La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2021| n. 18.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Costituzione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta la motivazione dell’impugnato provvedimento di rigetto del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione come meramente apparente, attesa l’assenza in quest’ultimo di una motivazione effettiva richiamata nel provvedimento gravato come “congruamente illustrata”, senza alcuno specifico riferimento al caso concreto, in ordine al rischio di fuga del richiedente, ma solo alle previsioni generali di legge, ha di conseguenza accolto il ricorso, cassato il provvedimento e, decidendo nel merito, dichiarato la nullità del medesimo con annullamento del decreto prefettizio e regolazione delle spese di giudizio di merito e legittimità in ragione del principio della soccombenza).

Ordinanza|5 gennaio 2021| n. 18

Data udienza 9 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Immigrazione – Protezione internazionale – Istanza – Motivi di salute – Assenza di patologie cliniche sulla scheda della Croce Rossa – Sentenza di merito – Omessa o apparente motivazione – Giudice – Mancata indicazione degli elementi a base del proprio convincimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6409-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA;
– intimata –
avverso il decreto n. 1/2020 del GIUDICE DI PACE di ANCONA, depositata il 08/01/2020 r.g.n. 2436/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:
1. con decreto 8 gennaio 2020, il Giudice di Pace di Ancona, che, preliminarmente esclusa la sospendibilita’ automatica del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS), cittadino nigeriano (avverso la reiezione da parte del Tribunale del suo ricorso avverso la decisione di reiezione della Commissione Territoriale della sua domanda di protezione internazionale), dell’efficacia della decisione impugnata, ne rigettava il ricorso avverso il decreto di espulsione 1 ottobre 2019 del Prefetto di Ancona per mancanza di ragioni giustificanti la sua presenza sul territorio nazionale, neppure sotto il profilo della salute per inesistenza di patologie cliniche dello straniero sulla base della scheda della Croce Rossa depositata;
2. il Giudice di Pace riteneva pure congruamente motivata la negazione del rimpatrio con partenza volontaria;
3. con atto notificato il 7 e 17 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; la Prefettura di Ancona restava intimata.

CONSIDERATO

CHE:
1. il ricorrente deduce nullita’ dell’ordinanza, ai sensi dell’articolo 134 c.p.c., per omessa o apparente motivazione sui motivi di doglianza, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione o fallsa applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, commi 4 e 4-bis, articolo 5, commi 1 e 5-bis per l’assenza nel decreto prefettizio di espulsione di una motivazione effettiva, semplicemente richiamata nell’ordinanza ricorsa come “congruamente illustrata”, senza alcuno specifico riferimento al caso concreto, in ordine al rischio di fuga del richiedente, ma solo alle previsioni generali di legge (primo motivo);
2. esso e’ fondato;
3. in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione del prefetto, il controllo giurisdizionale deve vertere sul riscontro di esistenza dei suoi presupposti, avendo il giudice di pace poteri di accertamento pieni e non gia’ limitati da una insussistente discrezionalita’ dell’amministrazione (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26830: entrambe con specifico riferimento all’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosita’ sociale indicate nella L. n. 1423 del 1956 e succ. mod., articolo 1 e al suo dovere di tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell’attualita’ della pericolosita’, nonche’ della necessita’ di effettuare un esame globale della personalita’ del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita);
3.1. la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicita’ del ragionamento decisorio, cosi’ cla non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6 (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);
3.2. nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato e’ davvero meramente apparente, in assenza di alcun riferimento nell’argomentazione del decreto del prefetto (trascritta nella parte d’interesse all’ultimo capoverso di pg. 4 del ricorso), assunta per relationem dall’ordinanza del Giudice di Pace, del suo accertamento, “caso per caso”, del pericolo di fuga, a norma del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, commi 4 e 4-bis;
4. il ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 4 e Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 32 per il divieto di espulsione dello straniero, che abbia proposto domanda di protezione internazionale, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della pronuncia di rigetto (secondo motivo);
5. esso e’ assorbito;
9. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e, con decisione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la pronuncia della sua nullita’ e di annullamento del decreto prefettizio, con la regolazione delle spese del giudizio di merito e di legittimita’ secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore anticipatario, secondo la sua richiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto del Giudice di Pace impugnato e, decidendo nel merito, lo dichiara nullo e annulla il decreto del Prefetto di Ancona; condanna la Prefettura alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida: per il giudizio di merito in Euro 100,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per compensi professionali e per il giudizio di legittimita’ in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.200,00 per compensi professionali; entrambi oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; con distrazione al difensore anticipatario.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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