La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario in sede di reclamo cautelare

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20020.

La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario in sede di reclamo cautelare, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, non costituisce una delle ipotesi tassative previste dall’art. 354, comma 1, c.p.c. per le quali resta viziato l’intero processo e impone, in sede di appello, l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c., trattandosi di procedimento inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluente nel successivo giudizio di merito.

Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20020

Data udienza 3 giugno 2020

Tag/parola chiave: Possesso – Violazione della servitù di passaggio – Preclusione dell’acceso a seguito di opere di recinzione su un terreno – Difetto di integrità del contraddittorio – Lesione del dritto di difesa – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30661-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli ultimi tre quali eredi del de cuius (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) ed (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 760/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex articolo 1168 c.c. e articolo 703 c.p.c. depositato l’8.9.2006 (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano in giudizio (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Castrovillari, lamentando la violazione del loro possesso di una servitu’ di passaggio a seguito dell’esecuzione, da parte del resistente, di opere di recinzione del suo terreno. In particolare i ricorrenti deducevano che prima delle dette opere riuscivano ad accedere alla loro proprieta’, transitando su quella del resistente, anche con camion, mentre a seguito della recinzione di cui sopra detto accesso non era piu’ possibile.
Si costituiva l’ (OMISSIS) resistendo alla domanda.
Con ordinanza del 19.1.2007 il Tribunale intimava al resistente di rimuovere la rete metallica e spostare i paletti di recinzione, in modo da ripristinare l’accesso precedente alla recinzione contestata.
Interponeva reclamo l’ (OMISSIS), che si concludeva con la conferma del provvedimento interdittale di cui anzidetto.
Veniva in seguito instaurato il giudizio di merito, nel quale spiegava intervento (OMISSIS), comproprietaria del fondo servente, associandosi alle difese dell’originario resistente (OMISSIS). A seguito del decesso di (OMISSIS) il giudizio veniva interrotto e riassunto nei confronti dei suoi eredi. Indi, all’esito dell’istruttoria, veniva definito con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 518/2013, con la quale veniva accolta la domanda con compensazione delle spese.
Interponeva appello avverso detta decisione il solo (OMISSIS), lamentando inter alla la mancata partecipazione della comproprietaria (OMISSIS) alle fasi interdittale e di reclamo del giudizio di prime cure. Si costituivano in secondo grado (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (gli ultimi tre quali eredi del defunto (OMISSIS)) resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 760/2018, la Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva l’impugnazione, dichiarando la nullita’ della decisione di primo grado per mancata partecipazione della litisconsorte necessaria (OMISSIS) alla fase sommaria del giudizio, senza peraltro rimettere la causa al giudice di prime cure, e compensando le spese di lite.
Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo. Gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 354 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte d’Appello avrebbe erroneamente omesso, all’esito della pronuncia di nullita’ della decisione di primo grado, di disporre il rinvio della causa al giudice di prime cure.
La censura e’ fondata nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che e’ principio consolidato quello per cui “Dichiarata nulla dal giudice di appello la sentenza del giudice
di primo grado per difetto di integrita’ del contraddittorio, l’omissione del contestuale provvedimento di rinvio della causa al primo giudice, che deve esser espresso perche’ alla declaratoria di nullita’ non consegue necessariamente la rimessione al primo giudice, costituisce violazione dell’articolo 354 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza di appello, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 4986 del 18/04/2000, Rv.535783; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Cass. Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv.607444; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv.627384; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481, secondo le quali la Corte di Cassazione, quando rileva che il giudice di appello non abbia ravvisato il vizio del contraddittorio, restituendo la causa al primo giudice, deve cassare della decisione di seconde cure con rinvio al giudice di primo grado).
Tuttavia il presupposto logico-giuridico per l’applicabilita’ del principio appena richiamato e’ rappresentato dalla configurabilita’, in concreto, di una delle ipotesi tassative previste dall’articolo 354 c.p.c., comma 1, in assenza della quale il giudice di appello non puo’ rimettere la causa al primo giudice. Nel caso di specie, non sussisteva alcuna delle ipotesi previste dalla richiamata disposizione: in particolare, non poteva ravvisarsi -come invece erroneamente ha fatto la Corte territoriale- un vizio di integrita’ del contraddittorio, per effetto della mancata partecipazione di (OMISSIS) alle fasi interdittale e di reclamo relative al primo grado di giudizio.
