In tema di distanze legali e la disciplina meno restrittiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 dicembre 2020| n. 27586.

In tema di distanze legali, la disciplina meno restrittiva, la cui sopravvenienza può legittimare la costruzione originariamente illecita, non può consistere in una semplice delibera del consiglio comunale, atteso che questa non è idonea, di per sé, a modificare la disciplina urbanistica, atteso che questa non è idonea, di per sé, a modificare la disciplina urbanistica, costituendo solo il primo atto di un complesso “iter” amministrativo che si conclude soltanto con l’approvazione regionale della variante del piano regolatore generale.

Ordinanza|2 dicembre 2020| n. 27586

Data udienza 4 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso per revocazione – Omesso esame di memoria difensiva – Rilevanza solo in caso di decisività sulla motivazione – Variante al paino regolatore – Irrilevanza in quanto ancora da approvare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSO Giuseppe – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2517-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difesi dall’avvocato (OMISSIS) in forza di procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza della Suprema corte di cassazione n. 17318, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) propone ricorso per revocazione ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c. contro l’ordinanza di questa Corte n. 17318 pubblicata il 3 luglio 2018, con la quale e’ stato rigettato il ricorso per cassazione, a suo tempo proposto dal medesimo ricorrente, contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste, emessa nel contraddittorio di (OMISSIS) in controversia in materia di distanze fra costruzioni, definita nel merito in senso sfavorevole per l’attuale ricorrente, condannato a demolire un manufatto, definito “loggia”, posto a distanza dalla proprieta’ della convenuta minore di quella prescritta dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, articolo 9, fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
(OMISSIS), cui il ricorso per revocazione e’ stato notificato a mezzo del servizio postale presso il procuratore costituito nel giudizio di cassazione (plico spedito il 7 gennaio 2019 e ricevuto l’11 gennaio 2019), rimane intimata.
Il ricorso e’ stato fissato dinanzi alla sesta sezione civile della Corte a seguito di proposta del relatore di inammissibilita’ del medesimo.
Il ricorrente ha depositato memoria.
L’errore di fatto denunciato con l’unico motivo di ricorso per revocazione consiste in cio’: la Corte di cassazione ha omesso di considerare il contenuto della memoria depositata dall’attuale ricorrente in vista dell’adunanza camerale del 23 novembre 2017.
In tale memoria il ricorrente aveva dedotto l’esistenza di modifiche normative, introdotte dopo il deposito del ricorso, che avevano reso legittimo il manufatto di cui i giudici di merito avevano ordinato la demolizione. Il ricorrente si riferisce alle modifiche apportate alla Legge Regionale n. 19 del 2010, capo I, dalla Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 29, articolo 33.
“(…) Alla Legge Regionale n. 19 del 2009, articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
“2-bis. In attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), articolo 2-bis, fatto salvo quanto disposto al comma 2-ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonche’ le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del c.c. in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonche’ le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l’applicazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, comma 1, punto 1).”;
b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
“2-ter. Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del c.c. in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell’opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:
1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;
2) logge e porticati liberi, androni e bussole;
3) rampe e scale aperte;
4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all’altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale,.
6) tettoie, pensiline e pergolati.
2-quater. Nel rispetto delle disposizioni del c.c. in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 qualora cio’ consenta l’allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio”.
In relazione alle modifiche introdotte con tale Legge Regionale (n. 29 del 2017), in vigore dal 10 agosto 2017, nella memoria si precisava che “rispondendo ad una specifica richiesta circa la zona omogenea in cui si trovano gli immobili di cui sono rispettivamente proprietari i sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), il responsabile dell’Ufficio urbanistica privata del Comune di Cormons ha risposto con e-mail 13.11.2017 (…) che in pase al P.R.G.C. allora vigente l’area ricadeva nell’ambito delle “Zone dei nuclei urbani originari a rilevante grado di trasformazione B1”, ma che sulla base della variante n. 38 al piano regolatore, adottata dal Consiglio Comunale del 29 marzo 2017, in fase di approvazione, tale ambito sarebbe stato ricompreso nelle “Zone dei nuclei urbani originari a rilevante grado di trasformazione BO”. Nella memoria si assumeva ancora che “La normativa regionale vigente ha disposto la equiparazione delle zone territoriali omogenee BO alle zone A rispetto alle quali come e’ noto non trova applicazione la regola sulla distanza minima di metri dieci fra le pareti stabilita dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9. La stessa normativa regionale ha poi escluso che le logge vanno considerati manufatti inidonei a comprendere il profilo igienico-sanitario (ivi compresi eventuali intercapedini insalubri tra pareti di edifici privati) e, pertanto, non devono essere considerate ai fini del computo delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Vanno ora considerate le ricadute della normativa citata sul caso di specie. E’ incontroverso che la loggia realizzata dal signor Zonin in sopraelevazione su manufatto preesistente, a circa metri quattro e centimetri venti, dalla proprieta’ della signora (OMISSIS) e’ priva di vedute nella parete rivolta verso l’immobile che appartiene a controparte (…) “.
Il ricorso e’ inammissibile.
“In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l’omesso esame di una memoria depositata ex articolo 380-bis c.p.c. puo’ costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisivita’ di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicita’ o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso” (Cass. n. 22561/2016).
In questo senso e’ decisiva la considerazione che, nel momento in cui fu depositata la memoria, la variante di piano regolatore sulla diversa classificazione della zona in cui si trovavano gli immobili era in corso di approvazione da parte del consiglio comunale, secondo quanto precisato nella stessa memoria. Nel ricorso per revocazione, si precisa che la variante e’ stata approvata dal Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2018 e resa esecutiva con provvedimento del Presidente del Regionale in data successiva, “come reso noto dall’estratto BUR del 16/05/2018” (pag. 10, nota 8, del ricorso).
Non esisteva percio’ in quel momento alcuna sopravvenienza normativa rilevante sotto il profilo indicato. Questa Corte ha chiarito che “in tema di distanze legali, la disciplina meno restrittiva, la cui sopravvenienza puo’ legittimare la costruzione originariamente illecita, non puo’ consistere in una semplice delibera del consiglio comunale, atteso che questa non e’ idonea, di per se’, a modificare la disciplina urbanistica, costituendo solo il primo atto di un complesso iter amministrativo che si conclude soltanto con l’approvazione regionale della variante del piano regolatore generale” (Cass. n. 20944/2013).
In quanto all’ulteriore rilievo proposto con il ricorso, che la nuova normativa aveva previsto che le “logge” non fossero da computare nel calcolo delle distanze fra pareti finestrate, in quanto opere non idonee a compromettere il profilo igienico-sanitario, la stessa disciplina sopravvenuta non si pone di per se’ in termini di insanabile contraddizione logica con l’esito del ricorso, tale che la sua mancata considerazione si possa assumere alla stregua dell’errore revocatorio secondo i principi dinanzi indicati. Infatti, la questione della inidoneita’ del manufatto realizzato dallo (OMISSIS), rispetto alla creazione di intercapedine, era stata gia’ trattata con il ricorso per cassazione. Lo stesso dicasi per la deduzione con la quale il ricorrente evidenzia la mancanza nel manufatto da lui realizzato di pareti finestrate nella parete rivolta verso l’immobile della controparte.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.
Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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