In tema di esecuzione della pena

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 13 agosto 2019, n. 36054.

Massima estrapolata:

In tema di esecuzione della pena, appartiene al giudice dell’esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull’istanza relativa alla modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione. Diversamente, spetta al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sull’istanza di differimento dell’esecuzione della sanzione sostitutiva per ragioni di salute. Ciò dovendolo desumere, in particolare, dall’articolo 684 del codice di procedura penale, laddove si determina la competenza del Tribunale di sorveglianza non soltanto per il rinvio delle pene detentive, ma anche delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata: infatti, considerato che il testo dell’articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada, che prevede la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è posteriore alla norma del codice di rito, il riferimento alle sanzioni sostitutive contenuto nell’articolo 684 citato diviene un prezioso punto di riferimento interpretativo, mentre, del resto, lo specifico ed esplicito riferimento alla libertà controllata esclude ogni dubbio sul fatto che anche le sanzioni non detentive possono essere rinviate in caso di problematiche sanitarie.

Sentenza 13 agosto 2019, n. 36054

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Sorveglianza di Ancona;
Nei confronti di:
Tribunale di Macerata;
Relativamente a (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Con l’ordinanza n. 599/2018 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona in data 07/11/2018;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Minchella;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per la competenza del Tribunale di Macerata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1637/2015 la Corte di Appello di Ancona condannava (OMISSIS) alla pena di mesi sei di arresto, convertiti in 192 giorni di lavori di pubblica utilita’.
Con istanza depositata presso il Tribunale di Macerata il (OMISSIS) chiedeva il rinvio dell’esecuzione a causa degli esiti di un incidente stradale, nel quale aveva riportato un grave trauma cranico cui era seguito un lungo percorso riabilitativo.
2. Con provvedimento in data 11/04/2018 il Tribunale di Macerata dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Ancona, ritenendo che la richiesta suddetta era una istanza ex articolo 147 c.p. e cioe’ una istanza di differimento dell’esecuzione per motivi di salute.
3. Con ordinanza in data 07/11/2018 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona sollevava conflitto di competenza: rilevava il Tribunale di Sorveglianza che difficilmente l’articolo 147 c.p. poteva considerarsi applicabile a misure diverse dalle pene vere e proprie (tale non potendo ritenersi i lavori di pubblica utilita’), anche perche’ l’articolo 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen. consentiva al Tribunale di Sorveglianza di applicare una detenzione domiciliare, il che avrebbe costituito un aggravio indubbio per il condannato; la richiesta quindi doveva ritenersi rientrante nelle modalita’ di esecuzione di detti lavori, che erano di spettanza del giudice dell’esecuzione.
4. Il P.G. ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Macerata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
Osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’articolo 28 c.p.p. poiche’ due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all’altro.
Il giudice che ha sollevato il conflitto ha ritenuto di farlo basandosi su due presupposti: il primo costituito dalla natura della sanzione applicata al condannato e il secondo costituito dalla tipologia di richiesta, ritenuta rientrante nel novero delle modalita’ di esecuzione dei lavori imposti.
Questa Corte non concorda con detti presupposti.
2. Giova rammentare che dell’articolo 186 C.d.S., il comma 9-bis (attuato nella fattispecie) recita nel modo seguente: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 54 secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”.
Anche nell’uso dei termini, il Legislatore disegna una sanzione penale vera e propria, che condivide la natura di pena conseguente a condanna per reato.
Del resto, del Decreto Legislativo n. n. 274 del 2000, il richiamato articolo 54cosi’ si esprime: “Lavoro di pubblica utilita’. 1. Il giudice di pace puo’ applicare la pena del lavoro di pubblica utilita’ solo su richiesta dell’imputato…”.
Anche in questo testo non sembra vi siano dubbi sulla natura della sanzione de qua.
Parimenti, anche in giurisprudenza si rinvengono elementi utili alla ricostruzione della natura di detta sanzione, non essendovi dubbio che in diversi arresti di questa Corte si e’ fatto esplicito riferimento alla natura di pena che connota i lavori di pubblica utilita’; cosi’, Sez. 3, n. 20726 del 07/11/2012, Rv. 254997 ha esplicitamente affermato che “la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilita’ costituisce norma di diritto penale sostanziale che trova applicazione secondo i principi generali previsti dall’articolo 2 c.p.”. In altri termini, nella elaborazione di questa Corte la misura in esame viene sempre indicata come “pena” sostitutiva.
Da cio’ l’ipotesi che possa essere il giudice – nell’ambito del proprio potere discrezionale – a valutare anche ex officio l’opportunita’ di modulare la pena in relazione alle concrete esigenze di recupero sociale del condannato (funzione rieducativa della pena), pur essendo auspicabile una preventiva adesione – sotto forma di richiesta esplicita – da parte dell’imputato o del suo difensore munito di procura speciale (vertendosi in tema di diritti personalissimi dell’imputato attinenti alla sua liberta’ personale) alla applicazione di detta pena. La norma specificamente richiamata costituisce, quindi, una lex specialis che – nonostante il richiamo in termini generali al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 54, ivi contenuto – costituisce per certi aspetti una deroga al sistema generale di tipo sanzionatorio previsto per i reati di competenza del Giudice di Pace: infatti, nel caso disciplinato dall’articolo 186 C.d.S., non e’ prevista una richiesta esplicita da parte del soggetto interessato, ma e’ sufficiente la sua non opposizione. Tale deroga si giustifica in relazione alla peculiare natura del reato previsto dall’articolo 186 C.d.S., ed alle sottese finalita’ che il Legislatore intende perseguire: e’ evidente, infatti, lo scopo di consentire a soggetti che si siano resi responsabili di violazioni delle regole sulla circolazione stradali legate all’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, di essere avviati ad un recupero sociale specifico comportante una vera e propria opera di rieducazione al rispetto delle norme stradali nell’ottica di un maggiore rispetto verso la collettivita’ attraverso l’espletamento di attivita’ collegate alla normativa generale della circolazione stradale ed agli enti che operano in tale specifico settore dell’ordinamento.