Con riguardo al giudizio di reclamo, infatti, va ribadito che esso non costituisce una fase necessaria del giudizio di prima istanza, ma soltanto un giudizio incidentale, destinato al riesame di un provvedimento a contenuto cautelare o interdittale, che si conclude con un provvedimento a carattere strumentale ed interinale, operante soltanto per il tempo del giudizio di merito e destinato ad essere superato dalla decisione che definisce il grado di giudizio cui esso accede (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 1245 del 23/01/2004, Rv. 569648, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017, Rv. 645244 e Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12229 del 18/05/2018, Rv. 648537, le quali hanno concordemente escluso la proponibilita’ del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 c.p.c. avverso “… l’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorche’ se ne deduca la “abnormita’”, siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale”).
Da quanto precede consegue che la mancata partecipazione di (OMISSIS) alla fase di reclamo non e’ certamente rilevante ai fini della valutazione dell’integrita’ del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Per quel che invece riguarda la fase interdittale, va evidenziato che essa si conclude con un provvedimento che, qualora -come e’ avvenuto nel caso specifico- sia seguito dalla rituale instaurazione della fase di merito, e’ destinato esso pure ad esaurire i suoi effetti nei limiti della durata del giudizio di primo grado e ad essere superato dalla sentenza che definisce quest’ultimo. Dal che consegue l’irrilevanza della mancata partecipazione di un contraddittore necessario alla predetta fase sommaria, laddove (come nel caso di specie) quella parte sia stata evocata o abbia comunque partecipato al giudizio di merito, poiche’ comunque la decisione conclusiva del grado e’ stata resa a contraddittorio integro. Ne’ rileva, a contrario, la circostanza che il giudizio di merito si sia concluso con la conferma del provvedimento conclusivo della fase interdittale: in tal modo, infatti, il giudice del merito ha fatto proprie le statuizioni rese all’esito della prima fase sommaria, cosi’ pronunciandosi sulla domanda, alla presenza di tutti i litisconsorti necessari -inclusa (OMISSIS)- e privando di qualsiasi rilievo la mancata partecipazione di quest’ultima alla predetta prima fase processuale.
Da quanto precede consegue che non poteva essere configurato dalla Corte catanzarese alcun profilo di violazione del contraddittorio neppure in conseguenza della mancata partecipazione di (OMISSIS) alla fase interdittale.
Dovendosi dunque escludere il vizio di integrita’ del contraddittorio erroneamente ipotizzato dal giudice di seconda istanza, viene meno non soltanto la ragione di rimessione della causa innanzi il Tribunale, ma financo il profilo di nullita’ della decisione di prime cure ravvisato dalla Corte calabrese. Di conseguenza il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull’impugnazione proposta da (OMISSIS).
Poiche’ si discute di vizio di natura processuale incidente sulla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito, la cassazione puo’ e deve esaminarlo con cognizione piena, come giudice del fatto processuale, con il solo limite del giudicato, che nel caso di specie non si configura (sul punto, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10968 del 20/12/1994, Rv. 489322, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8689 del 26/06/2000, Rv. 538048, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15907 del 18/12/2000, Rv. 542704 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 203 del 10/01/2003, Rv. 559577). Il principio, che e’ stato a piu’ riprese affermato da questa Corte per il caso di mancata partecipazione al giudizio di merito di un contraddittore necessario, rilevata solo in cassazione (cfr. ad es. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5335 del 13/06/1997, Rv. 505190 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2610 del 20/03/1999, Rv. 524363 per l’ipotesi di omessa partecipazione di un comproprietario; nonche’ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13695 del 06/11/2001, Rv. 550037, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3683 del 24/02/2004, Rv. 570471, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010, Rv. 611192, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9046 del 15/04/2010, Rv.612257 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017, Rv. 646163, per il caso di violazione del litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.) merita di essere ribadito anche nell’ipotesi inversa, in cui il giudice di merito abbia erroneamente ravvisato una violazione dell’integrita’ del contraddittorio che, invece, in concreto non sussiste.
La censura proposta da parte ricorrente, pertanto, merita di essere accolta ma la causa, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, non va rinviata al Tribunale, bensi’ alla Corte di Appello, affinche’ essa si pronunci sul merito dell’impugnazione e nei limiti di essa.
Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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