Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43204.
Le massime estrapolate:
La mera proposizione di un ricorso al T.A.R. non consente, di sospendere l’ordine di demolizione. Infatti come adeguatamente motivato nell’ordinanza impugnata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’, per la sospensione deve sussistere una concreta attualita’ e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilita’ (della soluzione amministrativa) con l’ordine di demolizione.
L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato puo’ essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorita’ amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. (Nella specie e’ stata giudicata inidonea a tal fine la semplice presentazione di un ricorso al TAR dopo oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ebbe a disporre l’ordine di demolizione)
Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43204
Data udienza 5 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Dr. Mazzotta Gabriele: “Inammissibilita’ del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 30 novembre 2017 ha respinto l’istanza di (OMISSIS) diretta ad ottenere la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile relativo alla sentenza della Corte di appello di Napoli, del 28 maggio 2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 14 marzo 2006;
2. (OMISSIS) ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge e illogicita’ della motivazione.
La procedura di sanatoria in atto avrebbe dovuto far sospendere l’ordine di demolizione. L’istanza di sanatoria, infatti, e’ stata integrata con nuova documentazione. Era necessaria, quindi, la verifica dell’attualita’ della demolizione, anche presso il Comune di Boscoreale, in relazione alla eventuale concessione in sanatoria del manufatto.
La struttura inoltre e’ utilizzata per attivita’ lavorativa, dalla quale traggono sostegno una decina di famiglie.
2.2. Violazione di legge per pendenza di procedimento (Ndr: testo originale non comprensibile) al TAR. E’ pendente giudizio al TAR avverso il provvedimento di diniego n. 26223 del 5 novembre 2016 dell’istanza di sanatoria; si dovevano aspettare le determinazioni del TAR con udienza fissata al 16 gennaio 2018.
2.3. Illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.
Integrazioni istruttorie.
Appare illogica e contraddittoria la motivazione che non tiene conto del ricorso al TAR e della procedura di sanatoria. Dovevano compiersi delle integrazioni istruttorie relative all’assenza di pericolo dell’opera in oggetto sul territorio e sul pagamento degli oneri per la sanatoria.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Dr. Mazzotta Gabriele, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericita’.
Il provvedimento impugnato e’ adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’, e applica orientamenti consolidati di questa Suprema Corte di Cassazione.
5. La mera proposizione di un ricorso al T.A.R. non consente, di sospendere l’ordine di demolizione. Infatti come adeguatamente motivato nell’ordinanza impugnata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’, per la sospensione deve sussistere una concreta attualita’ e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilita’ (della soluzione amministrativa) con l’ordine di demolizione. L’ordinanza impugnata evidenzia come “in data 11.1.2007 con nota Prot. 1038 il Comune di Boscoreale comunicava al Sig, (OMISSIS) l’avvio del procedimento amministrativo di inammissibilita’ dell’istanza di condono ai sensi della legge 31.3.2003, essendo stato il fabbricato completato solo in epoca successiva al 31.3.2003. Inoltre va rilevato che il manufatto abusivo per cui e’ presentata l’istanza di condono risulta edificato in zona sottoposta a vincolo ambientale e considerata zona rossa 1 nel piano di evacuazione per rischio Vesuvio ed area vesuviana”.
L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato puo’ essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorita’ amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. (Nella specie e’ stata giudicata inidonea a tal fine la semplice presentazione di un ricorso al TAR dopo oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ebbe a disporre l’ordine di demolizione). (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 – dep. 21/11/2007, Parisi, Rv. 238145; vedi inoltre, Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016 – dep. 22/08/2016, Citarella e altro, Rv. 26803201, e Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763).
7. Del tutto generico e’ l’ultimo motivo relativo alla necessita’ di ulteriori attivita’ istruttorie; infatti nel ricorso non e’ specificato perche’ le generiche richieste istruttorie, avrebbero determinato una decisione diversa;
Deve infatti “ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’articolo 606 c.p.p., lettera d) la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la decisione intaccandone la struttura portante. (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014 -dep. 12/02/2014, Di Meglio, Rv. 259323).
Ne nostro caso il ricorso e’ generico e si rappresenta la necessita’ di integrazioni probatorie (il pericolo sul territorio dell’opera, il pagamento degli oneri per la sanatorie e “ogni altro accertamento istruttorio”) senza nessuna specificazione sulla decisivita’ delle integrazioni probatorie.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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