La giurisdizione in materia di pensioni nel pubblico impiego spetta alla Corte dei Conti

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24671.

La massima estrapolata:

La giurisdizione in materia di pensioni nel pubblico impiego spetta alla Corte dei Conti, per cui tutte le controversie che, sulla base del petitum sostanziale, attengono al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, rientrano nella giurisdizione contabile. Così deve essere presentata alla Corte dei Conti la domanda di dichiarazione di nullità del decreto di pensione anche nel caso in cui venga contestato il mancato adeguamento del decreto medesimo a precedente giudicato con cui veniva riconosciuto il diritto all’aggiornamento dell’indennità di ausiliaria.

Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24671

Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25993-2016 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di erede legittima e titolare della pensione di reversibilita’ del marito (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, DIRETTORE DELLA (OMISSIS) DIVISIONE PER IL PERSONALE MILITARE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1438/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/04/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere GIUSEPPE BRONZINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza del 13.4.2016 il Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto avverso la sentenza del TAR per la Puglia del 4 luglio 2015 che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando questa alla Corte dei Conti, il ricorso in ottemperanza proposto da (OMISSIS) per chiedere la nullita’ del decreto di pensione per non avere inserito nella base pensionabile lo stipendio di capitano di vascello anziche’ quello di capitano di corvetta come accertato con sentenza del TAR per la Puglia del 20 dicembre 2002 passata in cosa giudicata nel 2007. Il Consiglio di Stato rilevava che effettivamente il TAR per la Puglia con la sentenza del 2002 aveva riconosciuto al dante causa della ricorrente, capitano di corvetta della Marina militare collocato in ausiliaria, il diritto all’aggiornamento dell’indennita’ di ausiliaria percepita equiparando l’ausiliaria al servizio attivo ai fini del raggiungimento dell’anzianita’ prevista per legge; il Ministero della Difesa, nel determinare il trattamento di quiescenza, aveva preso in considerazione lo stipendio di capitano di corvetta e non quello di capitano di vascello sicche’ la ricorrente, quale erede del D’Amato, aveva ritenuto violato il giudicato ed aveva adito il G.A. chiedendo l’annullamento del decreto di pensione. Il TAR adito aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in quanto, sulla base del petitum sostanziale, si trattava di controversia in materia pensionistica insorta quando il ricorrente era gia’ in quiescenza. La tesi avanzata dal ricorrente per cui la particolarita’ della fattispecie, rispetto alla giurisprudenza anche amministrativa per cui rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la domanda con cui l’interessato ormai a riposo contesti i criteri di valutazione dei compensi gia’ percepiti nel rapporto lavorativo, consisterebbe nell’avvenuta violazione del giudicato amministrativo non poteva, per la sentenza impugnata in questa sede, essere accolta sotto diversi profili. In primo luogo perche’ con il giudicato del 2002 era stato esclusivamente riconosciuto il diritto all’aggiornamento dell’indennita’ di ausiliaria ma il TAR per la Puglia non si era, neppure indirettamente, pronunciato sullo stipendio stipendio o su questioni di natura previdenziale. Inoltre era applicabile il principio fissato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite con la sentenza 20 2006 n. 27187 per cui le controversie relative alla determinazione del trattamento dei lavoratori in quiescenza, in quanto finalizzate ad ottenere un incremento della misura della pensione, appartengono alla giurisdizione della Corte dei Conti ed il criterio distintivo va individuato in base al petitum sostanziale, pronunciata proprio in una controversia per ottenere l’inclusione dell’indennita’ di ausiliaria nel ricalcolo della pensione da parte di soggetto gia’ in quiescenza. Infine l’ampio spettro riconosciuto al giudizio di ottemperanza trova comunque un limite esterno nel riparto tra le giurisdizioni, canone di rilievo costituzionale. Come non e’ possibile ormai pacificamente, alla luce del pronunciamento del Consiglio di stato ad. plen. 15 gennaio 2013, n. 2, il ricorso in ottemperanza per dare esecuzione alle sentenze della Corte dei Conti, analogamente tale ricorso non puo’ essere utilizzato per contestare un provvedimento come un decreto di pensione la cui cognizione rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
