Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2021| n. 26996.
La mancata interruzione del processo, pur a fronte dell’avverarsi di una causa interruttiva, non comporta l’estinzione del giudizio, ma una nullità processuale da far valere come motivo di gravame (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta “ratione temporis” all’applicazione dell’art. 307 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche poi introdotte dalla legge n. 69 del 2009, la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la decisione gravata, con la quale la corte territoriale, accogliendo il gravame, aveva dichiarato estinto “…il giudizio di primo grado…”, ha altresì precisato, anche al fine di prevenire un ulteriore contenzioso, il principio secondo cui la mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l’applicazione, in sede di gravame, dell’art. 354 cod. proc. civ., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10912; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 febbraio 2016, n. 3546; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 settembre 2015, n. 19267).
Ordinanza|5 ottobre 2021| n. 26996. La mancata interruzione del processo
Data udienza 6 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Preliminare – Processo civile – Mancata interruzione a fronte di una causa interruttiva – Non comporta l’estinzione del giudizio – Segue solo una nullità processuale da far valere come motivo di gravame – Regime processuale anteriore alle modifiche ex l. 69/2009 – Eccezione di estinzione del processo sollevata per la prima volta nella memoria di replica – E’ inammissibile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4915-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di coerede del sig. (OMISSIS); (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di coerede del sig. (OMISSIS); (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati. (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 766/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 13/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSEITI.
La mancata interruzione del processo
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2003 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (il quale decedera’ in corso di causa, e la cui posizione processuale sara’ coltivata dal coerede (OMISSIS)) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Patti (OMISSIS), esponendo che:
-) (OMISSIS), costruttore edile, aveva promesso in vendita a ciascuno di essi un appartamento, pretendendo poi successivamente un importo maggiore di quello convenuto;
-) per tali fatti Fernando (OMISSIS) era stato rinviato a giudizio e condannato in sede penale per i delitti di estorsione e tentata estorsione, nonche’ al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede;
-) le statuizioni civili contenute nella sentenza penale di primo grado erano divenute definitive.
Conclusero percio’ chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da essi rispettivamente patiti in conseguenza del reato commesso in loro danno dal convenuto.
3. Nel corso del giudizio di primo grado, essendo deceduto il procuratore degli attori, all’udienza del 16 luglio 2009 si costituirono per conto di quest’ultimo due nuovi avvocati.
L’istruttoria prosegui’ e con sentenza 28 aprile 2014 il Tribunale di Patti accolse la domanda.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
2. Con sentenza 13 settembre 2018 n. 766 la Corte d’appello di Messina accolse il gravame e dichiaro’ estinto “il giudkio di primo grado”. La Corte d’appello, accogliendo il primo motivo di gravame proposto da (OMISSIS), ha cosi’ ragionato:
-) il primo avvocato nominato dagli attori mori’ nel corso del giudizio di primo grado;
-) i due avvocati nominati degli attori in sostituzione del procuratore deceduto, e cioe’ (OMISSIS) e (OMISSIS), costituendosi, non risultavano aver depositato alcuna procura alle liti;
-) la morte del primo procuratore aveva determinato ope legis l’interruzione del processo;
-) questo non poteva ritenersi validamente proseguito (a causa del suddetto difetto di procura dei nuovi avvocati), ne’ era stato riassunto nel termine di sei mesi.
3. Ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria, (OMISSIS); al ricorso incidentale hanno resistito con controricorso i ricorrenti principali.
La mancata interruzione del processo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente ha eccepito in via preliminare la nullita’ del ricorso, per tre ragioni:
a) perche’ il documento allegato al messaggio di posta elettronica con cui e’ avvenuta la notifica del ricorso per cassazione, sebbene dichiarato conforme all’originale, non era sottoscritto con firma autografa dal difensore;
b) perche’ alla notifica del ricorso non era validamente allegata la procura speciale;
c) perche’ il ricorso in ogni caso non conteneva la chiara indicazione delle ragioni di diritto poste a suo fondamento, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 3.
Con la memoria di cui all’articolo 380 bis c.p.c., il controricorrente ha aggiunto che:
d) il documento elettronico allegato alla notifica del ricorso per cassazione non era stato ottenuto dalla scansione di un originale cartaceo, ma era un documento “nativo”, ovvero redatto ab origine in formato .pdf;
e) per le ragioni sopra esposte era impossibile stabilire la conformita’ dell’atto notificato rispetto all’originale depositato nella Cancelleria di questa Corte.
1.1. Tutte le suddette eccezioni preliminari sono infondate.
Procedendo nell’ordine di cui all’articolo 276 c.p.c., comma 2, va innanzitutto rilevata l’infondatezza dell’eccezione di “inammissibilita’ ed improcedibilita’” del ricorso per vizio di procura.
Premesso che un ricorso non puo’ ovviamente essere nello stesso tempo e per la stessa ragione inammissibile ed improcedibile, e che l’eccezione di cui si discorre e’ espressa con sintassi alquanto oscura (p. 14, terzo capoverso, del controricorso), ritiene il collegio che, secondo l’unica interpretazione plausibile su questo punto del controricorso, il controricorrente abbia inteso articolare il seguente ragionamento:
a) il messaggio con cui e’ stato notificato il ricorso per cassazione conteneva due documenti digitali allegati: uno contenente il ricorso per cassazione, l’altro contenente la procura;
b) che la procura fosse stata rilasciata con atto separato, tuttavia, “doveva essere dichiarato nelle premesse del ricorso”;
c) tale dichiarazione tuttavia mancava nel ricorso per cassazione, ne’ la procura risultava “allegata all’allegato” contenente l’atto di impugnazione.
1.1.1. L’eccezione e’ manifestamente infondata.
L’originale del ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte e’ corredato della procura speciale, debitamente sottoscritta: e tanto basta per soddisfare il requisito di cui all’articolo 369 c.p.c..
Al messaggio elettronico di notifica del ricorso per cassazione, poi, e’ allegato il documento digitale contenente la procura: e tanto basta per soddisfare i requisiti di cui alla L. n. 53 del 1994.
Pretendere invece, come vorrebbe il controricorrente, che un ricorso per cassazione debba dichiararsi inammissibile perche’ la copia notificata di esso non “annuncia” che la procura e’ stata rilasciata su documento separato e’ affermazione non solo di inusitata singolarita’, ma in ogni caso contrastante con il piu’ che consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione non e’ necessario che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto e dovendo la conformita’ del ricorso rispetto all’originale notificato dal contribuente all’Ufficio riguardare il contenuto dell’atto, sicche’ e’ a tal fine sufficiente l’apposizione nella copia di una nota che attesti la presenza sull’originale del mandato rilasciato al difensore (ex plurimis, Sez. 5 -, Sentenza n. 17963 del 04/07/2019, Rv. 654746 – 01).
1.2. Del pari manifestamente infondata, e per piu’ ragioni, e’ l’eccezione di nullita’ del ricorso per “mancanza della sottoscrizione autografa” nell’originale cartaceo.
1.2.1. A tale eccezione e’ agevole replicare che:
-) nessuna nullita’ puo’ mai essere dichiarata in un caso, come il presente, nel quale l’atto ha compiutamente raggiunto il suo scopo: il controricorrente, infatti, ha perfettamente compreso il contenuto dell’impugnazione contro di lui proposta ed ha svolto tutte le sue difese (ex phaimis, Sez. 2 -, Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018, Rv. 648851 – 01; ma cosi’ gia’ Sez. 1 -, Ordinanza n. 20623 del 31/08/2017, Rv. 645224 – 01, con riferimento alle notifiche a mezzo fax);
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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