La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 6 maggio 2019, n. 18886.

La massima estrapolata:

La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, in via esclusiva, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio di sorveglianza, ai sensi dell’art. 678, comma 3, cod. proc. Pen.

Sentenza 6 maggio 2019, n. 18886

Data udienza 28 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/07/2018 del Magistrato di sorveglianza di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tocci Stefano, che ha chiesto disporsi la conversione del ricorso per cassazione in opposizione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Bolzano – nel procedimento instaurato ai fini della conversione della pena pecuniaria insoluta, a cui (OMISSIS) era stato irrevocabilmente condannato con sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, emessa il 5 marzo 2015 – dichiarava, senza formalita’, non doversi provvedere, essendo l’interessato detenuto e venendo la pena anzidetta a prescriversi anteriormente alla sua prevista scarcerazione.
2. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano – Ufficio che cura l’esecuzione della condanna e che aveva promosso il procedimento di conversione – propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’articolo 173 c.p..
Secondo il ricorrente, la non immediata eseguibilita’ della pena eventualmente convertita non avrebbe impedito al Magistrato di sorveglianza di disporre le previste indagini sulla solvibilita’ del condannato, benche’ detenuto, e di statuire in proposito, in tempo utile ad evitare il concreto verificarsi della prescrizione.
3. L’impugnazione e’ inammissibile (ex articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a) perche’ proposta da soggetto non legittimato; prevalendo tale declaratoria sulla riqualificazione del ricorso in opposizione, richiesta dal Procuratore generale requirente, che sarebbe stata altrimenti dovuta, ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, articolo 666 c.p.p., articolo 667 c.p.p., comma 4 e articolo 678 c.p.p., comma 1-bis.
4. La legittimazione ad impugnare i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza spetta infatti, in via esclusiva, all’ufficio del Pubblico ministero che esercita le sue funzioni presso detto Magistrato e quindi, ai sensi dell’articolo 678 c.p.p., comma 3, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui ha sede l’Ufficio di sorveglianza (Sez. 1, n. 1337 del 03/03/1995, Iacolino, Rv. 201614-01; Sez. 1, n. 1320 del 02/03/1995, Catalano, Rv. 20059401; Sez. 1, n. 1232 del 28/02/1995, n. m.).
Va pertanto escluso che l’impugnazione possa essere proposta dal Pubblico ministero richiedente la conversione della pena pecuniaria, che non sia sedente presso il giudice a quo.
Alle stesse conclusioni la giurisprudenza e’, del resto, pervenuta in materia esecutiva, affermando che l’impugnazione dei relativi provvedimenti e’ riservata al Pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al Procuratore generale presso la Corte d’appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall’articolo 570 c.p.p. nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv. 25422401; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Marchesani, Rv. 249203-01; Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, Rv. 235981-01).
La legge non concede, in definitiva, al Procuratore generale un ampio e indeterminato potere che gli consenta di proporre impugnazione in ogni e qualsiasi ipotesi, e anche nei suoi riguardi deve trovare applicazione la fondamentale norma per cui il diritto di impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (articolo 568 c.p.p., comma 3); e, d’altro canto, gli uffici del Pubblico ministero “hanno autonomia processuale propria e distinta e l’esigenza di certezza nell’attribuzione del diritto di impugnazione se vale rispetto alle singole parti private non vale meno nei riguardi dei singoli organi per mezzo dei quali il pubblico ministero puo’ agire” (Sez. U, n. 31011 del 28/05/2009, Colangelo, Rv. 244029-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.

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