La mancata citazione del teste per l’udienza

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 novembre 2020| n. 33163.

La mancata citazione del teste per l’udienza non comporta l’automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l’audizione del teste già ammesso ad un’udienza successiva. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito il quale non aveva revocato l’ordinanza ammissiva della prova dei testi del pubblico ministero, non citati, sul rilievo che gli stessi avrebbero potuto essere escussi all’udienza successiva, già fissata per il giorno seguente).

Sentenza|25 novembre 2020| n. 33163

Data udienza 3 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE – MALTRATTAMENTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2019 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COSTANZO Angelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANGELILLIS Ciro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) del Foro di Venezia si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 4381/2019, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS) per i reati ex articolo 572 (capo A) e 572 e 585 c.p. e articolo 576 c.p., n. 5 (capo B) in danno della moglie convivente (OMISSIS) descritti nelle imputazioni.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di (OMISSIS) si chiede l’annullamento della sentenza deducendo: a) omessa motivazione relativamente alla eccezione di nullita’ dell’ordinanza del 15/05/2018 con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato l’eccezione di inammissibilita’ della lista testi depositata dalla parte civile limitandosi a richiamare, senza sviluppare una argomentazione a sostegno, l’indirizzo della Corte di cassazione sulla questione senza valutarne la congruenza con l’articolo 79 c.p.p., comma 3 e articolo 468 c.p.p.; b) omessa motivazione della valutazione di infondatezza delle deduzioni contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia il 15/05/2018 ha ingiustificatamente limitato a 4 i testimoni ammessi fra quelli indicati nella lista della Difesa dell’imputato; c) omessa motivazione in relazione alle deduzioni contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato l’eccezione di decadenza dei testi non citati dal Pubblico Ministero per udienza del 17/07/2018; d) violazione dell’articolo 111 Cost., articolo 495 c.p.p. e articolo 6, comma 3, CEDU nel rigettare l’impugnazione contro l’ordinanza con cui l’11/09/2028 il Tribunale di Venezia ha revocato l’ammissione dell’ultimo teste della Difesa e rigettato la richiesta di sostituirlo con altro teste indicato in lista presumendone l’irrilevanza dell’esame; e) travisamento della prova nell’assumere apoditticamente come scarsamente importante la prova costituita dai messaggi telefonici “selezionati” dalla persona offesa, per altro verso, invece, valorizzandoli per corroborare la credibilita’ di alcuni testimoni; f) omessa motivazione nel rigettare le deduzioni concernenti l’eccessivita’ dell’aumento di pena ex articolo 81 c.p., comma 2 e, circa la scarsa intensita’ del dolo e nel negare la sospensione condizionale della pena trascurando l’incensuratezza dell’imputato e l’avere egli vissuto “con sofferenza e dispiacere” i fatti contestatigli; g) omessa motivazione circa la quantificazione del risarcimento liquidato equitativamente alla parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso reitera deduzioni gia’ sviluppate nell’atto di appello e alle quali la sentenza impugnata ha adeguatamente risposto.
1.1. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che la Corte di appello ha correttamente richiamato, aderendo alle argomentazioni che la reggono, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la persona offesa che si costituisce parte civile fuori udienza ha la facolta’ di depositare la lista testimoniale nei termini di cui all’articolo 468 c.p.p., prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha diritto, una volta costituita, all’ammissione delle prove testimoniali ivi indicate perche’ l’imputato e’ cosi’ posto nella condizione di conoscere l’ambito di indagine rispetto al quale organizzare la propria difesa in dibattimento (Sez. 4, n. 27388 del 21/02/2018, Di Taranto, Rv. 273411; Sez. 4, n. 4372 del 14/01/2011, Bonardi, Rv. 249751; Sez. 6, n. 43211 del 25/11/2010, Aliquo’, Rv. 248828): la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa, costituitasi fuori dell’udienza, in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, e’ ammissibile perche’ rientra nella facolta’ di indicare elementi di prova ex articolo 90 c.p.p., per cui la persona offesa dal reato, divenuta parte processuale tramite l’atto di costituzione di parte civile, puo’ certamente avvalersi del mezzo di prova gia’ proposto, senza necessita’ di ripresentare la lista testimoniale gia’ depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall’articolo 468 c.p.p., comma 1, mentre gli effetti della costituzione di parte civile, formalizzata fuori udienza riguardano, ex articolo 78 c.p.p., comma 2, l’instaurazione del contraddittorio civile nella sede penale (Sez. 5, n. 28748 del 08/06/2005, Neroni, Rv. 232297).
2. Il secondo motivo e il quarto dei motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.
