Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 7 febbraio 2019, n. 5936.
La massima estrapolata:
La misura della confisca urbanistica è astrattamente compatibile con una sentenza di prescrizione. In tal caso è però doveroso verificare che sia avvenuto l’accertamento dell’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, attuando tutte le garanzie proprie della natura penale della sanzione irrogata.
Sentenza 7 febbraio 2019, n. 5936
Data udienza 8 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
avverso la sentenza del 10/11/2017 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per i ricorrenti l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 novembre 2017 la Corte d’appello di Catania, provvedendo sulle impugnazioni degli imputati nei confronti della sentenza del 30 dicembre 2015 del Tribunale di Siracusa, con cui ne era stata affermata la responsabilita’ in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), ed era stata disposta la confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2.1. Con un primo motivo hanno lamentato la violazione degli articoli 429 e 601 c.p.p., per l’omessa citazione a giudizio degli appellanti, con la conseguente nullita’ assoluta e insanabile della sentenza, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), e articolo 179 c.p.p., comma 1, in quanto la sentenza di proscioglimento impugnata non era stata preceduta dalla citazione degli imputati e del loro difensore, ma resa prima del dibattimento, con la conseguente violazione del principio del contraddittorio.
2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), dell’articolo 158 c.p. e dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 129 c.p.p., per l’omissione di qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento, rilevanti in considerazione della conferma della disposta confisca delle opere abusive.
Hanno esposto al riguardo che la Corte d’appello aveva del tutto omesso di considerare le censure sollevate in ordine al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, collocandone il decorso dal 26 gennaio 2011, data del sequestro dell’immobile degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre esso avrebbe dovuto essere computato a far tempo dalla data di conclusione delle compravendite dei fabbricati abusivi da parte degli imputati, perfezionate il 6 agosto 2004, allorquando l’attivita’ edificatoria era terminata, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere affermata la responsabilita’ neppure dal Tribunale, per essere a tale data gia’ estinti i reati, e dunque neppure essere disposta la confisca dei fabbricati abusivi.
A sostegno della affermazione della ultimazione della attivita’ edificatoria e del completamento delle opere in epoca anteriore alla conclusione delle vendite dei fabbricati avevano prodotto vari documenti, dai quali era possibile desumere tale circostanza, e chiesto alla Corte d’appello di acquisire la aerofotogrammetria dei luoghi relativa al periodo 1995 – 2004 e di disporre l’esame dei responsabili del Settore urbanistica del Comune di Noto.
Non emergendo, comunque, la prosecuzione della attivita’ edificatoria successivamente alle alienazioni, non avrebbe potuto essere disposta la confisca da parte del Tribunale, posto che la permanenza degli illeciti doveva ritenersi cessata con gli atti di alienazione.
2.3. Con un terzo motivo hanno lamentato ulteriore violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), nonche’ dell’articolo 117 Cost., comma, in relazione agli articoli 6, 7 e 13 della Convenzione EDU e dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 a tale Convenzione, e dell’articolo 125 c.p.p., comma 3.
Hanno ribadito la necessita’ di un pieno accertamento della responsabilita’ dei soggetti coinvolti per poter disporre la confisca delle opere abusive, richiamando in proposito la giurisprudenza convenzionale, e, in particolare, le sentenze Sud Fondi c. Italia (2009) e Varvara c. Italia (2013), e la decisione del 25/3/2015 della seconda sezione della Corte EDU, di rimettere alla Grande Chambre la questione della compatibilita’ tra la normativa italiana e le disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione EDU, censurando l’orientamento interpretativo interno, secondo il quale sarebbe possibile disporre la confisca di opere abusive in assenza di una sentenza di condanna e di un accertamento di responsabilita’, in quanto contrastante con l’articolo 7 Convenzione EDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Assorbente risulta la considerazione che la Corte d’appello, pur in presenza di una causa di estinzione dei reati addebitati agli imputati, da rilevare e dichiarare immediatamente in mancanza di cause evidenti di proscioglimento, aveva comunque l’onere, essendo stata disposta dal Tribunale la confisca dei fabbricati oggetto della lottizzazione abusiva, di accertare compiutamente, esaminando tutte le doglianze sollevate dagli imputati, la configurabilita’ del reato di lottizzazione abusiva contestato e la conseguente possibilita’ di confermare la confisca delle opere abusive nonostante l’estinzione del reato per prescrizione.
