. 26107801).
Inoltre, nel caso in giudizio non risultano proprio, nei confronti del teste, elementi indizianti per il reato edilizio in contestazione, in quanto egli e’ un dipendente della ditta esecutrice dei lavori e non sono prospettati nel ricorso elementi concreti di fatto, emergenti dagli atti, per una sua eventuale responsabilita’ in concorso.
Infatti, “La natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44 – non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 29, comma 1 decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole. Nella specie si trattava di operai, materiali esecutori dei lavori di allaccio della rete idrica ed elettrica di moduli abitativi prefabbricati che, in tal modo, concorrevano a rendere oggettivamente stabile l’opera in costruzione” (Sez. 3, n. 6872 del 08/07/2016 – dep. 14/02/2017, Petronelli e altri, Rv. 26930101; vedi anche Sez. 3, n. 16571 del 23/03/2011 – dep. 28/04/2011, Iacono e altri, Rv. 25014701).
Ne consegue che la testimonianza e’ pienamente utilizzabile e, quindi, come ritenuto dalle due sentenze di merito in doppia conforme sussiste la prova per la responsabilita’ del ricorrente che assumeva in fatto la direzione dei lavori per la strada.
5.1. Per la costruzione del capanno la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla responsabilita’ del direttore dei lavori che era sicuramente a conoscenza dell’illecito tanto che era arrabbiato con il committente per la realizzazione del capanno senza le dovute autorizzazioni. Inoltre, con applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ha rilevato come nella sua qualita’ di direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulla regolarita’ dell’intervento edilizio: “In tema di reati edilizi, l’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilita’ per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarita’ riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico” (Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015 – dep. 19/02/2015, Crescenzi, Rv. 26242301; vedi anche Sez. 3, n. 34602 del 17/06/2010 – dep. 24/09/2010, Ponzio, Rv. 24832801).
6. Relativamente all’applicazione della causa di esonero della responsabilita’, per il direttore dei lavori, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 29, comma 2 si deve rilevare che il direttore non e’ responsabile “qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire (…) fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita’ o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente”. Il presupposto essenziale, quindi, e’ la motivata comunicazione della violazione al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.
Nel caso in giudizio nessuna comunicazione da parte del ricorrente e’ intervenuta.
Infatti, “In materia edilizia, il direttore dei lavori e’ responsabile delle violazioni alle disposizioni in materia commesse in sua assenza, atteso che sullo stesso grava l’obbligo di esercitare un’attiva vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, ed in caso di violazioni di scindere immediatamente la propria posizione da quella degli autori materiali mediante l’adempimento dei doveri allo stesso imposti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 29, comma 2” (Sez. 3, n. 22867 del 11/05/2005 – dep. 17/06/2005, Battistella, Rv. 23194501; vedi anche Sez. 3, n. 15283 del 24/02/2004 – dep. 30/03/2004, Solda’ ed altro, Rv. 22796201 e Sez. 3, n. 38924 del 07/11/2006 – dep. 24/11/2006, Pignatelli, Rv. 23546501).
7. Il motivo di ricorso sulla responsabilita’ di (OMISSIS) risulta manifestamente infondato e generico. La ricorrente ripropone le stesse considerazioni dell’appello, senza confrontarsi con le motivazioni adeguate della sentenza.
La decisione impugnata evidenzia come risulta inverosimile che i dipendenti della sua ditta “si siano assunti la responsabilita’ di eseguire lavori aggiuntivi – la realizzazione di un tratto stradale lungo oltre 65 metri – senza avere l’assenso della titolare. Del resto, mai l’imputata ha nemmeno lontanamente adombrato che i suoi propri dipendenti si sarebbero assunti incarichi in proprio, peraltro eseguiti durante il regolare orario lavorativo retribuito dalla ditta titolare”.
Si tratta di evidenti accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimita’ se adeguatamente motivati come nel nostro caso.
8. Del tutto generico il motivo sul trattamento sanzionatorio proposto da (OMISSIS) in quanto la pena e’ stata irrogata al di sotto della media edittale, vicino al minimo edittale.
Infatti, “In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo e’ desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena” (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
9. Infondato e generico anche l’ulteriore motivo proposto da (OMISSIS).
La richiesta in appello risulta generica e pertanto la conferma del trattamento sanzionatorio effettuata dalla Corte di appello risulta sufficiente per il rigetto implicito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione. Sulla non menzione la sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si e’ richiamata, ha rilevato che (OMISSIS) aveva riportato una condanna definitiva (“ed essendo il beneficio concedibile, ai sensi dell’articolo 175 c.p., con una prima condanna”); il ricorso in cassazione non si confronta con questi aspetti.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p., per ciascun imputato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

La natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *