La guida di un velocipede in stato di ebbrezza alcolica

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 28 maggio 2019, n. 23257.

La massima estrapolata:

La guida di un velocipede in stato di ebbrezza alcolica non legittima il giudice ad adottare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per i mezzi a motore.

Sentenza 28 maggio 2019, n. 23257

Data udienza 15 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/09/2018 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza di guida.
dato atto che alcun difensore e’ comparso, rinvio sulla sospensione della patente.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (OMISSIS) ricorre per saltum avverso la sentenza con la quale, in data 8 settembre 2018, il Tribunale di Alessandria lo ha condannato alla pena e alle sanzioni amministrative accessorie ritenute di giustizia in relazione al reato di guida in stato d’ebbrezza (articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera C), previa esclusione dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale: reato contestato come commesso il (OMISSIS).
2. Quale unico motivo di ricorso il deducente lamenta violazione di legge in relazione all’applicazione nei suoi confronti della sospensione della patente di guida, in relazione a un reato che nella specie e’ stato commesso alla guida di un veicolo (velocipede) per il quale la patente non e’ richiesta.
3. Il ricorso e’ fondato.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non puo’ essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non e’ richiesta alcuna abilitazione (Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013 – dep. 06/05/2013, Cologna, Rv. 255081: fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipede per la cui circolazione non era richiesta la patente).
Analogo principio del resto ha trovato applicazione per il caso di reato di guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore (vds. Sez. U, Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36580 del 18/09/2006, Rv. 235372).
3. All’eliminazione della sanzione amministrativa accessoria puo’ provvedere direttamente questa Corte, a norma dell’articolo 620 c.p.p., lettera L.
4. La sentenza impugnata va percio’ annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, statuizione che si elimina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.
Motivazione semplificata.

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