3. Questa stessa Sezione terza aveva, infatti, gia’ affermato che il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015) e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, posto che l’obbligo di accertamento imposto al giudice per l’adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilita’, ex articolo 129 c.p.p. (Sez. 3, n. 53692 del 13/7/2017, Martino, Rv. 272791; conf. Sez. 3, n. 15126 del 5/4/2018, Settani, non massimata).
Ne consegue che, in presenza di detta causa estintiva del reato, il giudice del dibattimento non ha l’obbligo di dichiararla immediatamente ex articolo 129 c.p.p., ma deve procedere al necessario accertamento del reato nelle sue componenti, oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il piu’ ampio diritto alla prova e al contraddittorio, e a tal fine, pur in presenza della sopravvenuta prescrizione, deve proseguire l’istruttoria dibattimentale (Sez. 3, n. 43630 del 25/6/2018, Tammaro, non massimata): il giudizio deve dunque proseguire, pur a seguito della estinzione per prescrizione del reato, al fine esclusivo dell’accertamento della legittimita’ della confisca, e il parametro di giudizio e la conseguente completezza dell’istruttoria non subiscono modifiche rispetto a quanto necessario per giungere a una sentenza di condanna, posto che deve essere accertata la configurabilita’ del reato di lottizzazione abusiva al momento dell’esercizio dell’azione penale (cfr. Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese, Rv. 267534 – 01).
3.1. Tali criteri ermeneutici sono stati recepiti dal Legislatore, mediante l’introduzione dell’articolo 578 bis c.p.p. (inserito dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, articolo 6, comma 4, sulla riserva di codice), rubricato “Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione”, in base al quale “Quando e’ stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall’articolo 240-bis c.p., comma 1, e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita’ dell’imputato”, cosi’ codificando il suddetto principio di creazione giurisprudenziale, secondo il quale puo’ disporsi la confisca anche nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a condizione che sia compiutamente accertata la configurabilita’ del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base del medesimo standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna.
4. Tale quadro interpretativo non e’ mutato, per quanto riguarda il caso in esame, nel quale la confisca e’ stata disposta nei confronti di soggetti che hanno partecipato al processo e a seguito dell’accertamento da parte del primo giudice della loro responsabilita’, per effetto della pronuncia resa dalla Grande Camera della Corte EDU il 28 giugno 2018, nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, con la quale sono stati affrontati plurimi profili collegati ai rapporti tra la confisca urbanistica e la sopravvenuta prescrizione del reato.
4.1. Per quanto rileva nel caso in esame la Corte EDU ha chiarito che i principi di legalita’ e colpevolezza, contemplati dall’articolo 7 CEDU, nonche’ la presunzione di non colpevolezza di cui all’articolo 6 §2, non consentono che la confisca venga disposta in assenza di un sostanziale dichiarazione di responsabilita’, pur se adottata in mancanza della pronuncia di una formale sentenza di condanna. Ferma restando l’imprescindibile necessita’ di garantire il diritto di difesa nella sua massima esplicazione e secondo i parametri di cui all’articolo 6 CEDU, la Corte ha affermato che “qualora i tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell’articolo 7, che in questo caso non e’ violato” (§261).
Ne consegue che la compatibilita’ tra la confisca urbanistica e la pronuncia di una sentenza di prescrizione e’, in astratto, pienamente conforme ai principi convenzionali, dovendosi invece appuntare l’attenzione sul dato sostanziale dell’avvenuto accertamento dell’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, attuando tutte le garanzie proprie della natura penale della sanzione irrogata.
E’ dunque possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca – proprio perche’ in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna.
4.2. Tale accertamento e’ stato, pero’, omesso dalla Corte d’appello, che, nel dichiarare, con sentenza predibattimentale, la estinzione per prescrizione del reato addebitato agli imputati, ha confermato la confisca dei fabbricati abusivi, omettendo qualsiasi esame delle doglianze sollevate dagli imputati (circa la configurabilita’ di tale reato e, soprattutto, l’epoca della sua consumazione, che sarebbe anteriore all’esercizio dell’azione penale) e il necessario accertamento, in contraddittorio e con tutte le garanzie difensive, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale reato, richiesto per poter confermare la disposta confisca, cui, pertanto, alla stregua dei criteri interpretativi richiamati, occorre provvedere nella pienezza della cognizione del giudice d’appello.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte d’appello di Catania, affinche’, sulla scorta dei suddetti criteri interpretativi e tenendo conto della successiva elaborazione interpretativa di questa Corte, provveda al giudizio sulle impugnazioni proposte dagli imputati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Catania per il giudizio.
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