La legittima difesa non va negata nel caso di un’azione imprevedibile

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 16 agosto 2019, n. 36143.

Massima estrapolata:

Anche se lo scontro è stato accettato o creato, pur potendo sottrarsi, la legittima difesa non va negata nel caso di un’azione imprevedibile e sproporzionata rispetto alle premesse iniziali.

Sentenza 16 agosto 2019, n. 36143

Data udienza 11 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2016 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa citta’, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale – per quanto di interesse in questa sede – (OMISSIS) era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell’articolo 576 c.p. e articolo 61 c.p., n. 1.
L’imputato era stato tratto a giudizio per aver cagionato a (OMISSIS) lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci, in occasione di una discussione sorta per futili motivi, connessi alla circolazione stradale.
Stando alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale il (OMISSIS), che era alla guida della propria auto, si era fermato per discutere con il (OMISSIS) e aveva colpito quest’ultimo con una mazza da baseball presa dalla vettura; la moglie dell’imputato era quindi intervenuta per difendere il (OMISSIS), venendo a sua volta colpita con pugni dal (OMISSIS).
A questo punto l’imputato, per difendere la moglie, aveva colpito la persona offesa con la mazza da baseball.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo si lamentano vizi motivazionali in ordine alla sussistenza della scriminante della legittima difesa.
La Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello con il quale l’imputato aveva evidenziato di aver colpito la persona offesa al solo fine di difendere la moglie.
Si evidenzia, in proposito, che il giudice di appello ha erroneamente valorizzato, nell’escludere la sussistenza della legittima difesa, la circostanza che il (OMISSIS) avesse manifestato un atteggiamento aggressivo al momento dell’arrivo degli operanti. Tale rilievo attiene tuttavia ad un momento successivo all’aggressione, avviata in realta’ dallo stesso (OMISSIS): l’imputato era infatti intervenuto per difendere la moglie, aggredita dalla persona offesa.
Lo stato d’animo mostrato dall’imputato all’arrivo delle forze dell’ordine trova dunque giustificazione nella circostanza che egli era emotivamente scosso a causa dell’aggressione subita dalla moglie.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole dell’omessa motivazione in relazione alla concessione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2.
La Corte territoriale si sarebbe infatti limitata a ritenere che la sussistenza dell’attenuante in questione fosse da escludere in ragione dello svolgimento dell’episodio delittuoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato nei termini qui di seguito indicati.
1. In primo luogo vanno fatti brevi cenni sulla ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito.
Risulta che il litigio oggetto della vicenda di specie trae origine da motivi connessi alla circolazione stradale e, in particolare, dal fatto che il (OMISSIS) procedesse ad alta velocita’ alla guida della propria autovettura mentre il (OMISSIS), in compagnia dei figli e della moglie, stava attraversando la strada. Ne era scaturita una lite tra i due, durante la quale il (OMISSIS) aveva prelevato dal cofano della propria automobile una mazza da baseball, con la quale aveva colpito il (OMISSIS), cagionandogli lesioni.
La moglie dell’imputato era quindi intervenuta per separare i due uomini e, in tale concitato contesto, era stata colpita con pugni dal (OMISSIS). Il (OMISSIS), dunque, si era a sua volta impossessato della mazza e aveva colpito il (OMISSIS).
2. Cosi’ ricostruiti i fatti, va in primo luogo osservato che non corrisponde al vero l’affermazione contenuta nell’atto di ricorso, secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato ad effettuare mere rimostranze verbali a fronte della estremamente pericolosa condotta di guida del (OMISSIS). Invero, come sopra evidenziato, i giudici di merito hanno ritenuto verosimile la circostanza che il (OMISSIS) avesse cercato lo scontro fisico con il (OMISSIS), afferrandolo dall’interno dell’autovettura, provocando cosi’ una lite, di fatto accettata dalla persona offesa.
Proprio sulla base di tali ragioni la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l’applicabilita’ della causa di giustificazione della legittima difesa di cui all’articolo 52 c.p., sul rilievo che entrambi avessero partecipato alla lite, aggredendosi reciprocamente con la mazza da baseball, ben potendo, invece, allontanarsi dal luogo senza porre in essere i contestati comportamenti violenti.
Tale argomentazione si pone in linea con il risalente indirizzo interpretativo espresso da questa Corte, in virtu’ del quale le lesioni volontarie reciproche tra due contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in stato di legittima difesa (Sez. 5, n. 31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 24135201; Sez. 5, n. 4016 del 15/01/1982, Bonaccorso, Rv. 15326301).
Nella specie, peraltro, il ricorrente, pur potendo allontanarsi immediatamente dal luogo ove sono accaduti i fatti, aveva concorso a provocare la lite. Deve, allora, ribadirsi che la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilita’ della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto del requisito della necessita’ della difesa, sicche’ l’esimente non e’ applicabile a chi, come nella specie, agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa e altri, Rv. 272036; Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, Minasi, Rv. 251834; Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 07/12/2007, Marrocu, Rv. 239205), nonostante disponga della possibilita’ di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013; Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223441).