2. Per la cassazione interpone ricorso l’ (OMISSIS) con un motivo; le parti intimate non si sono costituite. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il motivo proposto si allega la violazione del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, comma 1, n. 5 e del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 114, lettera b). Con la sentenza del 2002 del TAR per la Puglia si era riconosciuto il diritto alla omogeneizzazione stipendiale al grado superiore di Capitano di Vascello; tale diritto alla omogeneizzazione stipendiale imponeva al Ministero della Difesa – in ossequio agli obblighi conformativi gravanti sulla P.A. – di attenersi nello svolgimento dell’attivita’ amministrativa successiva alle coordinate fissate dal detto giudicato e quindi ad includere nella base pensionabile lo stipendio di Capitano di Vascello che la sentenza del 2002 aveva definitivamente stabilito spettante al ricorrente; pertanto la domanda concernente la non corretta determinazione del trattamento pensionistico non era estranea all’attribuzione giurisdizionale del Giudice amministrativo e non era pertinente la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite richiamata dal Consiglio di Stato perche’ nel presente giudizio si era posto un diverso problema di ottemperanza al giudicato da parte di una Amministrazione.
4) Il motivo non appare fondato e pertanto va rigettato. La stessa parte ricorrente non contesta il principio affermato nella sentenza di questa Corte a Sezioni unite (20 dicembre 2006, n. 27187 proprio in una fattispecie relativa alla domanda proposta da Ufficiali di Marina concernente il ricalcolo della pensione con l’inclusione nel trattamento pensionistico dell’indennita’ di ausiliaria, per cui le domande per ottenere un incremento della misura della pensione appartengono alla giurisdizione della Corte dei Conti ed il criterio distintivo va individuato in base al petitum sostanziale. Pertanto la domanda di dichiarazione di nullita’ del decreto di pensione da parte di soggetto gia’ in trattamento di quiescenza in via generale andava proposta avanti alla Corte dei Conti cui spetta la giurisdizione alla luce dell’orientamento consolidato dello giurisprudenza di legittimita’; questa Corte piu’ recentemente ha ribadito che “la giurisdizione della predetta Corte dei Conti in materia di pensioni attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare dell’assegno pensionistico, ivi comprese le questioni in ordine agli emolumenti integrativi e agli assegni accessori, ancorche’ la decisione sulla pensionabilita’ di uno di detti assegni, percepiti in attivita’ di servizio, implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno medesimo, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di pubblico impiego (devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se anteriore al 30 giugno 1998), ma solo sul trattamento pensionistico” (Cass. Sez. un. 20 giugno 2012, n. 10131 citata nella sentenza impugnata in questa sede). Ora la tesi di parte ricorrente per la quale questa controversia si sottrarrebbe alla sfera applicativa di questo orientamento, che si condivide e cui si intende dare continuita’, perche’ la ricorrente aveva agito per ottemperanza appare infondata in primo luogo perche’ comunque a monte, come rileva il Consiglio di Stato, non vi e’ stato alcun accertamento di natura previdenziale e nemmeno indirettamente sullo stipendio spettante ma solo relativamente al diritto all’aggiornamento dell’indennita’ di ausiliaria sicche’ in realta’ si vorrebbe attribuire al giudicato un significato piu’ ampio di quello che risulta dalla decisione, ma in ogni caso l’avere scelto la strada del ricorso per ottemperanza non puo’ condurre a trascendere quei confini tra le rispettive giurisdizioni che hanno certamente un ancoramento costituzionale inducendo il Giudice amministrativo a decidere in ordine a domande la cui cognizione e’ riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. In estrema sintesi non puo’ accogliersi la prospettazione avanzata in virtu’ della quale il Giudice amministrativo verrebbe a dover decidere (almeno sotto il profilo del chiesto annullamento del decreto di pensione) in ordine ad una domanda di integrazione pensionistica sulla quale a suo tempo lo stesso Giudice amministrativo non si e’ minimamente pronunciato, in chiara contraddizione con i principi vigenti in ordine alla giurisdizione sulle domande di natura pensionistica prima ricordati.
Si deve quindi rigettare il ricorso e dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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