Tali finalita’ specifiche consentono quindi di assimilare o, quanto meno, avvicinare l’istituto in esame a quello, sostanzialmente analogo, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 bis, non potendosi negare, anche in quest’ultimo caso, la specificita’ del lavoro di pubblica utilita’ collegata alla particolare natura del reato, nell’ottica di una rieducazione del soggetto interessato ad un maggior rispetto della propria salute ed in ultima analisi anche della collettivita’ sociale all’interno della quale tale soggetto dovra’ svolgere la propria vita. E sulla natura di pena di quest’ultimo tipo di lavoro di pubblica utilita’ non vi sono dubbi, come da orientamento consolidato (Sez. 6, n. 37949 del 28/03/2007, Rv. 238087: “Non rientra nell’ipotesi di illegalita’ della pena, che consente di rimettere in discussione mediante ricorso per cassazione il consenso prestato dalle parti, l’applicazione della pena patteggiata del lavoro di pubblica utilita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5 bis, in assenza di un presupposto di fatto di natura soggettiva”).
Il Legislatore privilegia, a monte, determinate soluzioni connesse a specifiche violazioni di legge, nell’ottica di una specifica politica giudiziaria riguardante l’aspetto ed assetto punitivo.
3. Tanto premesso, occorre poi notare che questa Corte ha gia’ statuito che “Le modalita’ di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’, stabilite nella sentenza pronunziata dal giudice della cognizione, possono essere modificate dal giudice dell’esecuzione, osservando le disposizioni contenute nell’articolo 666 c.p.p.” (Sez. 1, n. 29227 del 02/07/2013, Rv. 256800). La validita’ di questo precedente non e’ in discussione.
Nella fattispecie, tuttavia, la richiesta avanzata dal condannato – in relazione alla quale si e’ instaurato un conflitto di competenza – non puo’ essere interpretata diversamente se non come una istanza di differimento dell’esecuzione di una pena definitiva per ragioni di salute, precisate specificamente negli esiti di un incidente stradale a causa del quale il condannato aveva riportato un grave trauma cranico.
Dunque, la richiesta da cui ha avuto origine la vicenda processuale va ritenuta come l’istanza di un condannato che, in ragioni di affermate condizioni di salute non compatibili attualmente con l’esecuzione di una pena, ne chiede il differimento sino al miglioramento delle condizioni medesime: secondo gli ordinari parametri, cosi’, andra’ valutata la gravita’ oggettiva della malattia (implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilita’ di altre rilevanti conseguenza dannose: gravita’ da intendersi in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilita’ della pena sia del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali, principi che implicano appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, la necessita’ di pronta esecuzione delle pene legittimamente inflitte) e l’effettiva ostruzione che l’esecuzione penale potrebbe far derivare alle necessita’ di cure e trattamenti, al fine di evitare una espiazione che sia rigorosamente applicata ma contrastante con il senso di umanita’ cui si ispira la norma costituzionale in materia.
4. Ne consegue che, da un lato, la normativa da applicare al caso concreto e’ quella di cui agli articoli 146 e 147 c.p. e, d’altro lato, la richiesta in tal senso effettuata non puo’ essere ritenuta come rientrante – in modo molto generico – tra le istanze di modifica delle modalita’ di esecuzione della pena sostitutiva: in effetti, anche la sola espressione terminologica rimarca una diversita’ sostanziale tra le “modalita’ di esecuzione” della pena sostitutiva (in termini di orari, luoghi, connessione con altri aspetti della vita individuale e familiare del condannato) ed il “differimento dell’esecuzione” della pena sostitutiva per ragioni di salute (in termini di verifica di un rinvio necessario od opportuno per evitare una violazione del senso di umanita’ ed una applicazione degradante).
Ed allora, la competenza generale a disporre il differimento dell’esecuzione penale va attribuita al Tribunale di Sorveglianza, organo giudiziario precipuamente configurato per bilanciare il diritto alla salute di un condannato con l’esigenza di garantire effettivita’ all’esecuzione della sentenza di condanna. E un preciso aggancio normativo puo’ essere individuato nel testo dell’articolo 684 c.p.p., laddove si determina la competenza del Tribunale di Sorveglianza non soltanto per il rinvio delle pene detentive, ma anche delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta’ controllata: considerato che il testo del sopra menzionato articolo 186 C.d.S. e’ posteriore rispetto alla norma del codice di rito, il riferimento alle sanzioni sostitutive diviene un prezioso punto di riferimento; peraltro, lo specifico ed esplicito riferimento alla liberta’ controllata esclude ogni dubbio sul fatto che anche le sanzioni non detentive possono essere rinviate in caso di problematiche sanitarie (per come attestato anche dalla evoluzione normativa in tema di misure di sicurezza).
5. Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, che, impregiudicato ovviamente il merito, esaminera’ l’istanza avanzata dal condannato, la perdurante attualita’ della stessa e l’applicabilita’ dei principi della normativa sopra richiamata.
Al menzionato Tribunale di Sorveglianza andranno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, al quale dispone trasmettersi gli atti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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