Tale principio poggia sulla necessita’ di evitare l’applicazione della scriminante in questione nei confronti di colui che abbia contribuito volontariamente alla creazione di una situazione di pericolo alla quale egli liberamente si espone. Invero, il termine “necessita’”, adoperato nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all’articolo 52 c.p., ha una portata perentoria, escludendo dal suo rigoroso orizzonte applicativo qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l’agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, EI Farnouchi, Rv. 252352); sicche’, non e’ invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione – sia pure erronea – di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861; Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605).
In applicazione di tali principi, la legittima difesa viene di regola esclusa in caso di rissa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si’ pongono, con la conseguenza che la loro difesa non puo’ dirsi necessitata (Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D’Alesio e altro, Rv. 265304; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, P.G. in proc. Corrias e altri, Rv. 242596; Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006, Daidone, Rv. 236513).
3. Ferma restando la correttezza dei principi appena richiamati, risulta pero’ necessario fare alcune precisazioni in relazione al caso di specie.
Invero, sebbene il (OMISSIS) abbia accettato il contrasto, la condotta allo stesso addebitata e’ stata commessa quando era sorta la necessita’ di difendere la moglie, (OMISSIS), intervenuta al solo fine di sedare la lite e, per tale motivo, colpita dal (OMISSIS).
In effetti, potrebbe valutarsi tale ultima aggressione come uno sviluppo imprevedibile della lite. Va da se’, infatti, che il ricorrente, nel momento in cui ha accettato lo scontro, non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che sua moglie potesse essere, a sua volta, aggredita.
Sul punto il (OMISSIS) aveva articolato uno specifico motivo di appello (pag. 4 dell’appello), sottolineando appunto la imprevedibile condotta aggressiva del (OMISSIS) in danno della moglie, che – aggredita – era finita a terra priva di sensi.
La Corte territoriale ha omesso di rispondere su tale motivo, limitandosi a valutare solo la condotta del (OMISSIS) sotto il profilo della sua scelta di non evitare la lite. Non e’ stata quindi considerata la circostanza dell’aggressione violenta anche in danno della moglie e, per vero, neanche il fatto che il (OMISSIS), uscito dalla sua auto, si fosse armato della mazza da baseball custodita nel bagagliaio.
Orbene, proprio in materia di rissa e quindi di condotte reciproche di aggressione, si e’ precisato che la causa di giustificazione della legittima difesa puo’ essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a piu’ grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (si vedano le gia’ citate Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D’Alesio e altro, Rv. 26530401; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, P.G. in proc. Corrias e altri, Rv. 24259601; Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006, Daidone, Rv. 23651301).
Risulta pertanto evidente come la condotta attribuita all’imputato debba essere riconsiderata alla luce dei rilievi sopra esposti, perche’ – in ragione degli elementi fattuali indicati dai giudici di merito – essa e’ astrattamente riconducibile al paradigma normativo di cui all’articolo 52 c.p., cosi’ come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte quanto ai requisiti della aggressione ingiusta e della reazione legittima (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 233352; Sez. 4, n. 16908 del 12/02/2004, Lopez, Rv. 228045), nonche’ alla attualita’ del pericolo (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566), della necessita’ della difesa, da apprezzarsi con giudizio “ex ante” (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473; Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, Siviglia e altro, Rv. 245843; Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Diop e altro, Rv. 24044701; Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, De Rosa e altro, Rv. 235181) e della proporzione tra offesa e difesa (Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884; Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004, Podda, Rv. 230392).
E’ incontroverso, peraltro, che il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimita’, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, P.C. i proc. Mariani, Rv. 258408). Come si e’ detto, pero’, tale valutazione e’ stata omessa nel caso in esame.
4. Conclusivamente va detto che la sentenza impugnata e’ incorsa nel denunciato vizio motivazionale, in quanto ha effettuato una valutazione meramente parziale degli elementi fattuali, non adeguatamente considerando lo stato di concitazione del quale il ricorrente risultava portatore al momento del fatto, determinato dall’imprevedibile sviluppo della lite che lo stesso aveva concorso a determinare, consistente nell’aggressione perpetrata dal (OMISSIS) in danno di sua moglie.
In effetti, in ragione di tale ultima circostanza, la condotta contestata al (OMISSIS) deve essere rivalutata dal giudice di merito nel quadro dei principi in materia di legittima difesa sopra richiamati, al fine di stabilire se tale condotta, con un giudizio ex ante – valutando cioe’ le concrete circostanze di fatto esistenti al momento della reazione – possa dirsi necessitata e proporzionata rispetto all’offesa ingiusta subita dalla moglie e, dunque, se possa essere scriminata ai sensi dell’articolo 52 c.p..
5. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame limitatamente al profilo della sussistenza della legittima difesa, rimanendo in esso logicamente assorbito il motivo di ricorso afferente l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2.
La Corte di Appello competente per il giudizio di rinvio e’ quella di Perugia, non avendo altra sezione penale la Corte territoriale che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *