In tema di revisione nella nozione di nuove prove rilevanti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 dicembre 2020| n. 34970.

In tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione.

Sentenza|9 dicembre 2020| n. 34970

Data udienza 3 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Revisione – Necessità di “prove nuove” – Infondatezza della richiesta basata su una diversa valutazione di prove già esaminate – Proponibilità degli ordinari mezzi di impugnazione in caso di travisamento della prova – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SEMERARO LUCA;
lette le conclusioni del PG che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza del 11 giugno 2019 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di (OMISSIS) di revisione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10 maggio 2017, irrevocabile il 16 ottobre 2017, di condanna alla pena di 9 mesi di reclusione per il reato ex L. n. 638 del 1983, articolo 2, perche’ in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. omise di versare all’Inps le trattenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti per i mesi da gennaio a giugno 2010.
La Corte di appello ha escluso che la visura camerale storica della societa’, gia’ depositata, unitamente ad una memoria esplicativa, nel processo di merito, costituisse prova nuova dell’erronea attribuzione della qualita’ di amministratore della societa’ nel periodo dal 23 febbraio 2007 al 30 luglio 2010, allorche’ (OMISSIS) era cessato da tale carica, perche’ prova valutata, come desumibile dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi i difensori del condannato.
2.1. Con primo motivo del ricorso dell’avv. (OMISSIS) si deduce l’infondatezza dell’ordinanza di inammissibilita’ per il principio del favor revisionis; la Corte di appello non avrebbe applicato correttamente l’articolo 634 c.p.p. perche’ avrebbe riconosciuto che la sentenza di condanna e’ avvenuta su un dato inesistente, la qualita’ di amministratore della societa’ nel periodo indicato; il dubbio ragionevole sulla colpevolezza dell’imputato avrebbe dovuto orientare la corte territoriale alla dichiarazione di ammissibilita’ dell’istanza.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione per il travisamento della prova, nella parte in cui la Corte di appello ha utilizzato un’informazione inesistente ricavata dal giudice di primo grado dalla documentazione prodotta dalla difesa. La richiesta di revisione si fonda sull’omessa valutazione di una prova documentale prodotta dalla difesa nel processo di merito; il giudice di merito fonderebbe il convincimento su una prova che non esiste ed avrebbe omesso di valutare una prova decisiva: la visura camerale storica dimostrerebbe l’assenza della qualita’ di amministratore. La Corte di appello ha confermato che la sentenza di merito si fonda su tale errore di valutazione; si sarebbe concretizzato, da parte del giudice di primo grado, un’omessa valutazione della prova decisiva che rientrerebbe nella finalita’ della revisione di rimuovere l’errore giudiziario.
La Corte di cassazione potrebbe verificare, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), l’avvenuto travisamento della prova da parte del giudice di merito, perche’ l’errore disarticolerebbe la motivazione della sentenza di condanna: la valutazione della prova documentale porterebbe al proscioglimento del condannato.
3. Con il ricorso sottoscritto dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) si deducono i vizi di violazione dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 634 c.p.p..
La dichiarazione d’inammissibilita’ dell’istanza di revisione sarebbe avvenuta con motivazione apparente ed in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 624 del 26 settembre 2001 per cui prove nuove sono anche quelle acquisite ma non valutate neanche implicitamente nel giudizio di merito. Inoltre, la cessazione dalla carica di amministratore e la nomina di altro amministratore erano conoscibili ma non furono valutati dal Tribunale nel suo complesso. Dei 4 esiti probatori descritti nel ricorso ne sarebbero stati valutati solo due: il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la cessazione dalla carica e la nomina del nuovo amministratore.
La dichiarazione d’inammissibilita’ sarebbe quindi contraria all’articolo 634 c.p.p. ed ai principi della giurisprudenza (cfr. in particolare Sez. U n. 6141/2019) posto che la valutazione della prova prodotta nel merito avrebbe determinato una diversa conclusione del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ inammissibile il ricorso proposto dall’avv. (OMISSIS) perche’ proposto da soggetto non legittimato.
(OMISSIS) il 4 ottobre 2019 ha conferito procura speciale per la presentazione del ricorso per cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilita’ dell’istanza di revisione agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con revoca di ogni altra nomina; di conseguenza, i predetti difensori hanno depositato il 7 ottobre 2019 il ricorso datato 4 ottobre 2019.
Il 6 ottobre 2019 risulta invece conferita altra procura speciale all’avv. (OMISSIS), senza alcuna revoca della nomina dei precedenti difensori.
Il ricorso risulta presentato da un difensore non legittimato, potendo il ricorrente nominare solo due difensori e non tre ed avendo i due difensori gia’ nominati esaurito il potere di impugnazione.
Tale ricorso per altro presenta argomentazioni comuni a quello redatto dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Il ricorso presentato dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.
2.1. Con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 – dep. 2019, Milanesi, Rv. 27462701, le Sezioni Unite hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per “prove nuove”, rilevanti a norma dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), ai fini dell’ammissibilita’ della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, pero’ sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purche’ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante).
2.2. E’ pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove gi’a’ conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 27107101).
2.3. Nel caso in esame la Corte di appello ha accertato che il giudice del merito ha esplicitamente valutato la prova documento, la visura camerale; sul punto la motivazione del provvedimento impugnato e’ del tutto corretta perche’ la valutazione del documento risulta dal testo della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in atti.
Il Tribunale e’ pero’ incorso in un errore di valutazione; avverso tale erronea valutazione l’imputato avrebbe dovuto esperire i normali mezzi di impugnazione. Dunque, essendo stato il documento esplicitamente valutato, anche se erroneamente, non costituisce prova nuova nel senso indicato dalle Sezioni Unite. La decisione della Corte di appello e’ dunque corretta.
I ricorsi tendono invece ad estendere l’ambito di applicazione della revisione al travisamento della prova, ben oltre i limiti tracciati dalle Sezioni Unite.
2.4. Puo’ dunque affermarsi il principio per cui in tema di revisione, non costituisce “prova nuova”, rilevante a norma dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), ai fini dell’ammissibilita’ della relativa istanza, quella esplicitamente valutata dal’giudice del merito, anche se erroneamente, per effetto del travisamento della prova; avverso tale errore valutativo devono essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione.
3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
Considerato che non vi e’ ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, si condanna altresi’ il ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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