In tema di accertamento con adesione

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Sentenza 16 luglio 2019, n. 18985

Massima estrapolata:

In tema di accertamento con adesione, per effetto dell’art. 5 bis d.lvo n. 218 del 1997 e dell’art 13 d.lvo n. 472 del 1997, nell’ipotesi di inadempimento del contribuente nel versamento delle relative somme, la sanzione del 30% non si applica sugli importi non versati e determinati in sede di definizione e, quindi, comprensivi di sanzioni; subendo, diversamente, il contribuente un ingiustificabile aggravio delle sanzioni.

Sentenza 16 luglio 2019, n. 18985

Data udienza 8 maggio 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. CIRESE Marina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 981-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 160/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 13/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) spa impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per somme dovute in seguito al mancato perfezionamento di due atti di definizione.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava dovuta la sanzione del 30% sull’ammontare del tributo definito e confermava nel resto.
3.La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava il ricorso affermando che al contribuente, il quale non aveva provveduto all’integrale pagamento dell’importo di cui all’accertamento con adesione, andava richiesto il pagamento del dovuto maggiorato delle sanzioni e tali sanzioni dovevano essere calcolate sul debito tributario e non gia’ sul debito stesso maggiorato delle sanzioni gia’ calcolate in sede di accertamento con adesione.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia dell’Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. (OMISSIS) spa non si e’ costituita in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 5-bis e del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, commi 1 e 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR, male interpretando le citate disposizioni normative, considerato che la cartella doveva contenere le sanzioni calcolate sull’importo non versato in sede di adesione e, quindi, sul debito tributario gia’ maggiorato delle sanzioni.
2 Il motivo del ricorso non e’ fondato.
2.1 Il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, stabilisce che ” chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche’ non effettuati, e’ soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 36-bis e 36-ter, e ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54-bis.Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi’ in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente”. Il Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 5-bis, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, prevede che ” Il contribuente puo’ prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi della L. 7 gennaio 1929, n. 4, articolo 24, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 41-bis, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54, comma 4. L’adesione di cui al comma 1 puo’ avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate ed all’organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7. In presenza dell’adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, e’ ridotta alla meta’ e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita’ di cui all’articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 14.”.
2.2 Tanto il Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 5-bis, quanto il Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13, norme che la ricorrente assume essere state violate dalla CTR, non prevedono affatto che nell’ipotesi di inadempimento nel versamento del contribuente delle somme oggetto di accertamento con adesione, la sanzione del 30% debba applicarsi sugli importi non versati e determinati in sede di definizione e, quindi, comprensivi ria’ sanzioni. In caso contrario il contribuente subirebbe un ingiustificabile aggravio delle sanzioni. Ritiene il Collegio che le conclusioni cui e’ pervenuta la CTR di applicare la sanzione del 30h sull’ammontare del tributo oggetto di definizione anziche’ sugli importi non versati gia’ maggiorati delle sanzioni sia corretta in quanto evita l’effetto della duplicazione delle sanzioni.
3. Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla e’ da statuire sulle spese non essendosi il resistente costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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