La mancata comunicazione alla parte costituita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 4020.

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell’art. 176, comma 2, cod. proc. civ. dell’ordinanza pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. civ., degli atti successivi dipendenti del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 cod. proc. civ., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.

Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 4020

Data udienza 13 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Provvedimenti – Ordinanza pronunciata fuori udienza – Omessa comunicazione alla parte costituita – Nullità – Estensione agli atti conseguenti – Sussistenza. (Cpc, articoli 101, 134, 156, 159, 176, 181 e 305)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30271-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositato il 07/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza 7 marzo 2019, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, che, rilevata la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata ex articolo 309 c.p.c., ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 285/2017.
L’intimato Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione”.
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 134, 156, 159, 309 e 181 c.p.c., per la mancata comunicazione dell’ordinanza pronunciata fuori udienza il 10 ottobre 2018, che fissava la successiva udienza.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Va premesso che il provvedimento di estinzione del giudizio adottato dal tribunale in composizione monocratica in sede di appello ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando, come nel caso in esame, abbia assunto la forma di ordinanza e, pertanto, non essendo soggetto a reclamo, e’ impugnabile con ricorso per cassazione (Cass. Sez. 6 – 3, 23/03/2017, n. 7614; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).
La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell’articolo 176 c.p.c., comma 2, dell’ordinanza del 10 ottobre 2018 pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullita’ dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonche’ la conseguente nullita’, ai sensi dell’articolo 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’articolo 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (Cass. Sez. 6 – 2, 19/07/2017, n. 17847; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).
Va dunque accolto il ricorso, e il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio per la prosecuzione del giudizio di appello al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio di appello.

 

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