Il diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dall’articolo 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della “parita’ delle armi” sancito dall’articolo 6, comma 3, lettera d), CEDU e dall’articolo 111 Cost., comma 2, nel contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna, Rv.269050) sta in specifica correlazione funzionale con la prova dedotta dalla controparte (Sez. 6, n. 18755 del 16/04/2008, Bacarelli, Rv.239979) e va coordinato con il potere, attribuito al giudice dall’articolo 495 c.p.p., comma 4, – correttamente richiamato nella sentenza impugnata – di revocare l’ammissione di prove che risultino “superflue”. Questo potere e’, nel corso del dibattimento, piu’ ampio di quello esercitabile al suo inizio (quando il giudice puo’ non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti) e la censura circa la revoca di una prova si risolve, in una verifica della logicita’ e congruenza della argomentazione sviluppata nella sentenza circa gli elementi di prova (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331; Sez. 2, n. 31883 del 30/06/2016, Di Rocco, Rv. 267483; Sez. 6, n. 5562 del 13/04/2000, Ventre, Rv. 220547). La Corte di appello ha, inoltre, al riguardo specificamente evidenziato che nella fattispecie non ha ritenuto ricorrere i presupposti richiesti dall’articolo 603 c.p.p., per una eventuale rinnovazione istruttoria rinviando al riguardo alla successiva esposizione (pp. 10 ss.).
3. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.
La mancata citazione del testimone per l’udienza non comporta l’automatica decadenza della parte dalla prova, ma mette il giudice nella condizione di dover valutare se, per la superfluita’ della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, oppure, ritenuta la opportunita’ di sentire il testimone gia’ ammesso, autorizzarne la citazione per un’udienza successiva (Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018, dep. 2019, Pierfederici, Rv. 275593; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Sotomayor, Rv. 271143; Sez. 5, n. 29562 del 01/04/2014, Cataldo, Rv. 262523). Nel caso in esame, all’udienza del 17/0772018, il Pubblico ministero ha rappresentato che, per un errore del suo ufficio, non erano stati citati i militari chiamati a testimoniare e il Giudice ha, ragionevolmente motivato la sua decisione rilevando che l’udienza di rinvio era stata gia’ fissata per il giorno successivo e, su questa base, osservando che autorizzare la recitazione dei testimoni non avrebbe comunque comportato un ritardo nella decisione.
4. Il quinto motivo di ricorso e’ infondato.
La questione posta non riguarda, in realta’, un travisamento della prova (quella costituita dai messaggi telefonici) ma una valutazione della sua rilevanza. Al riguardo, la Corte di appello ha chiarito che nel contesto dei dati acquisiti si tratta di una prova di scarsa importanza – come, del resto, si evince dal fatto che la argomentazione probatoria si fonda sulle dichiarazioni (della persona offesa e dei testimoni) e dalle certificazioni mediche – senza peraltro mancare di puntualizzare che non tutti gli sms si collocano, come assunto nell’atto di appello, in un periodo successivo a quello per il quale e’ contestata la consumazione del reato.
5. Il sesto motivo di ricorso e’ infondato.
Generica risulta, sia nell’atto di appello sia nel ricorso in esame, la deduzione concernente la scasa entita’ del dolo nel delitto di lesioni. In ogni caso, non incongruamente la Corte di appello ha considerato che “l’aumento di un mese per la continuazione con le lesioni appare adeguato”.
Quanto all’obbligo di motivazione – nella sentenza di appello – del diniego del beneficio della sospensione condizionale, deve ribadirsi che ricorre solo se con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che potrebbero giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 3, n. 3431 del 4/07/2012, dep. 2013, Rv. 254681).
Nell’atto di appello si assume che le violazioni della misura cautelare da parte di (OMISSIS) sono state di poco conto e, quindi, non potrebbero giustificare il diniego del beneficio. Va, al contrario, rimarcato, che per la concessione del beneficio devono emergere degli specifici elementi di valutazione favorevoli e, al riguardo, la Corte di appello, pur non trascurando l’incensuratezza del ricorrente, ha evidenziato la sua mancanza di resipiscenza e di tentativi di riparazione e le reiterate violazioni delle misure cautelari persino dopo l’emissione della sentenza di condanna di primo grado.
6. Il sesto motivo di ricorso e’ infondato.
La liquidazione dei danni morali, mancando componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione, non puo’ che avvenire in via equitativa, e l’obbligo di motivazione e’ adempiuto con l’indicazione dei fatti materiali considerati e del percorso logico a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente tramite quali calcoli e’ stato determinato l’ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450): la valutazione del giudice, poiche’ affidata a apprezzamenti discrezionali e equitativi, e’ censurabile nel giudizio di cassazione solo se manca totalmente di giustificazione o si discosta macroscopicamente dai dati di comune esperienza o e’ radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Baldini, Rv. 257123; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371).
Nel caso in esame, la Corte di appello – che ha liquidato il danno in misura contenuta – non ha mancato di indicare i canoni di valutazione evidenziando la durata e le modalita’ del reato del reato piu’ grave e la specificita’ dell’episodio di lesioni.
7. Dal rigetto del ricorso deriva ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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